AS 2015 4245
Ordinanza sulla protezione degli animali
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2
2 Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell’animale un comportamento
aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l’irrigidimento e l’animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.
Art. 22 cpv. 2, secondo periodo 2… Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposi-
zioni.
Art. 72 cpv. 4 4 In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1 tabella 10.
Art. 152 cpv. 1 lett. e
1 L’autista deve:
e. al momento della consegna degli animali ad unghia fessa e degli animali trasportati all’impianto di macellazione, annotare per scritto il tempo di per- correnza.
Art. 152a Durata autorizzata del trasporto 1 La durata autorizzata del trasporto, compreso il tempo di percorrenza, è di otto ore.
2 Il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta se:
1 RS 455.1
2015-1884 4245
Protezione degli animali. O RU 2015
a. la sosta dura oltre due ore; b. durante la sosta gli animali dispongono delle dimensioni minime di deten- zione indicate nell’allegato 1, hanno accesso all’acqua e, se necessario, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e c. le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.
Art. 162 Deroghe al tempo massimo di percorrenza
1 Il tempo massimo di percorrenza di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPAn non si
applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova. 2 Nei trasporti internazionali il tempo massimo di percorrenza può essere superato.
Art. 165 cpv. 2 2 I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste supe- riori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell’allegato 1, se hanno accesso all’acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.
28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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