AS 2015 427
Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 20162019
Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019
del 28 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 20 novembre 19961 concernente la
Commissione federale per la sicurezza biologica
Ingresso visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica; visto l’articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1 cpv. 1
1 La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commis-
sione») è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capo- verso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 3 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 La Commissione informa periodicamente l’opinione pubblica su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.
2014-3057 427
Adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare RU 2015
Art. 5 Numero e nomina dei membri
1 La Commissione si compone di 15 membri.
2 Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.
Art. 6 Abrogato
Art. 8, rubrica e cpv. 2 Preparazione di singoli affari e coinvolgimento di terzi 2 Nel quadro del credito accordatole annualmente, può consultare terzi in caso di affari importanti per i quali non dispone di conoscenze specialistiche sufficienti.
Art. 12 Segreto d’ufficio I membri della commissione e tutte le persone consultate dalla Commissione nell’adempimento della propria attività sono tenuti al segreto d’ufficio, a meno che il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni non li esoneri espressamente nel singolo caso
Art. 15 cpv. 1 1 Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all’Ufficio federale dell’ambiente da quello amministrativo.
2. Ordinanza del 16 gennaio 19915 sulla protezione della natura e
del paesaggio
Art. 13 Principio La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della prote- zione dell’ambiente e della pianificazione del territorio.
Art. 29 cpv. 2 2 Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall’articolo 22.
5 RS 451.1
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3. Ordinanza del 2 novembre 19946 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Sostituzione di un’espressione In tutto l’atto «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».
Art. 2, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e 5 lett. a Indennità 1 Le indennità per le opere d’ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone inte- ressato ed è stabilito in base:
5 Non è accordata alcuna indennità per:
a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti che al momento del- la loro realizzazione:
1. sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni
notoriamente pericolose, e
2. non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
Art. 2a Costi computabili 1 Per le indennità di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo ade- guato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l’acquisto del terreno, l’esecuzione e la terminazione. 2 Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che pos- sono essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o respon- sabili di danni.
Abrogato
1bis L’UFAM, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di indennità superiori a 10 milioni di franchi.
Art. 26 cpv. 5
5 Analizza gli eventi dannosi di importanza nazionale.
6 RS 721.100.1
Adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare RU 2015
Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b, c ed e 1 I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi: a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene (catasto delle opere di protezione); b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e, se necessario, ana- lizzano gli eventi dannosi di maggiore entità; c. allestiscono carte dei pericoli e pianificazioni d’emergenza in caso di eventi dannosi e le aggiornano periodicamente; e. Abrogata
4. Ordinanza del 28 ottobre 19987 sulla protezione delle acque
3 I Cantoni adottano la pianificazione di cui al capoverso 2 entro il 31 dicembre
2014 per i corsi d’acqua ed entro il 31 dicembre 2022 per le acque stagnanti. Un
anno prima dell’adozione, la sottopongono all’UFAM per parere.
Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3 3 Invece dei criteri di cui all’articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l’ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2019 può essere stabilito in funzione dell’entità delle misure.
5. Ordinanza del 30 novembre 19928 sulle foreste
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM» e «Dipartimento» con «DATEC».
Art. 15 cpv. 1 1 I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi: a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti per la prote- zione dalle catastrofi naturali (catasto delle opere di protezione);
7 RS 814.201 8 RS 921.01
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b. documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e, se necessario, ana- lizzano gli eventi dannosi di maggiore entità; c. allestiscono carte dei pericoli e pianificazioni d’emergenza in caso di eventi dannosi e le aggiornano periodicamente.
Art. 18 cpv. 4 4 Nei loro piani direttori, i Cantoni tengono conto dei risultati d’incidenza territoriale della pianificazione forestale.
Titolo prima dell’art. 38 Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d’investimento) e indennità Sezione 1: Disposizioni generali (art. 35)
Art. 38a Costi computabili 1 Per le indennità di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 e all’articolo 40 capoverso 1 lettera c sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l’acquisto del terreno, l’esecuzione e la terminazione. 2 Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che posso- no essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o responsa- bili di danni.
Art. 39 cpv. 5 lett. a
5 Non è accordata alcuna indennità per:
a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti che al mo- mento della loro realizzazione:
1. sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni
notoriamente pericolose, e
2. non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
Art. 43 cpv. 1 lett. a e b 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a miglio- rare la redditività della gestione forestale è stabilito: a. per le basi di pianificazione dei Cantoni: in base all’estensione della super- ficie forestale cantonale e della superficie forestale interessata dalla piani- ficazione; b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’eco- nomia forestale: in base all’entità e alla qualità dei provvedimenti di ottimiz- zazione previsti e attuati dal Cantone;
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6. Ordinanza del 29 febbraio 19889 sulla caccia
Art. 15 cpv. 2 2 Nei loro piani direttori e di utilizzazione, essi tengono conto delle esigenze della protezione delle specie e dei biotopi.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Il 1° marzo 2015 entrano in vigore:
a. l’articolo 18 capoverso 4 dell’ordinanza sulle foreste (n. I/5); b. le modifiche secondo i numeri I/1, I/2 e I/6.
28 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
9 RS 922.01