AS 2015 4351
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
Modifica del 14 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione interna è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «istallazioni» è sostituito con «installazioni», «rappresentante» con «mandatario», «costruttore» con «fabbricante», «organo» con «impianto», «macchinari» con «impianti delle macchine», «n°» con «n.», «Dipartimento» con «DATEC». 2 In tutta l’ordinanza l’espressione «inidoneità alla guida» è sostituita con «incapa- cità di condurre» e l’espressione «inidoneo alla guida» è sostituita con «incapace di condurre».
3 In tutta l’ordinanza, eccetto che negli articoli 27 capoverso 1 lettera b e 30
capoverso 1, le espressioni «visibile da tutti i lati» e «visibile da ogni lato» sono sostituite con «visibile per tutto l’orizzonte». 4 In tutta l’ordinanza, eccetto che nel titolo 281 e negli articoli 37 capoversi 3 e 6,
72 capoverso 2, 73 e 152, «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti
grammaticali, con «licenza». Nel titolo 281 e negli articoli 72 capoverso 2, 73 e 152 «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autoriz- zazione». 5 In tutta l’ordinanza, eccetto che nel titolo 416, nell’articolo 55 capoverso 5 e nell’allegato 34 numero 2 lettera c «timoneria» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «governo». Nell’articolo 55 capoverso 5 e nell’allegato 34 numero 2 lettera c «timoneria» è sostituito, con i necessari adeguamenti gram- maticali, con «posto di governo».
6 Negli articoli 39 capoverso 1, 107a capoverso 2, 123 capoverso 1, 125, 126
capoversi 1 e 2, 161 e nei titoli 414, 415 e 417 nonché negli allegati 4 cifra II e 19 lettera C numero 124 «installazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impianto».
1 RS 747.201.1
2015-0205 4351
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7 Negli articoli 55a capoverso 3, 55b, 96a capoverso 4, 107a capoverso 3, 131
capoverso 2, 132, 163 capoverso 2, 166b, nel titolo 418 nonché nell’allegato 15, titolo e frase introduttiva, negli allegati 32 numero 1 lettera b e 33 numero 1 lettera i «equipaggiamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «attrezzatura».
Art. 2 cpv. 1 lett. a n. 7, 13, 15, 18, 22 e 23, lett. d n. 1 e 4–9 nonché cpv. 2
1 Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a. tipi di veicoli galleggianti:
7. il termine «battello in servizio regolare» indica un battello per passeg-
geri che circola per un’impresa di navigazione della Confederazione o per un’impresa beneficiaria di una concessione federale,
13. Concerne soltanto il testo francese
15. il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel
campo d’applicazione della direttiva 2013/53/UE2 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d’acqua al numero 18,
18. il termine «moto d’acqua» indica un natante secondo l’articolo 3 nume-
ro 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; ai sensi della pre- sente ordinanza le moto d’acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acqua-scooter o jet-bike),
22. il termine «battello con precedenza» indica un battello in servizio rego-
lare o un altro battello per passeggeri al quale l’autorità competente ha attribuito la precedenza secondo l’articolo 14a,
23. il termine «scooter da immersione» indica un veicolo galleggiante a
motore atto a trainare una o più persone, attrezzate con apparecchi da immersione, sotto la superficie dell’acqua; d. definizioni generali:
1. il termine «messa a disposizione sul mercato» indica qualsiasi fornitura
retribuita o non retribuita di un’imbarcazione sportiva nuova o usata o di un componente di essa nuovo o usato per la distribuzione o l’utilizzazione in Svizzera nell’ambito di un’attività commerciale,
4. il termine «immissione in commercio» indica la prima messa a disposi-
zione di un prodotto sul mercato secondo il numero 1,
5. il termine «trasformazione rilevante di un’imbarcazione sportiva» indi-
ca la trasformazione di un’imbarcazione sportiva che modifica il tipo di propulsione, comporta una modifica rilevante del motore o altera l’im- barcazione sportiva in misura tale che potrebbe non soddisfare i requi- siti essenziali in materia di sicurezza e ambiente stabiliti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e dalla presente ordinanza,
2 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90.
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6. il termine «operatori economici» indica i fabbricanti, i mandatari, gli
importatori e i distributori,
7. il termine «mandatario» indica qualsiasi persona fisica o giuridica sta-
bilita nell’Unione europea o in Svizzera che ha ricevuto da un fabbri- cante il mandato scritto di agire per suo conto in relazione a determinati compiti,
8. il termine «importatore» indica qualsiasi persona fisica o giuridica sta-
bilita in Svizzera che immette in commercio in Svizzera un prodotto estero,
9. il termine «importatore privato» indica qualsiasi persona fisica o giuri-
dica stabilita in Svizzera che immette in commercio sul mercato sviz- zero, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto estero al fine della sua messa in servizio per uso proprio. 2 Per le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l’articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservate le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 7 cpv. 3 3 Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come due adulti. Un adulto e due ragazzi possono essere imbarcati su un natante ammesso per il trasporto di due persone.
Art. 14a Attribuzione della precedenza
1 Conformemente alla presente ordinanza, su domanda l’autorità competente può
attribuire la precedenza a un battello per passeggeri che non è un battello in servizio regolare e per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori a norma dell’ordinanza del 4 novembre 20093 sul trasporto di viaggiatori.
2 La precedenza può essere attribuita soltanto se:
a. il richiedente ne dimostra la necessità; b. ciò migliora il flusso della circolazione; e c. non ne è compromessa la sicurezza degli altri utenti delle acque, in partico- lare dei battelli in servizio regolare.
Art. 16 cpv. 1 1 I natanti stazionati su uno specchio d’acqua o al di sopra di esso o impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente conformemente all’allegato 1a.
3 RS 745.11
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Art. 17 cpv. 3 3 L’autorità competente può prescrivere l’utilizzazione di targhe di controllo con- formemente all’allegato 1a.
Art. 18a Generi di fanali 1 I fanali d’albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30’ su ogni lato. I fanali di prua sono equipa- rati ai fanali d’albero. 2 I fanali laterali sono costituiti da una luce verde a tribordo e una luce rossa a babordo. Ciascuno è visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112° 30’. 3 Un fanale laterale combinato è un fanale che comprende entrambe le luci dei fanali laterali.
4 Il fanale di poppa deve emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco
d’orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30’ su ogni lato. 5 Un fanale d’albero tricolore è un fanale che comprende sia le due luci dei fanali laterali sia quella del fanale di poppa. 6 I fanali visibili per tutto l’orizzonte sono visibili su un arco d’orizzonte di 360°.
Art. 18b Collocazione dei fanali 1 I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua. 2 In linea di principio i fanali d’albero e i fanali visibili per tutto l’orizzonte devono essere disposti lungo l’asse del natante. 3 La distanza del fanale d’albero dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere di almeno 1,0 m. 4 I fanali d’albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze. 5 I fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento. 6 I fanali laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima lungo l’asse del natante.
7 Sui natanti motorizzati con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fanale
d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte può essere collocato lateralmente all’asse del natante, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato deve essere collocato lungo l’asse del natante o il più vicino possibile all’asse lungo il quale è montato il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte, collocato lateralmente. 8 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa deve essere collocato lungo l’asse del natante.
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9 Sulle imbarcazioni sportive e da diporto il fanale di poppa deve essere collocato il più possibile a poppa.
