AS 2015 4401
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)
del 14 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11, 12 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza contiene le prescrizioni sui gas di scarico e sulla fabbrica- zione dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione per la propulsione di battelli e per la propulsione di generatori che producono energia elettrica. 2 Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche ai motori a combustione che non vengono azionati con carburanti come la benzina o il gasolio.
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. gas di scarico: le sostanze espulse dall’apertura posta dopo il collettore di scappamento del motore di un battello; b. sistema di controllo delle emissioni: combinazione di tutte le parti che ser- vono al controllo, alla programmazione e alla diminuzione dei gas di sca- rico; c. gas inquinanti: monossido di carbonio CO, idrocarburi HC (espressi come CH1.85; per la determinazione dei valori di riferimento per il controllo perio- dico dei gas di scarico come C6H14) e ossidi di azoto (espressi come equiva- lenti di NO2); d. controllo periodico dei gas di scarico: manutenzione periodica di tutti i si- stemi rilevanti per i gas di scarico del motore, durante la quale il motore è regolato secondo le indicazioni del fabbricante, le parti importanti per i gas di scarico sono verificate e i necessari lavori di manutenzione eseguiti;
RS 747.201.3 1 RS 747.201
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e. motore: motore pronto per l’installazione i cui accessori, necessari per il funzionamento o in grado di influenzare le emissioni di gas di scarico, sono incorporati e in funzione; f. famiglia di motori: gruppo di motori che comprende motori di diversi tipi ma fabbricati secondo criteri unitari da un fabbricante; g. sistema diagnostico di bordo (OBD): sistema di controllo delle emissioni conformemente all’articolo 3 numero 9 del regolamento (CE) n. 715/20072 in combinato disposto con l’allegato XI del regolamento (CE) n. 692/20083 o a prescrizioni equivalenti; h. trasformazione rilevante di un motore: trasformazione del motore di battelli che può portare a un superamento dei valori limite di emissione o a un au- mento maggiore del 15 per cento della potenza nominale del motore; i. regime nominale: numero di giri al quale il motore funziona alla potenza nominale; j. potenza nominale: potenza continua in chilowatt (kW) per un numero di giri nominale secondo le condizioni stabilite dall’Istituto tedesco per la standar- dizzazione (assoc. registrata) nella norma «DIN 6271-3, 19914, Hubkolben- Verbrennungsmotoren; Anforderungen; Leistungstoleranzen; Ergänzende Festlegungen zu DIN ISO 3046 Teil 1» o dall’Organizzazione internazionale di normazione nella norma «ISO 3046-1, 20025, Hubkolben-Verbrennungs- motoren – Anforderungen – Teil 1: Angaben über Leistung, Kraftstoff- und Schmierölverbrauch und Prüfverfahren; Zusätzliche Anforderungen an Motoren zur allgemeinen Verwendung», raccolta sul banco di prova all’estremità dell’albero motore, di un altro elemento equivalente o, per i motori fuoribordo, dell’albero portaelica; se la potenza massima risulta supe- riore al 110 per cento della potenza continua, per l’omologazione concernen- te i gas di scarico questa è considerata la potenza nominale; k. fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica o progetta un motore, o che lo fa fabbricare, e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
2 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 45/2015, GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1. 3 Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio re- lativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la ripara- zione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 136/2014, GU L 43 del 13.2.2014, pag. 12. 4 Questa norma può essere consultata o acquistata presso l’Associazione svizzera di norma- zione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. 5 Questa norma può essere consultata o acquistata presso l’Associazione svizzera di norma- zione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
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l. trasporto professionale: trasporto di persone o di merci per il quale sono adempiute per analogia le condizioni del trasporto professionale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 20096 sul traspor- to di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive; m. messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura retribuita o non retri- buita di un’imbarcazione sportiva nuova o usata, o di un componente di essa nuovo o usato, per la distribuzione o l’utilizzazione in Svizzera nell’ambito di un’attività commerciale; n. immissione in commercio: indica la prima messa a disposizione di un pro- dotto sul mercato secondo la lettera m.
Sezione 2: Immissione in commercio, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
Art. 3 Documenti di prova e approvazioni
1 Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in
servizio motori da utilizzare su battelli in Svizzera, deve presentare uno dei seguenti documenti di prova: a. una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 15 paragrafi 1–4 della direttiva 2013/53/UE7 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto) per moto- ri destinati alla propulsione di imbarcazioni da diporto e imbarcazioni spor- tive di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numeri 14 e 15 dell’ordinanza dell’8 novembre 19788 sulla navigazione interna; b. un’approvazione del tipo ai sensi del capitolo 8a del regolamento del 18 maggio 19949 per l’ispezione dei battelli del Reno (RIBR) per i motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione di battelli impiegati per il trasporto professionale e la cui potenza rientra nel campo d’applicazione del capitolo 8a RIBR; c. una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per i motori ad accensione per compressione destinati alla propul- sione di battelli impiegati per il trasporto professionale e la cui potenza non rientra nel campo d’applicazione del capitolo 8a RIBR; d. una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di battelli impiegati per il trasporto professionale.
