Lexipedia

AS 2015 4291

Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

Traduzione1

Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

RS 0.672.916.33; RU 2013 97

Modifica delle aliquote d’imposta Approvata dal Consiglio federale il 12 agosto 2015 Entrata in vigore il 1° gennaio 2016

Art. 17 par. 2 L’aliquota d’imposta di cui all’articolo 17 paragrafo 2 della Convenzione è modifi- cata come segue: 2. Il debitore dell’imposta secondo il paragrafo 1 è la persona interessata. L’aliquota è: a) del 25 per cento per i redditi secondo il paragrafo 1 lettera a derivanti da investimenti in denaro e altri crediti non cartolarizzati presso gli agenti paga- tori svizzeri; b) del 27,5 per cento per tutti i rimanenti redditi secondo il paragrafo 1.

1 Dal testo originale tedesco (AS 2015 4291).

2015-2235 4291

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con l’Austria RU 2015

Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari | Lexipedia | Lexipedia