Art. 19 Portata e intensità dei fanali
1 Abrogato
2 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, la portata dei fanali di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara sarà di almeno:
Genere del fanale Bianco o giallo Rosso o verde
chiaro 4 km (ca. 2,2 mn) 3 km (ca. 1,62 mn) ordinario 2 km (ca. 1,1 mn) 1,5 km (ca. 0,81 mn)
3 Le portate minime prescritte al capoverso 2 sono ritenute conformi se i fanali
hanno le intensità luminose seguenti:
Portata minima in chilometri Intensità in candele
4 10,0 3 4,1 2 1,4 1,5 0,7
4 La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghez- za dello scafo inferiore a 12 m è di: a. 1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per i fanali laterali separati o combinati; b. 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali d’albero, i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l’orizzonte; c. 1 miglio nautico per il settore di babordo e di tribordo del fanale d’albero tricolore e 2 miglia nautiche per il settore del fanale di poppa. 5 La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghez- za dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m è di: a. 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati o combinati, i fanali di poppa e tutti i settori del fanale d’albero tricolore; b. 3 miglia nautiche (ca. 5,55 km) per i fanali d’albero. 6 La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghez- za dello scafo uguale o superiore a 20 m è di: a. 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati e i fanali di pop- pa; b. 5 miglia nautiche (ca. 9,25 km) per i fanali d’albero.
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7 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, i fanali d’albero, i fanali d’albero tricolori, i fanali laterali e i fanali laterali combinati devono essere fanali chiari, mentre i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l’orizzonte devono essere fanali ordinari.
Art. 21 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 24 Battelli motorizzati 1 Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli motorizzati devono portare durante la navigazione: a. un fanale d’albero; b. fanali laterali separati; c. un fanale di poppa.
2 Per imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati:
a. fanali ordinari al posto di fanali chiari; b. un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte e collocato lungo l’asse dell’imbarcazione invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore del natante. 3 Di notte e in caso di scarsa visibilità, le imbarcazioni sportive e da diporto moto- rizzate nonché i battelli a vela che navigano a motore portano: a. fanali laterali separati, un fanale d’albero e un fanale di poppa; b. un fanale laterale combinato, un fanale d’albero e un fanale di poppa; c. un fanale laterale combinato e un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte; oppure d. fanali laterali separati e un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte. 4 I battelli a vela che navigano a motore e che di notte e in caso di scarsa visibilità portano un fanale d’albero, un fanale di poppa e fanali laterali, possono anche riunire i fanali laterali e il fanale di poppa in un fanale d’albero tricolore.
5 Un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte è sufficiente:
a. su natanti la cui potenza propulsiva non eccede 6 kW; b. su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza dello scafo non supera
7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi (ca. 13 km/h), sempreché
questi dati siano iscritti nella licenza di navigazione.
Art. 25 cpv. 1–3 1 Di notte e in caso di scarsa visibilità, durante la navigazione, i natanti non motoriz- zati portano un fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte. Su battel-
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li a remi questo fanale può essere anche a luce lampeggiante (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2). 2 Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli a vela che navigano soltanto a vela portano: a. fanali laterali separati e un fanale di poppa; b. un fanale laterale combinato e un fanale di poppa; c. un fanale d’albero tricolore; oppure d. un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte. 3 Oltre a quanto stabilito nel capoverso 2, di notte e in caso di scarsa visibilità i battelli a vela che navigano soltanto a vela possono portare due fanali visibili per tutto l’orizzonte collocati verticalmente uno sopra l’altro, sempreché non portino un fanale d’albero tricolore. I fanali devono essere collocati dove risultano più visibili. Il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde. Oltre a questi fanali i battelli menzionati devono portare i fanali laterali e il fanale di poppa prescritti.
Art. 27 Battelli con precedenza
1 I battelli con precedenza portano:
a. di notte e in caso di scarsa visibilità, oltre ai fanali prescritti nell’articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l’orizzonte, col- locato per quanto possibile un metro più in alto del fanale d’albero; b. di giorno, un pallone verde visibile da tutti i lati. 2 I battelli con precedenza sui quali, a causa dei passaggi sotto i ponti previsti nella loro zona di navigazione, non è possibile collocare i segnali a vista prescritti al capoverso 1 in modo che siano visibili da tutti i lati, devono portare tali segnali in modo che siano visibili dal davanti su un arco d’orizzonte il più ampio possibile.
Art. 30, rubrica e cpv. 1 Battelli dell’esercito, della polizia e dei servizi ausiliari 1 I battelli dell’esercito e della polizia possono portare uno o più fanali a luce inter- mittente blu, visibili da tutti i lati, quando svolgono interventi urgenti. Previa auto- rizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dell’amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare siffatti fanali durante gli interventi urgenti.
Art. 32 cpv. 1 1 Durante le immersioni che si svolgono da riva dev’essere mostrata una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu).
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Art. 37 cpv. 3, primo periodo e cpv. 6 3 Gli specchi d’acqua e i corridoi di lancio aperti al wake surf e allo sci nautico nelle zone rivierasche, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 (all. 4 cifra I) collocate sulla riva. 6 Se lungo la riva sono aperti corridoi di lancio per il kite surf, tali corridoi possono essere segnalati mediante tavole E.5ter (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.
Art. 40 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 40c cpv. 7 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 42a Comportamento da seguire in caso di avvicinamento di battelli con precedenza In caso di avvicinamento di un battello con precedenza, le acque nella sua direzione di navigazione devono essere lasciate libere.
Art. 44 Natanti tenuti ad allontanarsi 1 Fatto salvo l’articolo 43, in caso d’incrocio o di sorpasso devono allontanarsi:
a. tutti i natanti dai battelli con precedenza; b. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dai battelli per il tra- sporto di merci; c. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che porta- no i segnali previsti dall’articolo 31; d. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il tra- sporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31, dai battelli a vela; e. tutti i battelli a motore, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31, dai battelli a remi; f. le tavole a vela e i kite surf da tutti gli altri natanti. 2 I convogli rimorchiati sono considerati come battelli con precedenza, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci. 3 I battelli in servizio regolare godono sempre di precedenza rispetto ad altri battelli con precedenza (art. 2 cpv. 1 lett. a n. 22).
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Art. 46 cpv. 1 1 Sempre che non goda di precedenza ai sensi dell’articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.
Art. 48 Comportamento dei natanti tenuti ad allontanarsi 1 I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1. 2 Le distanze dai battelli con precedenza devono essere scelte in modo da non osta- colarli e non metterli in pericolo durante la navigazione.
3 Per quanto possibile:
a. le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall’ar- ticolo 31 capoverso 2; b. i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano le imbarcazioni dei pescatori professionisti da poppavia. 4 In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.
Art. 52 cpv. 1, 3 e 4 1 I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli con precedenza o di natanti in difficoltà. I battelli con precedenza o i natanti in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati». 3 I battelli con precedenza che vogliono approdare a un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo non devono essere ostacolati. È vietato ormeggiare agli imbarcatoi o scali segnalati mediante la tavola A.9 completata dal cartello supple- mentare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare». 4 Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall’obbligo di osserva- re le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti, sem- preché la circolazione lo consenta e i battelli con precedenza non ne siano ostacolati.