6 RS 745.1 7 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90. 8 RS 747.201.1
9 RS 747.224.131. Non è pubblicato nella RU.
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2 Per i motori impiegati su battelli dell’esercito, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o dei servizi di salvataggio come pure su battelli da lavoro, è consentito presentare uno dei documenti di prova di cui al capoverso 1 lettere a–d.
Art. 4 Equivalenza di altri documenti di prova 1 I requisiti di cui all’articolo 3 sono considerati adempiuti se per un motore è dispo- nibile uno dei seguenti documenti di prova: a. un certificato di omologazione secondo la direttiva 97/68/CE10; b. un certificato di omologazione secondo il regolamento (CE) n. 595/200911; c. una perizia di omologazione dei gas di scarico di cui all’allegato C del rego- lamento del 13 gennaio 197612 della Navigazione sul lago di Costanza. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può riconoscere dichiarazioni di conformità e certificati di omolo- gazione rilasciati secondo altre prescrizioni, se tali prescrizioni limitano le emissioni di gas di scarico in misura uguale o più severa rispetto alle disposizioni di cui al capoverso 1 e all’articolo 3.
Art. 5 Modifica di motori con dichiarazione di conformità o certificato di omologazione 1 Se si eseguono trasformazioni rilevanti di motori di battelli che dispongono di una dichiarazione di conformità, deve essere effettuata una nuova valutazione della conformità. 2 Prima di eseguire, a un motore con certificato di omologazione valido, modifiche che possono influire sulle caratteristiche del motore indicate in tale certificato, l’utente deve chiarire presso l’autorità che ha rilasciato il certificato di omologazione se la validità di tale certificato cessa una volta eseguita la modifica prevista. 3 Se è necessario il rilascio di una nuova dichiarazione di conformità o di un nuovo certificato di omologazione, l’utente informa l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione di esercizio del battello interessato e presenta la nuova dichiara- zione o il nuovo certificato.
10 Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 059 del 27.2.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/46/UE, GU L
353 del 21.12.2012, pag. 80.
11 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1. 12 RS 747.223.1
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Art. 6 Procedura e prescrizioni di forma 1 Le dichiarazioni di conformità e i certificati di omologazione sono rilasciati dalle autorità autorizzate a tal fine dalle pertinenti prescrizioni.
2 Sono retti dalle pertinenti prescrizioni:
a. la valutazione della conformità; b. il rilascio di dichiarazioni di conformità e certificati di omologazione come pure il loro contenuto e la loro forma; c. il segno distintivo del motore.
Sezione 3: Prescrizioni sulla fabbricazione e il controllo della produzione
Art. 7 Prescrizione generale di fabbricazione 1 Tutte le parti che potrebbero influenzare i gas di scarico devono essere concepite, fabbricate e installate in modo che, in condizioni normali di utilizzazione e malgrado l’influsso di variabili come il calore, il freddo, le ripetute accensioni a freddo e le vibrazioni, il motore sia conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.
2 Nessun motore deve presentare elementi di costruzione che possono mettere in
moto, regolare, rallentare o mettere fuori servizio importanti dispositivi per i gas di scarico, con lo scopo di ridurre l’efficacia delle prescrizioni previste nella presente ordinanza.
Art. 8 Prescrizioni per l’installazione del motore Ogni motore dev’essere accompagnato da istruzioni scritte di installazione del fabbricante. Esse devono contenere tutti i dati che il fabbricante del battello dovrà rispettare all’atto dell’installazione del motore omologato, affinché le emissioni dei gas di scarico non vengano modificate.
Art. 9 Limitazione dell’emissione di particolato 1 L’emissione di particolato di motori ad accensione per compressione la cui potenza supera 37 kW su battelli impiegati per il trasporto professionale deve essere limitata con mezzi adeguati. 2 Il numero delle particelle solide di diametro pari o superiore a 23 nm non deve superare il numero di particelle di 1x1012 per kWh.
