AS 2015 4255
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 10, 16, 20, 32 capoverso 1bis, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE),
Art. 4 lett. g e gbis Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: g. paratubercolosi; gbis. febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica (EHD);
Art. 5 lett. a ed m Abrogate
Art. 15f cpv. 2 2 Nelle convenzioni gli obblighi di notifica sono disciplinati conformemente all’arti- colo 15e capoverso 6.
Art. 17d cpv. 1 1 I Cantoni possono elaborare i dati registrati nella banca dati per adempiere i loro compiti legali. I veterinari cantonali vi accedono tramite il sistema d’informazione per i dati raccolti ai fini dellʼesecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l’ordinanza del 6 giugno 20143 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).
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Art. 18b Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di volatili Se in un’azienda detentrice di volatili da cortile vi sono oltre 250 animali d’alleva- mento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini da ingrasso, il detentore di animali deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro sette giorni lavorativi l’avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo.
Art. 27 cpv. 2 2 Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie. Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall’estero.
Art. 34 cpv. 1 e 6 1 Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente. Sono fatti salvi i macellai che acquistano solo animali per macellarli nella propria azienda. 6 Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestia- me in ASAN secondo l’O-SISVet4.
Art. 35 cpv. 4 4 Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN secondo l’O-SISVet5.
Art. 61 cpv. 5 e 6 5 I laboratori dʼanalisi che diagnosticano unʼepizoozia o che ne sospettano la presen- za lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per lʼeffettivo in questione. 6 I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l’obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un’epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.
Art. 99 cpv. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 130a Analisi di verifica dopo la comparsa di un’epizoozia 1 Al termine delle misure ordinate per combattere un’epizoozia, il veterinario canto- nale verifica l’efficacia dei provvedimenti di lotta adottati tramite analisi di verifica.
2 D’intesa con l’USAV, definisce il campione rappresentativo necessario per le
nuove analisi di verifica di effettivi o animali.
4 RS 916.408 5 RS 916.408
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Art. 179d cpv. 1 e 2 1 Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specifi- cato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spina- le. 2 Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l’articolo 22 OESA6.
Titolo prima dell’art. 237 Sezione 8: Paratubercolosi
Art. 237 Diagnosi e prelievo di campioni
1 La paratubercolosi è diagnosticata quando sono presenti sintomi clinici di
un’infezione oppure cambiamenti anatomo-patologici e quando l’agente infettivo è stato messo in evidenza. 2 L’USAV emana disposizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelie- vo di campioni e ai metodi di analisi.
Art. 237a Obbligo di notifica e primi provvedimenti 1 Ogni veterinario è obbligato a notificare senza indugio al veterinario cantonale un sospetto di paratubercolosi. 2 Illaboratorio di analisi notifica al competente veterinario cantonale i risultati positivi. 3 Le altre disposizioni sull’obbligo di notifica e sui primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.
Art. 238 Caso di sospetto 1 Se, in occasione di un’analisi clinica, di un’autopsia o di un controllo delle carni, un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto che un animale sia affetto da paratubercolosi effettua, d’intesa con il veterinario cantonale, un’analisi finalizza- ta alla messa in evidenza dell’agente infettivo. 2 Qualora, a seguito di un’analisi di laboratorio, venga sospettata la paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina senza indugio l’analisi clinica dell’animale sospetto.
3 In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:
a. l’animale sospetto ed eventualmente il suo vitello da latte siano isolati; b. l’animale sospetto ed eventualmente il suo vitello da latte sottostiano al divieto di trasferimento;
6 RS 916.441.22
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c. il latte dell’animale sospetto sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA7.
4 Il sospetto di paratubercolosi è considerato confutato:
a. se non è stato rilevato alcun agente infettivo nei casi di cui al capoverso 1; b. se l’analisi clinica ha dato esito negativo nei casi di cui al capoverso 2.