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Art. 53 cpv. 2 lett. a
2 Il capoverso 1 lettera a non si applica:
a. ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi
2 kW;
Art. 54 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 54a Impiego di scooter da immersione 1 In linea di principio gli scooter da immersione possono essere impiegati solo per spostarsi sotto la superficie dell’acqua. Gli spostamenti in superficie sono consentiti solo a scopo di salvataggio e per brevi tratti ai fini dell’immersione o dell’emersione.
2 Gli scooter da immersione possono essere utilizzati solo da sommozzatori che:
a. sono al servizio di un’autorità o appartengono alla polizia, all’esercito o a un servizio di salvataggio; b. svolgono con essi attività commerciali; o c. li impiegano nell’ambito di attività di ricerca.
Art. 55a cpv. 2 2 I natanti che escono in caso di scarsa visibilità adeguando la velocità alle condizio- ni di visibilità esistenti devono essere equipaggiati con una bussola oppure con un apparecchio Satnav o un apparecchio radar.
Art. 55b Navigazione a mezzo radar di battelli con precedenza I battelli con precedenza la cui lunghezza sul piano di galleggiamento è superiore a
20 m e che circolano secondo un orario ufficiale, devono essere dotati di
un’attrezzatura per la navigazione pronta all’uso di cui all’articolo 55a capoverso 3.
Art. 56 Segnali acustici durante la navigazione in caso di scarsa visibilità In caso di scarsa visibilità, i battelli con precedenza emettono i segnali acustici «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.
Art. 57 cpv. 2 2 Il conduttore o il radarista di un natante in navigazione radar deve essere titolare di un brevetto radar ufficiale o di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar.
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Art. 59 cpv. 4 4 All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare anco- rati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile agli impianti galleggianti.
Art. 66 Priorità dei battelli con precedenza I battelli con precedenza godono sempre di precedenza, e ciò in deroga agli arti- coli 63 capoversi 3 e 5 nonché 64 capoverso 1.
Art. 67 cpv. 2 2 Dai battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci e dai convogli occorre mantenere una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.
Art. 73 I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di stabilimenti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Art. 76 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2
1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca:
2 La posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata nei seguenti punti: a. sulle rotte dei battelli con precedenza, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi di battelli per passeggeri; b. nelle strettoie della via navigabile.
Art. 77 cpv. 3 lett. a Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 79 cpv. 1bis 1bis Le licenze della categoria B sono suddivise in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell’articolo 45 dell’ordinanza del 14 marzo 19944 sulla costruzi- one dei battelli e dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
4 RS 747.201.7
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Art. 79a Campo d’applicazione del brevetto radar e dell’autorizzazione per la navigazione a mezzo radar 1 Il brevetto radar ufficiale vale per tutta la Svizzera, comprese le acque di confine, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle con- venzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la naviga- zione su tali acque. 2 L’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar vale solo sulle acque per le quali il conduttore è stato sottoposto a esame, sempreché non vi siano prescri- zioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposi- zioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.
Art. 82 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a, 2bis e 2ter
2 Il candidato all’ottenimento di una licenza di condurre deve:
a. essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in parti- colare avere una vista e un udito sufficienti e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere la sua incapacità ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore; 2bis La vista e l’udito sono considerati sufficienti se sono adempiuti i requisiti minimi seguenti di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19765 sull’ammissione alla circolazione: a. per la vista: 3° gruppo; b. per l’udito: 2° gruppo. 2ter I requisiti riguardanti l’esame della vista e la durata di validità dello stesso sono retti dall’articolo 9 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione.
Art. 84 cpv. 2bis 2bis Ogni persona fisica può essere titolare al massimo di una licenza di condurre secondo la presente ordinanza.
Art. 86 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 87 cpv. 2
2 Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non supera l’esame pratico
entro i 24 mesi che seguono la riuscita dell’esame teorico.
5 RS 741.51
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Art. 88 cpv. 1 1 L’esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostan- ze particolari.
Art. 88a cpv. 1 1 Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L’esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico.
Art. 91 cpv. 5 e 6 5 Le patenti per il Reno valide e rilasciate in Svizzera, di cui al § 6.04 del regola- mento del 2 giugno 20106 concernente il personale della navigazione sul Reno, che autorizzano alla conduzione di battelli a motore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue: a. la grande patente, la piccola patente, la patente sportiva e la patente delle autorità sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A; b. la grande patente è riconosciuta anche come licenza di condurre della cate- goria C. 6 Le patenti per il Reno superiore valide e rilasciate in Svizzera, di cui al regola- mento del 19 aprile 20027 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presen- te ordinanza come segue: a. la grande patente per il Reno superiore, la piccola patente per il Reno supe- riore, la patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A; b. la grande patente per il Reno superiore è riconosciuta anche come licenza di condurre della categoria C.
Art. 91b Riconoscimento di altri certificati radar 1 Su richiesta del titolare di un certificato radar ufficiale estero, l’autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale secondo la presente ordinanza, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un’organizzazione o un’amministrazione riconosciute e che la formazione, l’esame e l’organizzazione adempiano requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell’UFT di cui all’articolo 88a capoverso 2.
6 Disponibile in tedesco e in francese sul sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti alla pagina: www.bav.admin.ch > Temi > Navigazione > Accordi internazionali 7 RS 747.224.221
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2 L’UFT tiene un elenco dei certificati radar esteri che possono essere convertiti in brevetti secondo la presente ordinanza. 3 I brevetti radar ufficiali rilasciati da un’autorità svizzera in virtù di altri atti norma- tivi in materia di navigazione sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza. 4 I brevetti radar ufficiali di cui al capoverso 3 devono essere iscritti nella licenza di condurre svizzera con l’apposito codice.
Art. 96 cpv. 1 lett. b e cpv. 1bis
1 La licenza di navigazione è rilasciata se:
b. è stata fornita l’attestazione dell’assicurazione sulla responsabilità civile di cui agli articoli 153 e 155; 1bis Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 148j, unitamente all’attestato sulle conclusioni dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 100 capoverso 2, costituisce la prova che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.
Art. 100 cpv. 2 2 Per le imbarcazioni sportive, nell’ispezione ufficiale secondo il programma di cui all’allegato 32 si verifica se le disposizioni degli articoli 107 capoverso 1, 108 e 109a sono rispettate. Le disposizioni degli articoli 18a, 18b, 19, 24 e 25 sono escluse dalla verifica del rispetto delle prescrizioni della circolazione secondo l’articolo 107 capoverso 1.
Art. 101 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3, 4 e 4bis 1 I natanti immatricolati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente: 3 La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquefatto sui natanti immatricola- ti, tranne che sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della diret- tiva di cui all’allegato 17. Ai battelli per passeggeri si applicano le disposizioni d’esecuzione del Dipartimento relative all’articolo 50 dell’ordinanza del 14 marzo
19948 sulla costruzione dei battelli.
4 La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti immatricolati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte. 4bis Gli estintori e gli impianti di estinzione incendi devono essere verificati e la loro manutenzione effettuata periodicamente nei termini indicati dal fabbricante. Gli intervalli tra i termini non devono superare tre anni.
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Art. 107a cpv. 1 e 3 1 Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1–4 e 122–129 non si applicano alle imbarca- zioni sportive, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 15. 3 L’articolo 132 capoverso 2 (Attrezzatura minima) non si applica alle imbarcazioni sportive o alle imbarcazioni da diporto motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca visi- bile per tutto l’orizzonte di cui all’articolo 25 capoverso 1 o all’articolo 25 capo- verso 2 lettera d.
