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AS 2015 4287

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d’esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 941

Modifica del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 30 settembre 2014 Entrata in vigore il 1° luglio 2015 Traduzione1

Regola 49ter Conseguenze del ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente; ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio designato 49ter.1 [Invariato] 49ter.2 Ripristino del diritto di priorità da parte di un Ufficio designato a) [Invariata] b) Una richiesta ai sensi del paragrafo a) deve: i) essere depositata presso l’Ufficio designato entro un lasso di tempo di un mese a partire dal lasso di tempo applicabile ai sensi dell’articolo 22 oppure, nel caso in cui il depositante invia all’Ufficio designato la richiesta esplicita di cui all’articolo 23.2), entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio designato; ii) e iii) [Invariati] c)–h) [Invariate]

Regola 76 Traduzione del documento di priorità; applicazione di talune regole alle procedure presso gli Uffici eletti. 76.1–76.4 [Invariati]

76.5 Applicazione di talune regole alle procedure presso gli Uffici eletti

Le regole 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter e 51bis sono applicabili a condizione che: i) [Invariato] ii) ogni riferimento nelle suddette regole all’articolo 22, all’articolo 23.2) o all’articolo 24.2) sia inteso come riferimento all’articolo 39.1), all’arti- colo 40.2) o all’articolo 39.3); iii)–v) [Invariati]

1 Dal testo originale francese (RO 2015 4287).

2015-2829 4287

Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2015

Regola 90 Mandatari e rappresentanti comuni

90.1 e 90.2 [Invariati]

90.3 Effetti di atti compiuti dai mandatari e dai rappresentanti comuni o compiuti nei loro confronti a) e b) [Invariate] c) Fatta salva la regola 90bis.5, seconda frase, ogni atto effettuato da un rappre- sentante comune o dal suo mandatario o nei loro confronti ha gli effetti di un atto compiuto da tutti i depositanti o nei loro confronti.

90.4 [Invariato]

90.5 Procura generale

a)–c) [Invariate] d) Nonostante il paragrafo c), allorquando il mandatario presenta una dichiara- zione di ritiro di cui alle regole da 90bis.1 a 90bis.4 all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, all’Amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale o all’Ufficio Interna- zionale, a seconda del caso, una copia della procura generale deve essere presentata a tale Ufficio, a tali Amministrazioni o all’Ufficio internazionale.

90.6 [Invariato]

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Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2015

Allegato

Tabella delle tasse Tasse Importi

1. Tassa internazionale di deposito: 1330 franchi svizzeri più

(regola 15.2) 15 franchi svizzeri per foglio della domanda internazionale a contare dal 31º

2. Tassa di trattamento per ricerca 200 franchi svizzeri

supplementare: (regola 45bis.2)

3. Tassa di trattamento: 200 franchi svizzeri

(regola 57.2) Riduzioni

4. La tassa internazionale di deposito è ridotta

del seguente importo se la domanda interna- zionale, in conformità con le istruzioni am- ministrative, è depositata: a) sotto forma elettronica, in cui la richiesta non è in formato con codici di caratteri: 100 franchi svizzeri b) sotto forma elettronica, in cui la richiesta è in formato con codici di caratteri: 200 franchi svizzeri c) sotto forma elettronica, in cui la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e il contenuto sono in formato con codici di caratteri: 300 franchi svizzeri 5. La tassa internazionale di deposito di cui al punto 1 (ove sia il caso e come risulta ridotta ai sensi del punto 4), la tassa di trattamento per ricerca supplementare di cui al punto 2 e la tassa di trattamento di cui al punto 3 sono ridotte del 90% se la domanda internazionale è depositata da: a) un depositante che sia una persona fisica e che sia cittadino di uno Stato e domiciliato in uno Stato il cui prodotto interno lordo pro capite sia inferiore a

25 000 dollari USA (calcolato sulla base della media degli ultimi dieci anni

del prodotto interno lordo pro capite pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla base del valore costante del dollaro USA nel 2005) e i cui cittadini e residenti che sono persone fisiche abbiano depositato un numero di domande internazionali all’anno inferiore a dieci (per milione di abitanti) oppure un numero di domande internazionali all’anno inferiore a 50 (in termi- ni assoluti) in relazione alla media del numero di depositi degli ultimi cinque anni pubblicati dall’Ufficio internazionale; oppure b) un depositante, che sia una persona fisica o no, e che sia cittadino di uno Stato e domiciliato in uno Stato classificato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite tra i Paesi meno sviluppati,

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Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2015

a condizione che, se vi sono più depositanti, ognuno soddisfi i criteri esposti nel comma a) oppure b). Gli elenchi degli Stati ai quali si fa riferimento nei comma a) e b) sono aggiornati dal Direttore Generale almeno ogni cinque anni in con- formità con le direttive disposte dall’Assemblea. I criteri definiti nei comma a) e b) sono rivisti dall’Assemblea ogni cinque anni.

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