Art. 238a Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali contami- nata. Ordina inoltre che: a. gli animali infetti ed eventualmente i loro vitelli da latte siano isolati, uccisi ed eliminati; b. gli animali dell’effettivo che appartengono a specie ricettive siano sottoposti ad analisi clinica; c. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA8; d. le stalle siano pulite e disinfettate.
2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
a. l’analisi clinica si è conclusa senza individuare nessun animale sospetto; e b. sono stati uccisi ed eliminati gli animali infetti ed eventualmente i loro vitelli da latte, e le stalle sono state pulite e disinfettate.
Art. 239 Indennità Le perdite di animali ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.
Titolo prima dell’art. 239a Sezione 8a: Febbre catarrale ovina e malattia emorragica epizootica
Art. 239a In generale 1 Sono considerati ricettivi della febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e della malattia emorragica epizootica (EHD) tutti i ruminanti e i camelidi. 2 La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricet- tivi, è stato messo in evidenza il virus della febbre catarrale ovina.
7 RS 916.441.22 8 RS 916.441.22
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3 La EHD è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della EHD.
Art. 239b, frase introduttiva e lett. b Dopo avere consultato i Cantoni, l’USAV può stabilire un programma: b. per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici dei virus della febbre ca- tarrale ovina e della EHD.
Art. 239c cpv. 1, parte introduttiva e lett. a nonché 3
1 In caso di sospetto di epizoozia di febbre catarrale ovina o di EHD oppure di
contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effet- tivo sospetto. Ordina inoltre: a. a seconda della situazione iniziale: l’esame degli animali sospettati di avere i virus della febbre catarrale ovina e della EHD o uno dei due agenti infettivi; 3 L’USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popola- zione delle zanzare vettrici.
Art. 239d cpv. 1, parte introduttiva e 2 lett. b 1 In caso di diagnosi di febbre catarrale ovina o di EHD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre: 2 Il veterinario cantonale leva il sequestro se tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:
b. sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro l’epizoozia constatata.
Art. 239e Zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD 1 La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tale zona occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche. 2 Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV stabilisce l’ampiezza della zona da deli- mitare. Revoca il sequestro della zona dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non si è più constatata la malattia della febbre catarrale ovina o dell’EHD presso animali ricettivi. 3 Stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all’esterno della zona delimita- ta gli animali ricettivi, il loro seme, i loro ovuli e i loro embrioni.
Art. 239f cpv. 1 1 Dopo avere consultato i Cantoni, l’USAV può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non vi sia stata alcuna attività o vi sia stata un’attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della febbre catarrale ovina o della EHD.
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Art. 239g Vaccinazioni Dopo avere consultato i Cantoni, l’USAV può prescrivere vaccinazioni contro la febbre catarrale ovina o la EHD per gli animali ricettivi. In questo caso, stabilisce in un’ordinanza i territori all’interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l’impiego di vaccini.
Art. 271 cpv. 1 lett. e, 2 lett. a e b nonché 3 lett. a 1 In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti: e. Concerne soltanto il testo tedesco
2 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:
a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati; b. il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api nella zona di sequestro prendendo le misure preventive necessarie.
3 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:
a. Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 273 cpv. 1 lett. e, 3 lett. a e b nonché 6 lett. a 1 In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti: e. Concerne soltanto il testo tedesco
3 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:
a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati; b. il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api nella zona di sequestro prendendo le misure preventive necessarie.
6 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:
a. Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 286 cpv. 2, 2bis e 3 2 D’intesa con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci e con l’autorità cantonale preposta alla pesca, ordina le misure necessarie al fine di evitare un’ulteriore diffusione dell’epizoozia.
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2bis Dopo aver consultato l’UFAM e il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci, l’USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla IPN. 3 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo l’eliminazione di tutti i pesci e l’esecuzione della pulizia e della disinfezione, oppure dopo che sia stata fornita la prova che l’effettivo di pesci è indenne da virus.