Art. 109 Rumore in esercizio Contro l’eccessivo rumore in esercizio a bordo devono essere adottati adeguati provvedimenti.
Art. 109a Rumore in esercizio consentito 1 Il livello massimo di pressione sonora di imbarcazioni sportive con un solo motore la cui la potenza nominale è uguale o inferiore a 10 kW non deve essere superiore a
67 dB(A).
2 Per le imbarcazioni sportive dotate di due o più motori la cui la potenza nominale di un singolo motore è uguale o inferiore a 10 kW il valore limite può essere innal- zato di 3 dB(A). 3 Il livello massimo di pressione sonora di natanti, eccettuate le imbarcazioni sporti- ve di cui ai capoversi 1 e 2, non deve essere superiore a 72 dB(A).
Art. 109b Prova del rispetto del rumore in esercizio consentito 1 La prova del rispetto del rumore in esercizio consentito è fornita mediante una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j per: a. le imbarcazioni sportive di cui all’articolo 109a capoversi 1 e 2; b. le imbarcazioni sportive con un solo motore la cui potenza nominale non supera 40 kW. 2 Per le imbarcazioni sportive che non rientrano tra quelle indicate al capoverso 1 e per tutti gli altri natanti, la prova del rispetto del livello di pressione sonora è fornita mediante una misurazione del rumore in esercizio secondo l’allegato 10. 3 Per le imbarcazioni sportive per le quali è prescritta una misurazione del rumore in esercizio secondo il capoverso 2, l’autorità competente può riconoscere dichiarazio- ni di conformità secondo l’articolo 148j come prova del rispetto del livello massimo di pressione sonora, se dalle stesse risulta che il livello massimo di pressione sonora dell’imbarcazione sportiva non supera 72 dB(A).
4 L’autorità competente può rinunciare alla misurazione del livello di pressione
sonora di natanti, escluse le imbarcazioni sportive, secondo il capoverso 2, se la potenza totale di tutti i motori di propulsione è uguale o inferiore a 40 kW. Se sussi- stono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui all’articolo
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109a capoverso 3, l’autorità competente può disporre la misurazione del rumore in esercizio, secondo l’allegato 10.
Art. 121 cpv. 2–5
2 I motori entrobordo non installati in un compartimento delle macchine devono
essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, installati sotto coperta o in un cofano chiuso, dev’essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni.
3 Abrogato.
4 I motori a combustione interna usati per la propulsione di natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell’ordinanza del 14 ottobre 20159 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere. 5 I battelli di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfia- bili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore. Questa disposizione non si applica agli scooter da immersione con una lunghezza inferiore a 2,50 m.
Titolo prima dell’art. 127
416 Impianti di timoneria e di governo
Art. 127, rubrica e cpv. 1 Impianti di governo
1 Ogni natante dev’essere fornito di un impianto di governo dal funzionamento
sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarca- zioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.
Art. 128, rubrica e cpv. 1 e 2 Posti di governo 1 I posti di governo devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante e assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d’approdo e di partenza alle banchine. 2 In condizioni normali d’esercizio, al posto di governo il livello d’intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni sportive e da diporto, non deve superare 72 dB (A) all’altezza della testa del timoniere.
9 RS 747.201.3
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Titolo prima dell’art. 129
417 Impianti a gas liquefatto
Art. 129 Impianti a gas liquefatto 1 Gli impianti e le installazioni per lo stoccaggio e l’impiego di gas liquefatto (im- pianti a gas liquefatto) a bordo di natanti devono essere costruiti, gestiti e mantenuti in modo tale da evitare incendi, esplosioni, ritorni di fiamma e intossicazioni e da limitare i danni in caso di guasti. 2 Gli impianti a gas liquefatto devono essere protetti da danneggiamenti di origine meccanica e dal surriscaldamento dovuto a incendio. 3 I locali in cui sono installati impianti a gas liquefatto devono essere sufficiente- mente aerati. I gas fuoriusciti e l’aria di scarico devono essere condotti all’esterno senza pericoli. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra del livello dell’acqua ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e immersione, il gas fuoriuscito possa essere condotto all’esterno senza pericoli. 4 Gli impianti a gas liquefatto devono essere controllati prima della loro messa in servizio, dopo interventi di riparazione e modifiche, in particolare con un controllo della tenuta. Dopo la messa in servizio devono essere controllati regolarmente. 5 Possono essere fabbricati, modificati, riparati, sottoposti a prove e controlli solo da parte di persone che dispongono di conoscenze sufficienti. 6 L’emanazione di direttive sulle presenti disposizioni è retta dall’articolo 32c capo- verso 5 dell’ordinanza del 19 dicembre 198310 sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l’UFT può emanare istruzioni complementari.
Art. 132 cpv. 3 e 3bis 3I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente prescritti nell’articolo 33 devono essere collocati in maniera da favorire al massimo la propa- gazione del suono. A 1 m di distanza dal centro dell’apertura di fuoruscita del suono devono produrre un livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A (LpASmax), compreso tra 120 e 130 dB. La misurazione per determinare il LpASmax viene effettuata con i tempi di «slow/risposta lenta». 3bis Durante l’emissione dei segnali acustici prescritti, la disposizione dei segnalatori acustici di cui al capoverso 3 non deve creare pericoli per l’udito delle persone che si trovano a bordo durante l’uso conforme del battello.
Art. 133 cpv. 2 e 4 2 A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar su acque lacustri si possono inoltre impiegare apparecchi radar e indicatori di velocità di virata che dispongono di un’omologazione CE e di una dichiarazione CE di conformità del
10 RS 832.30
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fabbricante secondo la direttiva 2014/90/UE11, secondo la sua versione applicabile nell’UE. 4 I requisiti per gli apparecchi Satnav e la loro sistemazione a bordo di natanti in navigazione radar sono retti dall’allegato 34.
Art. 134a cpv. 1 1 Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe, i gommoni, le tavole per lo stand-up-paddling idonei alla competizione e altri natanti simili, non- ché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle in- temperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell’articolo 134.
Art. 144 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 147 cpv. 1 e 4 1 Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti galleggianti deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.
4 La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la
formula seguente: Q 0,1 d 2 l / min d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente: d 2 L B H 25 mm dove: L è la lunghezza massima del natante o dell’impianto galleggiante senza rimor- chi in m; B è la larghezza del natante o dell’impianto galleggiante all’ordinata in m; H è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell’impianto galleggiante in m.
Art. 148 cpv. 1 e 5 1 Per la costruzione e l’attrezzatura dei battelli per passeggeri si applicano le dispo- sizioni dell’ordinanza del 14 marzo 199412 sulla costruzione dei battelli.
11 Direttiva 2014/90 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146. 12 RS 747.201.7
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5 Le imprese che gestiscono i battelli di cui al capoverso 4 devono disporre di un piano d’emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere messe tempestivamente in sicurezza. Se per attuarlo sono necessari servizi d’intervento, il piano d’emergenza deve essere convenuto con tali servizi.
Art. 148g Immissione in commercio di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate o trasformate e di componenti
1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e
quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti possono essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se è stata eseguita una valutazione della conformità secondo l’articolo 148h e gli operatori economici o gli importatori privati coinvolti adempiono i propri obblighi secondo le disposizioni che li concernono della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto13: a. articolo 4 e l’allegato I ivi menzionato; b. articoli 7–12; e c. articolo 25 e l’allegato IX ivi menzionato. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non viene applicato. Se è già stata apposta conformemente alle prescrizioni dell’UE, la marcatura CE può essere mantenuta.