3 Sono considerati mezzi adeguati per limitare l’emissione di particolato:
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a. un sistema per il quale è stato dimostrato, secondo il programma dell’UN/ECE sulla misurazione delle particelle13 (PMP) nei cicli rilevanti per i battelli di cui alla norma EN ISO 8178-4:199614 (Motori a pistone al- ternativi a combustione interna – misurazione di gas di scarico; Parte 4: Cicli di prova per diverse applicazioni dei motori), che non viene superato il nu- mero di particelle solide menzionato al capoverso 2; b. un sistema di filtri antiparticolato compreso tra quelli indicati nell’elenco dei filtri15 dell’Ufficio federale dell’ambiente; c. filtri equivalenti per quanto concerne le emissioni. 4 In occasione dell’installazione su battelli già immatricolati e utilizzati per il tra- sporto professionale (equipaggiamento successivo) di nuovi motori ad accensione per compressione con potenza superiore a 37 kW, la cui emissione di particelle solide supera il valore limite di cui al capoverso 2, l’autorità competente deve con- trollare se sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile equipaggiare successivamente il dispositivo d’evacuazione dei gas di scarico con sistemi di filtri antiparticolato di cui al capoverso 3 lettera b o c. In caso affermativo, il dispositivo d’evacuazione dei gas di scarico deve essere munito di un sistema di filtri antiparti- colato.
Art. 10 Istruzioni per la manutenzione e il funzionamento Ogni motore e ogni sistema per la riduzione dell’emissione di particolato dev’essere accompagnato da istruzioni scritte del fabbricante sulla manutenzione e il funziona- mento. Esse devono indicare la modalità d’uso del motore o del sistema per la ridu- zione dell’emissione di particolato, tutti i dati necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni nonché gli intervalli tra i lavori di manutenzione importanti per le emissioni e l’entità di tali lavori.
Art. 11 Controllo della produzione 1 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può eseguire o disporre un controllo della produzione sui motori. Il controllo serve ad accertare se i motori sono conformi ai dati sui quali si basa il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione.
13 Il programma può essere consultato gratuitamente alla pagina Internet della United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) www.unece.org > Our work > Transport > Areas of work > Vehicle Regulations > Working parties and documents > Working party on pollution and energy (GRPE) > Informal groups > Particle Measure- ment Programme (PMP) > PMP Previous sessions > 22nd session. 14 Questa norma può essere consultata o acquistata presso l’Associazione svizzera di norma- zione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. 15 L’elenco attuale dei filtri antiparticolato è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente alla pagina: www.bafu.admin.ch > Aria > Misure > Traffico ferroviario, navale & aereo > Prescrizioni sui gas di scarico > Elenco dei filtri antiparticolato.
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2 Il controllo della produzione viene effettuato secondo le disposizioni per il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione dei relativi motori. 3 Il fabbricante residente in Svizzera o l’importatore deve mettere a disposizione i motori previsti per il controllo della produzione e tutti i documenti necessari. Si assume tutti i costi fino al termine del controllo della produzione, in particolare quelli per il controllo tecnico ed eventualmente per l’onere amministrativo dell’UFT.
Art. 12 Controllo della produzione non superato 1 Se il controllo della produzione non è superato, i motori o le famiglie di motori per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità o il certificato di omologazio- ne non possono più essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato, messi in servizio o mantenuti in servizio nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
2 L’UFT informa le autorità competenti sulle relative constatazioni.
Sezione 4: Manutenzione e controllo periodici dei gas di scarico
Art. 13 In generale 1 La manutenzione dei motori e dei sistemi di filtri antiparticolato di battelli imma- tricolati deve essere effettuata a intervalli regolari secondo le istruzioni del fabbri- cante. 2 Tutti i motori di battelli immatricolati devono essere sottoposti a controlli periodici dei gas di scarico. 3 Se dal controllo risulta che il motore non è regolato secondo le indicazioni del fabbricante, occorre procedere ad una nuova regolazione. Le parti importanti per le emissioni, se difettose o non funzionanti, devono essere sostituite.
Art. 14 Esenzione dal controllo periodico dei gas di scarico I motori dotati del sistema diagnostico di bordo II o di un sistema diagnostico suc- cessivo sono esenti dal controllo periodico dei gas di scarico se l’utente è avvertito in modo chiaramente visibile di un funzionamento difettoso del motore e del sistema per il trattamento dei gas di scarico e la relativa informazione (rilevamento del funzionamento difettoso e dell’ora del suo riconoscimento) è memorizzata nel dispositivo di comando e può essere visualizzata in ogni momento. L’utente è tenu- to, entro un mese dalla manifestazione del funzionamento difettoso, a fare riparare il motore in un’officina specializzata e autorizzata dal fabbricante.