Art. 291 cpv. 1 1 I laboratori d’analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari, gli organi di sorveglian- za della pesca e della caccia che sospettano una delle epizoozie elencate nell’arti- colo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all’obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.
Art. 291d Sorveglianza dell’antibioticoresistenza 1 In collaborazione con l’UFSP e l’UFAG, l’USAV registra i dati relativi agli anima- li e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l’antibioticoresistenza degli agenti zoonotici nonché degli agenti patogeni animali e di altri agenti patogeni. A tale scopo effettua un programma di sorveglianza.
2 La sorveglianza dell’antibioticoresistenza si basa:
a. sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all’articolo 291c; e b. sull’analisi del materiale diagnostico d’analisi.
3 Dopo aver consultato l’UFSP e l’UFAG, l’USAV emana prescrizioni tecniche
sulla sorveglianza dell’antibioticoresistenza degli agenti zoonotici nonché degli agenti patogeni animali e di altri agenti patogeni.
Art. 301 cpv. 1, parte introduttiva e lett. dbis 1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare preco- cemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti: dbis. ordina le misure necessarie all’identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie designate in questa ordinanza e di altre malattie animali tra- smissibili ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LFE.
Art. 309 cpv. 2 Abrogato
Art. 312 Condizioni per il riconoscimento 1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte
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dell’USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 9 maggio 20129 sull’impiego confinato.
2 Un laboratorio è riconosciuto se:
a. è accreditato per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione; b. nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare un ampio spet- tro di epizoozie di cui agli articoli 3–5 e dispone dei metodi necessari per le analisi; c. ha sede e svolge le analisi in Svizzera; d. adempie i requisiti in materia di personale di cui ai capoversi 3 e 4; e. è collegato al sistema d’informazione per i dati di laboratorio (ALIS) secon- do l’O-SISVet11. 3 Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato in diagnostica delle malattie infettive e da un sostituto con una specializzazione equivalente. Il direttore e il suo sostituto devono avere portato a termine un perfezionamento in lotta alle epizoozie e lavorare almeno al 60 per cento nello stesso laboratorio. 4 Almeno la metà del personale incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica. 5 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul riconoscimento dei laboratori, sui metodi di diagnostica delle epizoozie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all’USAV.
Art. 312a Laboratori nazionali di riferimento Ai laboratori nazionali di riferimento si applicano per analogia le condizioni di cui all’articolo 312 capoversi 2–4. In casi giustificati, possono essere autorizzate dero- ghe ai requisiti di cui all’articolo 312 capoverso 2 lettere b e d.
Art. 312b Procedura di riconoscimento, notifica dei riconoscimenti e revoca
1 La domanda per il riconoscimento di un laboratorio deve essere inoltrata
all’USAV. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a. la formazione, il perfezionamento nel campo della lotta alle epizoozie e il grado di occupazione del direttore del laboratorio e del suo sostituto; b. il numero di persone incaricate di eseguire le analisi e la loro formazione; c. le epizoozie per le quali viene richiesto il riconoscimento nonché le relative procedure metodologiche;
9 RS 814.912 10 RS 946.512 11 RS 916.408
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d. la prova dell’accreditamento del laboratorio secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature12. 2 Il riconoscimento è limitato a cinque anni. La domanda di rinnovo del riconosci- mento deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della sua scadenza.
3 L’USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione
(art. 17 dell’ordinanza del 9 maggio 201213 sull’impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e la data di rilascio del suo riconoscimento. 4 L’USAV pubblica regolarmente in Internet un elenco dei laboratori riconosciuti e il nominativo dei rispettivi direttori. 5 Le mutazioni di personale che riguardano il direttore del laboratorio e il suo sosti- tuto, i cambiamenti di indirizzo e i cambiamenti delle indicazioni di cui al capoverso
1 devono essere notificati entro 14 giorni all’USAV.