3 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT determina le norme
tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per le imbarca- zioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o per i loro componenti. Fa pubblicare tali norme tecniche sul Foglio federale con il titolo e l’indirizzo per l’ordinazione. 4 Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche di cui al capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti. 5 Se queste norme non sono applicate o sono applicate soltanto in parte, la persona che immette in commercio l’imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.
6 La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono
essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
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Art. 148h Valutazione della conformità
1 Ai fini della valutazione della conformità si applicano:
a. gli articoli 19–24 e gli allegati V–VIII ivi menzionati della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto14; e b. l’allegato II della decisione n. 768/2008/CE15 menzionato negli articoli 20–
24 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.
2 Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull’imbarcazione sportiva o sul componente.
Art. 148i Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità 1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità a cui occorre far ricorso per la valutazione della conformità secondo le prescrizioni pertinenti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto16 devono, per il relativo settore specifico: a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199617 sull’accredita- mento e sulla designazione; b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale. 2 Le valutazioni della conformità di organismi notificati giusta l’articolo 26 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono riconosciute.
Art. 148j Dichiarazione di conformità
1 Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in
servizio un’imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiara- zione di conformità giusta l’articolo 15 paragrafi 1–4 e l’allegato IV ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto18.
2 Chiunque immette in commercio o mette a disposizione sul mercato
un’imbarcazione sportiva parzialmente completata deve allegare soltanto una dichia- razione giusta l’articolo 15 paragrafo 5 e l’allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. 3 La dichiarazione giusta l’articolo 15 paragrafo 5 e l’allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto come pure la dichiarazione di con- formità giusta l’articolo 15 paragrafi 1–4 e l’allegato ivi menzionato della direttiva
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
15 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la deci- sione 93/465/CEE del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
17 RS 946.512
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
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UE sulle imbarcazioni da diporto devono essere redatte in una lingua ufficiale sviz- zera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 148k Documentazione tecnica La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 paragrafo 2 e 25 nonché all’alle- gato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto19 o le infor- mazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità compe- tenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 148l Vigilanza del mercato 1 Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i componenti che sono stati im- messi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze per le ispe- zioni periodiche prescritte dall’articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti ottemperino alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli a campione e si verificano indizi motivati secondo i quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate. 2 Nel quadro della vigilanza del mercato, ai fini della prova della conformità di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate, di quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o di componenti, le autorità competenti sono autorizzate a: a. richiedere all’operatore economico o all’importatore privato interessato la documentazione e le informazioni necessarie per comprovare la conformità; b. prelevare campioni; c. disporre esami; d. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
3 Le autorità competenti possono ordinare, a spese dell’operatore economico o
dell’importatore privato interessato, una verifica tecnica dell’imbarcazione sportiva, dell’imbarcazione sportiva parzialmente completata, di quella sottoposta a una trasformazione rilevante o del componente, se: a. l’operatore economico o l’importatore privato interessato non fornisce la do- cumentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente o fornisce una documentazione incompleta; b. vi sono dubbi che un’imbarcazione sportiva, un’imbarcazione sportiva par- zialmente completata o un componente non corrisponda alla documentazio- ne inoltrata;
19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
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c. un’imbarcazione sportiva, un’imbarcazione sportiva parzialmente completa- ta, un’imbarcazione sportiva sottoposta a una trasformazione rilevante o un componente non è conforme alle prescrizioni vigenti, sebbene la documen- tazione inoltrata sia corretta. 4 Se dal controllo o dall’ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l’articolo 10 capo- versi 2–5 della legge federale del 12 giugno 200920 sulla sicurezza dei prodotti. 5 Prima di ordinare la verifica di cui al capoverso 3 o di disporre le misure di cui al capoverso 4, le autorità competenti danno l’opportunità di pronunciarsi all’operatore economico o all’importatore privato interessato.
Art. 149 cpv. 2 2 I membri dell’equipaggio devono avere un’età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere i comandi dell’impianto delle macchine.
Art. 153 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c 2 Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, sono esonerati dall’obbligo di assicurazione i seguenti natanti: c. battelli a vela non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a
15 m2.
Art. 155 cpv. 5 lett. c
5 L’assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:
c. per i battelli a vela utilizzati per il trasporto professionale e non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m2;
Art. 166c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 ottobre 2015 1 Le imprese che gestiscono i battelli di cui all’articolo 148 capoverso 4 devono predisporre il piano d’emergenza di cui all’articolo 148 capoverso 5 entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 ottobre 2015. 2 I natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio. 3 I natanti immatricolati sui quali il rumore in esercizio soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
20 RS 930.11
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4 Le dichiarazioni di conformità di imbarcazioni sportive immatricolate che sono
state rilasciate in base alla direttiva 94/25/CE21 rimangono valide finché l’imbarca- zione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5. 5 Le imbarcazioni sportive che sono state immesse in commercio o messe in servizio in Svizzera o nell’UE prima del 18 gennaio 2017 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza, possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato in Svizzera. Possono inoltre essere messe in servizio in Svizzera, sempreché adempiano le condizioni per il rilascio della licenza di navigazione di cui all’articolo 96. 6 Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE22 e già installati a bordo alla data di entrata in vigore delle modifiche del 14 ottobre 2015, possono continuare a essere utilizzati finché saranno sostituiti. 7 Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE possono essere installati a bordo soltanto fino al 15 febbraio 2017. 8 Sui battelli a motore occorre controllare entro il 15 febbraio 2021 se la disposizio- ne dei segnalatori acustici da parte del proprietario o del detentore rispetta le dispo- sizioni di cui all’articolo 132 capoverso 3bis. Se tali disposizioni non sono rispettate, entro la data summenzionata il proprietario o il detentore deve adottare misure atte a garantire il loro rispetto. 9 Le licenze per conduttori e battelli rilasciate secondo il diritto previgente riman- gono valide. In caso di modifiche che comportano cambiamenti nella licenza, quest’ultima deve essere sostituita con una licenza conforme al diritto vigente.
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’ex allegato 1 diventa allegato 1a.
3 Gli allegati 1a, 2–5, 7, 9, 10, 15, 19, 32 e 33 sono modificati secondo la versione qui annessa.
4 Gli allegati 17 e 20–31 sono abrogati.
21 Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 2014 del 26.8.2003, pag. 18. 22 Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo, GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.
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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2016. 2 L’articolo 129 e l’abrogazione dell’allegato 17 entreranno in vigore in un secondo tempo.