Art. 15 Controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato 1 Su motori ad accensione per compressione dotati di filtri antiparticolato di cui all’articolo 9 devono essere effettuate, a intervalli regolari, misurazioni del numero
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delle particelle. In queste misurazioni non deve essere superato il valore comparati- vo di 2,5×105 particelle/cm3. 2 Se il numero di particelle misurato è superiore al valore comparativo menzionato al capoverso 1, devono essere adottate misure atte a ripristinare il regolare funziona- mento del sistema per la riduzione dell’emissione di particolato di cui all’articolo 9 capoverso 3. Finché la loro attuazione non è conclusa, non è consentito mantenere in servizio tali motori. 3 Per la misurazione del numero di particelle è consentito impiegare solo strumenti di misurazione per nanoparticelle dei motori a combustione. Questi strumenti devono adempiere i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200616 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Sezione 5: Altre disposizioni
Art. 16 Emolumenti dell’UFT Per l’esecuzione del controllo della produzione e per altri oneri ad esso connessi, l’UFT riscuote emolumenti. Questi ultimi sono fissati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 199817 sugli emolumenti dell’UFT.
Art. 17 Disposizioni penali Giusta l’articolo 48 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna, è punito con la multa: a. chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
1. mette in servizio un motore privo del certificato di omologazione per i
gas di scarico o di modello non omologato,
2. conduce un battello il cui motore è sprovvisto del certificato di omolo-
gazione dei gas di scarico,
3. quale proprietario o detentore, consente la conduzione di un battello
dotato di un motore non omologato o intenzionalmente modificato,
4. lascia decorrere i termini prescritti per il controllo periodico dei gas di
scarico o per il controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato secondo le disposizioni esecutive del DATEC,
5. lascia decorrere il termine prescritto per correggere il funzionamento
difettoso di motori dotati del sistema diagnostico di bordo II o di un sistema diagnostico successivo di cui all’articolo 14; b. chiunque modifica intenzionalmente motori omologati in modo che siano superati i valori limite delle emissioni.
16 RS 941.210 17 RS 742.102
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Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 18 Disposizioni esecutive 1 Il DATEC emana le disposizioni esecutive relative alla presente ordinanza, segna- tamente per quanto concerne l’esecuzione dei controlli periodici dei gas di scarico, la misurazione del numero di particelle di motori dotati di un sistema di filtri anti- particolato e la loro periodicità. In casi particolari, esso può consentire deroghe a singole disposizioni, sempreché sia mantenuto il loro scopo. 2 Il DATEC emana istruzioni relative all’esecuzione delle disposizioni concernenti l’equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato in caso di installa- zione di nuovi motori su battelli impiegati per il trasporto professionale.
Art. 19 Disposizioni transitorie 1 È consentito mantenere in servizio i motori di battelli immatricolati sempreché i controlli periodici dei gas di scarico non rivelino criticità, e: a. siano rispettate le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati la necessa- ria dichiarazione di conformità o il certificato di omologazione per i gas di scarico; b. ai fini dell’immatricolazione, tali motori siano stati considerati come masse- rizie di trasloco secondo l’allegato 5 dell’ordinanza del 13 dicembre 199318 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle ac- que svizzere; oppure c. la potenza di tali motori sia uguale o inferiore a 3 kW, i motori siano stati importati o fabbricati in Svizzera prima del 1° giugno 2007 e non si tratti di motori ad accensione comandata a due tempi.
2 I motori importati o fabbricati in Svizzera prima del 31 dicembre 1994 possono
continuare a essere messi in servizio. Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comandata a due tempi. 3 I motori che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla direttiva 94/25/CE19 e che sono stati immessi in commercio o messi in servizio nell’UE o in Svizzera prima del 18 gennaio 2017, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera. Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comandata a due tempi che non rispettano i valori limite dei gas di scarico stabiliti nella direttiva summenzionata per i motori ad accensione comandata a quattro tempi. 4 I motori fuoribordo ad accensione comandata con una potenza uguale o inferiore a 15 kW, che sono stati fabbricati da piccole o medie imprese e che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla direttiva 94/25/CE, possono essere
18 RU 1993 3333, 1997 558, 1999 754, 2006 4705, 2007 2313, 2008 301 19 Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.
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messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera fino al 18 gennaio 2020. Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comanda- ta a due tempi che non rispettano i valori limite dei gas di scarico stabiliti nella direttiva summenzionata per i motori ad accensione comandata a quattro tempi.
Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 13 dicembre 199320 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere è abrogata.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2016.
14 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
20 RU 1993 3333, 1997 558, 1999 754, 2006 4705, 2007 2313, 2008 301
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