6 L’USAV può revocare il riconoscimento se:
a. le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute; b. la qualità dei dati o la frequenza della loro notifica secondo l’articolo 312c capoverso 2 danno adito ripetutamente a contestazioni; c. il laboratorio non partecipa regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune); d. il controllo esterno della qualità dà adito ripetutamente a contestazioni.
Art. 312c Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l’USAV 1 I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).
2 Essi notificano regolarmente ad ALIS i seguenti dati:
a. la provenienza dei campioni analizzati riguardo a epizoozie soggette a noti- fica e a resistenze agli antibiotici; b. i risultati di queste analisi; c. il numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli anima- li da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, il nome e l’indirizzo del detentore degli animali. 3 L’USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere eseguite le analisi dei campioni. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un’analisi, l’incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non rico- nosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l’incarico può essere impartito a un laboratorio all’estero.
12 Il testo della norma menzionata può essere consultato e ottenuto presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch 13 RS 814.912
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4 Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizoozie e della preven- zione delle situazioni di crisi, i Cantoni, quali committenti, disciplinano autonoma- mente la collaborazione con i laboratori. 5 L’USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettata- mente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozia, non soggetta all’obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.
Art. 315 Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015 I laboratori che sono riconosciuti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 ottobre 2015 devono adempiere i requisiti per quanto riguarda il loro direttore (art. 312 cpv. 3) a partire dal 1°dicembre 2020.
Art. 315a–315e Abrogati
II La modifica di altri atti legislativi è disciplinata nell’allegato.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015. 2 L’articolo 18b e la cifra II/2. (modifica dell’ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 26 gennaio 201114 sul numero d’identificazione delle
imprese
Art. 1 cpv. 3 3 Non sono unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI le persone fisiche che detengono animali e che non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 7, 18a e 21 dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie.
2. Ordinanza del 26 ottobre 201116 concernente la banca dati sul
traffico di animali
Art. 1 cpv. 2 lett. a
2 Essa si applica per l’esecuzione:
a. della legislazione sulle epizoozie per quanto riguarda:
1. gli animali addomesticati delle specie bovina, compresi i bufali e i bi-
sonti, ovina, caprina e suina, ad eccezione degli animali di queste specie tenuti negli zoo,
2. gli equidi,
3. i volatili da cortile, ad eccezione degli animali di questa specie tenuti
negli zoo;
Art. 4 cpv. 1 lett. a 1 I Cantoni notificano all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni: a. numero cantonale d’identificazione delle aziende detentrici di animali ad un- ghia fessa secondo l’articolo 7 capoverso 2 OFE17 e delle aziende detentrici di equidi o di volatili da cortile secondo l’articolo 18a capoverso 4 OFE;
14 RS 431.031 15 RS 916.401 16 RS 916.404.1 17 RS 916.401
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Art. 8b Dati concernenti i volatili da cortile 1 Per le aziende detentrici di volatili da cortile con almeno 250 animali da alleva- mento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini da ingrasso, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive muta- zioni: a. numero telefonico e lingua per la corrispondenza; b. relazione postale o bancaria. 2 Per la stabulazione di un nuovo effettivo, i detentori di animali delle aziende deten- trici di cui al capoverso 1 devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 5.
Allegato 1 n. 5
5. Dati relativi ai volatili da cortile
Per i volatili da cortile devono essere notificati i seguenti dati: a. il numero BDTA dell’azienda detentrice; b. il numero BDTA dell’azienda di provenienza, se ne è stato attribuito uno; c. il tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da allevamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tac- chini da ingrasso); d. il numero degli animali stabulati; e. la data della stabulazione; f. la data della notifica.
3. Ordinanza del 30 ottobre 198518 sulle tasse dellʼUfficio federale della
sicurezza alimentare e di veterinaria
Titolo prima dell’art. 23 Sezione 6: Laboratori di diagnostica
Art. 23 Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconosci- mento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.
18 RS 916.472
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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