14 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)
Equivalenze terminologiche
1. Per interpretare correttamente la direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto23 a cui rimanda la presente ordinanza occorre tener conto delle equivalenze seguenti:
Espressione utilizzata nell’UE Espressione utilizzata in Svizzera
Immissione sul mercato della Comunità/ Immissione in commercio in Sviz- dell’Unione europea zera Messa in servizio nella Comunità/nell’Unione Messa in servizio in Svizzera europea Persona stabilita nella Comunità/nell’Unione Persona stabilita in Svizzera europea Stato membro Svizzera Nazionale Svizzero Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Dichiarazione di conformità CE/UE Dichiarazione di conformità Certificato di esame CE per tipo Certificato di esame del tipo Certificato CE per tipo Certificato del tipo Esame per tipo CE/UE Esame del tipo Procedura di esame per tipo CE/UE Procedura di esame del tipo
23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
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Allegato 1a (art. 16, 17 e 105)
Contrassegni dei battelli
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3)
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Allegato 2 (art. 18–32, 51, 58 e 71)
Segnali a vista dei natanti
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 18)
N. 2–9a e 12 – imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto i fanali secondo il capoverso 3 lettera a
2
capoversi 2 lettera a e 3 lettera a – imbarcazioni dei pescatori profes- sionisti, imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate i fanali secondo il capoverso 1 3
capoversi 2 lettera b e 3 lettera d – imbarcazioni dei pescatori profes- sionisti, imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore fanale a luce bianca visibile per tutto
4 l’orizzonte
fanali laterali: luce verde luce rossa
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O sulla navigazione interna RU 2015
capoverso 3 lettere c e d – imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela fanale a luce bianca visibile per tutto 4a l’orizzonte fanali laterali: luce verde luce rossa I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore uno accanto all’altro o riuniti in un fanale laterale combinato.
capoverso 3 lettere a e b – battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela fanale d’albero: luce bianca fanali laterali: 4b luce verde luce rossa fanale di poppa: luce bianca I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accan- to all’altro o riuniti in un fanale laterale combinato.
capoverso 4 – battelli a vela che navigano a motore fanale d’albero: luce bianca I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in un fanale d’albero tricolore 4c collocato sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze.
4378
O sulla navigazione interna RU 2015
capoverso 5 Su natanti la cui potenza propulsiva non supera 6 kW e su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera
7 nodi:
5 fanale ordinario a luce bianca
6
Natanti senza motore Articolo 25 capoverso 1 – natanti che navigano isolati o in convoglio rimorchiato fanale ordinario a luce bianca visibile per
7 tutto l’orizzonte
capoverso 2 – battelli a vela che navigano a vela fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte
8
capoverso 2 lettere a e b fanali laterali: luce verde luce rossa I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno
9 accanto all’altro o riuniti in un fanale
laterale combinato. Fanale di poppa: luce bianca
4379
O sulla navigazione interna RU 2015
lettera c fanale d’albero tricolore collocato sulla punta o vicino alla punta dell’albero
9a
Battelli con precedenza Articolo 27 lettera a fanale d’albero: luce chiara bianca fanali laterali:
12 luce chiara verde
luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca e inoltre almeno 1 m più in alto del fanale d’albero: fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l’orizzonte
4380
O sulla navigazione interna RU 2015
Allegato 3 (art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 e 64)
Segnali acustici dei natanti
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 33 cpv. 1)
Lett. C e D C. Segnali per l’entrata e l’uscita dai porti
——— «Segnale d’entrata in un porto dei 52 cpv. 1 tre suoni prolungati battelli con precedenza e dei natanti in difficoltà»
D. Segnali in caso di scarsa visibilità Segnale Significato Articolo
— «Segnale dei natanti ad eccezione dei 56 un suono prolungato almeno battelli con precedenza» una volta al minuto —— «Segnale dei battelli con precedenza» 56 due suoni prolungati almeno una volta al minuto
4381
O sulla navigazione interna RU 2015
Allegato 4 (art. 36–40)
Segnaletica della via navigabile
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 36 cpv. 1, 37, 38 cpv. 5 e 39)
In generale
N. 2
2. Le tavole devono essere dimensionate in modo che la lunghezza del lato più
corto sia almeno di 80 cm.
Lett. H n. H.1 Concerne soltanto il testo francese
4382
4 Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità
01 Auflagen
Obligations Obblighi Schweizerische Eidgenossenschaft
02 Muss Brille oder Kontaktschalen tragen
Confédération suisse Doit porter des lunettes ou des verres de contact Confederazione svizzera Deve portare occhiali o lenti a contatto Confederaziun svizra
03 Darf nur das bezeichnete Schiff führen
Ne doit conduire que Ie bateau indiqué Può condurre solo il natante indicato
04 Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer
Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata alle acque indicate O sulla navigazione interna
05 Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl/Antriebsart
Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué/type de propulsion indiqué Licenza di condurre Cat. B limitata al numero di passeggeri/tipo di propulsione indicato 06 Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee Schiffsführerausweis (Schifferpatent), Langensee und Luganersee. Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Permis de conduire des bateaux Léman, Ie lac de Constance, Ie lac Majeur et Ie lac de Lugano. La presente licenza è valida anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il Licenza di condurre natanti lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano. 07 Amtliche Radarfahrtberechtigung beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Permiss da guidar bartgas Licenza di condurre per conduttori di imprese di navigazione
Autorisation officielle de naviguer au radar sur les eaux mentionnées Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sulle acque indicate 08 Amtliches Radarpatent, gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Langensee und Luganersee Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano Brevetto radar ufficiale, valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il Schifffahrt Navigation Navigazione Navigaziun lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano
Vorschriften Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à I'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans Ie document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à I'autorité de ce canton dans Ie même délai. Vorschriften auf Seite 4 beachten Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4 Prescrizioni Observar las prescripziuns sin pagina 4 Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo. con concessione federale
Allegato 5
4383 Modello 1 (art. 84 cpv. 1) RU 2015
2 3
4384 Name und Vornamen
Nom et prénoms Cognome e nomi
Beruf Profession Professione
Wohnsitz Photographie Domicile Photographie Domicilio Fotografia
Geburtsdatum O sulla navigazione interna
Date de naissance Data di nascita Unterschrift des Inhabers Heimatort (Ausländer: Heimatstaat) Stempel d. Beh. Lieu d’origine (étrangers: pays d’origine) Sceau de l’autor. Luogo d’origine (stranieri: Paese d’origine) Signature du titulaire Timbro dell’autorità.
Kategorie und allfällige Verfügungen der Behörde Datum der Prüfung Catégorie et décisions éventuelles de l’autorité Date de l’examen Categoria ed eventuali decisioni dell‘autorità Data dell‘esame Firma del titolare
Neuer Wohnsitz Datum und Stempel Nouveau domicile Date et timbre Nuovo domicilio Data e timbro
Behörde/Autorité/Autorità Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Bern, den Ufficio federale dei trasporti Berne, le Berna, il
RU 2015
4 Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità
01 Auflagen
Obligations Obblighi Schweizerische Eidgenossenschaft
02 Muss Brille oder Kontaktschalen tragen
Confédération suisse Doit porter des lunettes ou des verres de contact Confederazione svizzera Deve portare occhiali o lenti a contatto Confederaziun svizra
03 Darf nur das bezeichnete Schiff führen
Ne doit conduire que Ie bateau indiqué Può condurre solo il natante indicato
04 Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer
O sulla navigazione interna
Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata alle acque indicate
05 Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl/Antriebsart
Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué/type de propulsion indiqué Cat. B limitata al numero di passeggeri/tipo di propulsione indicato 06 Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee Schiffsführerausweis (Schifferpatent), Langensee und Luganersee. Licenza di condurre cantonale
Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Permis de conduire des bateaux Léman, Ie lac de Constance, Ie lac Majeur et Ie lac de Lugano. La presente licenza è valida anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il Licenza di condurre natanti lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano. 07 Amtliche Radarfahrtberechtigung beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Permiss da guidar bartgas Autorisation officielle de naviguer au radar sur les eaux mentionnées Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sulle acque indicate 08 Amtliches Radarpatent, gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Langensee und Luganersee Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano Brevetto radar ufficiale, valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il Schifffahrt Navigation Navigazione Navigaziun lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano
Vorschriften Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à I'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans Ie document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à I'autorité de ce canton dans Ie même délai. Vorschriften auf Seite 4 beachten Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4 Prescrizioni Observar las prescripziuns sin pagina 4 Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.
4385 Modello 2 RU 2015
2 3
4386 01-03 KATEGORIEN – CATÉGORIES - CATEGORIE Prüfungsdatum
Date de I'examen Name, Vornamen Data dell'esame Wohnsitz Schiffe mit Maschinenantrieb 11 A Bateaux motorisés Nom, prénoms Battelli motorizzati Domicile F a hrga s ts c hiffe 12 Cognome e nomi B Bateaux à passagers Domicilio Battelli per passeggeri Güterschiffe mit Ma schinenantrieb, 13 Schubschiffe und Schlepper Bateaux à marchandises motorisés, Geburtsdatum 04 C pousseurs et remorqueurs O sulla navigazione interna
Date de naissance Battelli motorizzati per il trasporto di merci, Data di nascita spingitori e rimorchiatori Heimatort 05 S e ge ls c hiffe 14 Lieu d’origine Bateaux à voile Luogo d’origine D Battelli a vela Register-Nr. 06 Schiffe besonderer Bauart und solche, die 15 N o de registre nicht unter eine der Kategorien A bis D fallen N. di registro Bateaux de construction pa rticulière et ceux ne E faisant pas partie des catégories A à D Ausstelldatum 07 Date d’émission Natanti di costruzione particolare e che non Data di rilascio rientrano nelle categorie da A a D
Ausstellbehörde 08 V e rfügunge n de r B e hörde ( T e x t s . S e ite 4 ) 16 Autorité d‘émission Décisions de I'autorité (texte v. page 4) Autorità di rilascio Decisioni dell'autorità (testo v. pagina 4)
09 10
Photographie Photographie Fotografia
Unterschrift des Inhabers
Signature du titulaire
Firma del titolare
RU 2015
O sulla navigazione interna RU 2015
Allegato 7 (art. 97 cpv. 1 e 106)
Licenze di navigazione
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2)
N. 3
3. Disposizioni transitorie
3.1 Le licenze di navigazione rilasciate entro il 15 febbraio 2016 rimangono
valide. 3.2 Per la modifica di licenze o il rilascio di nuove licenze, dal 15 febbraio 2016 si applicano le disposizioni del presente allegato. Le nuove licenze possono essere rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 14 ottobre 2015.
4387
4
4388 Vorschriften
Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert
14 Tagen zu melden.
Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à Schweizerische Eidgenossenschaft l'autorité qui I'a délivré. Confédération suisse Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Confederazione svizzera Prescrizioni Confederaziun svizra I fatti che richiedono modifiche della presente licenza vanno comunicati entro 14 giorni all'autorità che l’ha rilasciata. La Iicenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo. Licenza di navigazione per l’immatricolazione ordinaria di natanti
ZoIIvorschrlften O sulla navigazione interna
Wurden im Ausland Reparaturen oder sonstige Änderungen am Schiff vorgenommen, so sind sie beim Einreisezollamt anzumelden. Dem Zollamt ist eine Rechnung vorzulegen, in der allenfalls ersetzte oder hinzugefügte Teile nach Art, Gewicht und Wert einzeln aufgeführt Schiffsausweis sind. Über die Benützung von anderen als Zolllandeplätzen am schweizerischen Ufer von Permis de navigation Grenzgewässern bestehen besondere Vorschriften: Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen. Licenza di navigazione Prescriptions douanières Certificat da navigaziun Si le bateau a été l’objet, à l'étranger, de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée et lui présenter la facture y relative. Si des pièces ont été échangées ou ajoutées, elles doivent être mentionnées séparément dans la facture, selon le soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e genre, le poids et la valeur. L'utilisation de débarcadères autres que douaniers sur la rive suisse des eaux frontalières est Ausgestellt durch: Etabli par: Rilasciata da: Emess da: régie par des prescriptions spéciales (demander à l’administration des douanes la notice y relative). Prescrizioni doganali Se il natante è sottoposto all'estero a riparazioni o modifiche, queste ultime vanno notificate all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doganale dev'essere presentata una fattura nella quale siano indicati il genere, il peso e il valore di ogni pezzo eventualmente sostituito o aggiunto. L'utilizzo, sulle rive svizzere delle acque di confine, di punti di approdo diversi da quelli doganali, è disciplinato da prescrizioni particolari: le rispettive istruzioni vanno richieste all'amministrazione delle dogane. Ausrüstung - Equipement - Attrezzatura licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata
Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4 Observar las prescripziuns sin pagina 4 un’imposizione doganale
Modello 1 RU 2015
2 3 01-06 Kennzeichen 14 Signes distinctifs Contrassegni Bes. Verwendung 15 Code Name, Vornamen Usage spécial Wohnsitz Uso speciale
Nom, prénoms Stamm-Nummer 16 Domicile No matricule N. di matricola Cognome e nomi Art des Schiffes 17 Code Domicilio Genre du bateau Genere di natante Hafter – Détenteur – Detentore O sulla navigazione interna
Geburtsdatum 07 Heimatstaat 08 Marke und Typ 18 Date de naissance Pays d’origine Marque et type Data di nascita Paese d‘origine Marca e tipo Haftpflichtversicherung 09 Schalen-Nummer 19 Assurance resp. civile No de la coque (HIN/CIN) Assicurazione resp. civile N. dello scafo Kantonale Vermerke Annotations cantonales Annotazioni cantonali 10 Material 20 Code Matière Verfügungen der Behörde Décisions de l‘autorité Decisioni dell'autorità 11 Materiale
Länge 21 Breite 22 Longueur (cm) Largeur (cm) Lunghezza Larghezza Personenzahl 23 Ladung 24 Nombre de personnes Charge (t) Numero di persone Carico Typenschein 25 Segelfläche 26 Carte type Surface vélique (m2) Certificato tipo Superficie velica 27-31 Motormarke & Typ Motor Nr. Leistung (kW) Abgas-Typengenehm. Marque & type moteur No du moteur Puissance (kW) Approbation de type
12 Marca & tipo motore
Prüfungen Motore n. Expertises Potenza (kW) Perizie Certificato d’omolog.
1. Inverkehrsetzung 13a 13b Standort 32
1re mise en circulation Lieu de stationnement 1a entrata in circolazione Luogo di stazionamento RU 2015 4389
O sulla navigazione interna RU 2015
Modello 2 Licenze di navigazione per battelli di imprese di navigazione con concessione federale
4390
O sulla navigazione interna RU 2015
Allegato 9 (art. 156)
Documenti d’assicurazione
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 156 cpv. 1) Modello 1 Attestato d’assicurazione
Attestato d’assicurazione Contrassegno: Genere di natante: Marca/Tipo: N. dello scafo/HIN o CIN: N. di matricola:
Uso speciale: Natante da noleggio Trasporto Licenza collettiva Trasporto professionale professionale di passeggeri di merci Osservazioni:
Valido dal: Motivo entrata in circol.:
Detentore:
Data di nascita: Paese d’origine:
Codice della società: Società:
N. della polizza: Firma: N. di controllo: di chi rilascia l’attestato:
Ritiro definitivo dalla circolazione: Data: Motivo della modifica:
4391
O sulla navigazione interna RU 2015
Modello 2 Notifica dell’assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell’assicurazione 3. La notifica deve contenere almeno i dati qui riportati. Nel caso si impieghi il formato A4, i dati devono trovarsi nella seconda metà del foglio. – Notifica di interruzione o cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 LNI (chiaramente evidenziata) – Numero di contrassegno – Genere di natante – Marca/Tipo – N. dello scafo/HIN o CIN – Detentore – Firma
4392
O sulla navigazione interna RU 2015
Allegato 10 (art. 109)
Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 100 cpv. 5 e 109b cpv. 2 e 4)
Cifre 1 e 2
1. Condizioni di funzionamento del battello
Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa fede il livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A e rilevato al passag- gio del battello. Durante la misurazione, tutte le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono essere utilizzate con un carico equivalente a due persone. Fanno eccezione le imbarcazioni previste per l’utilizzo da parte di una sola persona. Il carico equivalen- te a una persona è definito come 75 kg ± 20 kg. Per tutti gli altri battelli la misura- zione viene effettuata a vuoto e con il battello pronto all’esercizio. Il motore del battello deve essere portato alla temperatura di esercizio prima che inizi la misurazione. Tutte le altre condizioni di esercizio (combustibile utilizzato, tempo di preriscaldamento ecc.) devono essere conformi alle istruzioni del fabbri- cante. I motori devono essere azionati a pieno regime per tutte le misurazioni. Per i sistemi di propulsione dotati di assetto variabile, l’angolo di assetto deve essere regolato in modo che la spinta dell’elica/girante sia parallela alla linea del fondo o della chiglia con uno scarto entro ± 2. Questa situazione è indicata qui di seguito come assetto di livello per tutte le condizioni di prova. Nelle misurazioni l’elica/girante deve essere selezionata in modo tale che la velocità del motore a pieno regime rientri entro ± 4 per cento della velocità del motore di- chiarata all’assetto di livello, conformemente alla norma EN ISO 8665:200624. Nel caso di motori con accensione a scintilla privi di regolatore di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere il punto medio dell’intervallo di velocità a pieno regime raccomandato dal fabbricante per la scelta dell’elica. Nel caso di motori a regolatori di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere la velocità a regolazione automatica specificata dal fabbricante. Per le eliche a passo variabile, il passo deve essere regolato in modo da ottenere la velocità del motore dichiarata a pieno regime o il più possibile vicina al pieno regime.
24 Questa norma può essere consultata o acquistata presso l’Associazione svizzera di norma- zione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
4393
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2. Apparecchi e unità di misura
Le misurazioni sono eseguite secondo i tempi di «FAST/risposta rapida». Agli apparecchi impiegati per la misurazione delle emissioni acustiche si applicano i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200625 sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
25 RS 941.210
4394
O sulla navigazione interna RU 2015
Allegato 15 (art. 132)
Attrezzatura minima
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 132 cpv. 1 e 163 cpv. 1 lett. m)
N. 1–6 Sui battelli soggetti all’obbligo di contrassegno devono essere tenuti mezzi di salva- taggio ai sensi dell’articolo 134 o 134a. A questi si aggiungono gli oggetti dell’attrezzatura elencati qui di seguito.
1. Battelli a remi
– attingitoio per l’acqua o secchio* – corno o fischietto – cordame
2. Battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica
– attingitoio per l’acqua o secchio* – gaffa – remi o pagaia – bandiera di soccorso – corno o fischietto – cordame
3. Battelli a vela con più di 15 m2 di superficie velica
– ancora con gomena o catena – cordame – secchio* – gaffa – remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o mano- vrato – bandiera di soccorso – clacson o corno – estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**
4395
O sulla navigazione interna RU 2015
4. Battelli a motore fino a 30 kW di potenza propulsiva
– ancora con gomena o catena – cordame – attingitoio per l’acqua o secchio* – gaffa – remi o pagaia – bandiera di soccorso – clacson o corno – estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**
5. Battelli a motore di più di 30 kW di potenza propulsiva
– ancora con gomena o catena – cordame – pompa di sentina – secchio* – gaffa – remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o mano- vrato – bandiera di soccorso – clacson o corno – estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**
6. Battelli per il trasporto di merci e impianti galleggianti a motore
– ancora con gomena o catena – cordame – pompa di sentina secondo l’articolo 147 – gaffa – bandiera di soccorso – clacson o corno – segnalatore acustico secondo gli articoli 33 e 132 – estintore con un contenuto di 6 kg** – bussola*** – cassetta di pronto soccorso
Note a piè di pagina relative ai n. 2–6 * A bordo di battelli sprovvisti di locali sotto coperta dotati di prosciugamento automatico non è necessario tenere un attingitoio per l’acqua o un secchio. ** Deve essere disponibile un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio se vi è un impianto a gas, un dispositivo per la cucina o per il riscaldamento. *** Sui battelli per il trasporto di merci deve essere disponibile una bussola con un indicatore di rotta influenzato il meno possibile dalle variazioni di carico. Devono essere rispettate le disposizioni del fabbricante concernenti l’installazione.
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Allegato 19 (art. 86)
Programmi d’esame
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 86 cpv. 1)
Lett. C n. 124 C. Programma d’esame per la licenza di condurre della categoria C [cfr. indicazioni sugli allegati 4 e 5]
124 Impianti di bordo, installazioni e attrezzature
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Allegato 32 (art. 100)
Programma d’esame per le imbarcazioni sportive
Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 100 cpv. 2 e 4)
1. Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui
all’allegato I della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto26, devono esse- re esaminati i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all’articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma: a. Verbale dell’ispezione tecnica Il verbale dell’ispezione tecnica comprende l’ispezione degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e del locale macchine (art. 108 cpv. 3). b. Verbale della misurazione delle vele Il verbale della misurazione delle vele contiene l’esito della misurazio- ne delle vele giusta l’allegato 12 e la constatazione di un’eventuale at- trezzatura minima ridotta ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2. c. Verbale della misurazione del rumore Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore in esercizio dei battelli a motore giusta l’articolo 109b e l’allegato 10. Alle imbarcazioni sportive si applicano in particolare le disposizioni dell’articolo 109b capoversi 1–3. Per le imbarcazioni spor- tive, per le quali l’osservanza dei valori limite di cui all’articolo 109a può essere dimostrata con una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, non è necessario un verbale della misurazione del rumore. 2. I verbali d’esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere; i relativi modelli sono disponibili presso l’Associazione dei servizi della navi- gazione.
26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
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Allegato 33 (art. 100 cpv. 4)
Verbale di collaudo
1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della
Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati: a. fabbricante del natante; b. tipo del natante; c. numero HIN o CIN (numero dello scafo); d. indicazione del genere di natante; e. conferma dello svolgimento dell’esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel ver- bale d’esame tecnico; f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione delle vele; g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore in esercizio per i natanti a motore con una potenza totale di tutti i motori di propul- sione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione del rumore; h. conferma dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 121 capoverso 4; i. conferma della completezza dell’attrezzatura di cui agli articoli 107a capoverso 3, 132 e 134; j. conferma della completezza dei documenti di cui al numero 1 del ver- bale di collaudo; k. conferma della conformità del natante al modello esaminato; l. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento; m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo; n. nome e indirizzo della persona o dell’impresa autorizzata all’esecuzione del collaudo.
2. Il verbale di collaudo è disponibile presso l’Associazione dei servizi della
navigazione. 3. L’ente che mette a disposizione il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.
4399
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4400