AS 2015 4411
Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OEm-UFAC)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 settembre 20071 sugli emolumenti per l’Ufficio federale dell’aviazione civile è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base: a. della legislazione aeronautica svizzera; b. degli atti giuridici dell’Unione europea recepiti dalla Svizzera, conforme- mente all’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
Art. 6 Supplementi Per le prestazioni o le decisioni che, su domanda dell’assoggettato o per sua colpa, richiedono un onere amministrativo straordinario o che sono eseguite urgentemente o al di fuori del consueto orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento, ma pari ad almeno 100 franchi.
Art. 9 lett. a Sono considerati esborsi i costi di cui all’articolo 6 OgeEm: a. Abrogata
Art. 13 cpv. 2
2 Se una prestazione si estende su un periodo prolungato o comprende più presta-
zioni parziali, l’UFAC può riscuotere uno o più emolumenti parziali. La somma di questi non può superare l’emolumento massimo per la prestazione completa.
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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. O RU 2015
Art. 14 cpv. 1 e 2, parte introduttiva
1 L’AESA riscuote direttamente:
a. gli emolumenti per gli esami di omologazione in vista del rilascio di certifi- cati di omologazione, certificati di omologazione ristretti o certificati di omologazione supplementari; b. gli emolumenti per l’approvazione di modifiche e riparazioni; c. gli emolumenti annuali per i titolari di certificati di omologazione o di certi- ficati di omologazione ristretti. 2 Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nelle competenze dell’AESA, gli emolumenti sono riscossi dall’UFAC e calcolati secondo il tempo impiegato. È applicato il quadro tariffario seguente:
Art. 15 cpv. 1 lett. b 1 Per gli esami d’entrata, per gli esami completivi periodici e straordinari, per gli esami in vista dell’esportazione di aeromobili, per gli esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
b. per gli aeroplani con un peso al decollo superiore a 5700 kg e per gli elicotteri plurimotore 1000.– 30 000.–
Art. 16 cpv. 9 9 In caso di iscrizione di un aeromobile entro il primo semestre dell’anno civile è riscossa la metà dell’emolumento fissato al capoverso 7. In caso di iscrizione dopo il primo semestre dell’anno civile non è riscosso alcun emolumento.
Art. 17 Imprese di progettazione e prova di capacità di progettazione 1 Per l’approvazione di un’impresa di progettazione e per la vigilanza nonché per la certificazione della capacità di progettazione mediante procedure alternative, gli emolumenti sono direttamente riscossi dall’AESA. 2 Per il riconoscimento e la vigilanza corrente di imprese di progettazione di aero- mobili, motori, eliche e parti di aeromobili che non rientrano nelle competenze dell’AESA, gli emolumenti sono riscossi dall’UFAC secondo il tempo impiegato.
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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. O RU 2015
Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Per l’approvazione di un’impresa di produzione gli emolumenti sono calcolati
secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
b. per l’estensione o la modifica 200.– 150 000.–
Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché 2
1 Per l’approvazione di un’impresa di manutenzione gli emolumenti sono calcolati
secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
b. per l’estensione o la modifica 200.– 150 000.– 2 Il trattamento della domanda per l’approvazione del manuale dell’impresa, l’esame dell’impresa e gli oneri aggiuntivi per la sorveglianza dei certificati emessi da Stati terzi sono compresi nell’emolumento.
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché 4, frase introduttiva e lett. b
1 Per l’approvazione di un’impresa addetta alla gestione del mantenimento
dell’aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
b. per l’estensione o la modifica 200.– 50 000.–
4 Per l’approvazione di un’impresa addetta alla gestione del mantenimento
dell’aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull’esame dell’aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffa- rio seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
b. per l’estensione 200.– 30 000.–
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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. O RU 2015
Art. 29 Esami del personale aeronavigante Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
a. radiotelefonista di volo
1. licenza autonoma (VFR)
– esame teorico 100.– – esame pratico 100.–
2. estensione della licenza di pilota (VFR/IFR)
– esame teorico 75.– – esame pratico 100.–
3. valutazione delle competenze linguistiche (Language Profi-
ciency Check) – per il livello 4, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato 175.– – per il livello 4, proroga e rinnovo, con volo 75.– – per il livello 5/6, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato 250.– – per il livello 6, valutazione informale delle competenze orali per i madrelingua 150.– b. licenza ristretta di pilota privato RPPL(A), nonché LAPL(A) e LAPL(H)
1. esame teorico completo 200.–
2. esame teorico parziale (per esame parziale) 100.–
3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore SE, su
aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 250.– c. pilota privato PPL(A), PPL(H)
1. esame teorico completo 200.–
2. esame teorico parziale (per esame parziale) 100.–
3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero monomo-
tore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 350.–
4. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimo-
tore ME 400.– d. pilota professionale, CPL(A), CPL(H)
1. esame teorico completo 400.–
2. esame teorico parziale (per esame parziale) 200.–
3. esame di volo su aeroplano monomotore 400.–
4. esame di volo su aeroplano plurimotore 450.–
e. Multi-Crew Pilot Licence MPL, esame di volo 1250.–
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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. O RU 2015
Fr.
f. pilota di linea ATPL(A), ATPL(H)
1. esame teorico completo 800.–
2. esame teorico parziale (per esame parziale) 400.–
3. esame di volo 800.–
g. abilitazione per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test)
1. esame per tipo e classe (Proficiency Check) su aeroplano o
elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 150.–
2. esame per tipo e classe (Skill Test) su aeroplano o elicottero
monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 200.–
3. esame per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test) su
aeroplano o elicottero plurimotore ME certificato monopilota 400.–
4. esame di volo su aeroplano o elicottero certificato pluripilota 800.–
5. volo con esaminatore, per volo 350.–
h. volo strumentale (aeroplano ed elicottero)
1. esame teorico iniziale completo 400.–
2. esame teorico iniziale parziale (per esame parziale) 200.–
3. esame di volo iniziale 700.–
4. volo di controllo periodico per abilitazioni per tipo e classe
con rinnovo della licenza di volo strumentale (IR Proficiency Check) – su aeroplano o elicottero monomotore certificato monopilota 300.– – su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota 350.– – su aeroplano o elicottero certificato pluripilota 700.–
5. esame su simulatore o su adeguati dispositivi di addestra-
mento, sotto la vigilanza di un perito dell’UFAC 350.– i. esami per l’estensione della licenza di pilota d’aeroplano e di eli- cottero
1. agli atterraggi in montagna (aeroplano ed elicottero, Skill
Test o Proficiency Check) 500.–
2. ai decolli con nebbia bassa o nebbia alta (elicottero) 350.–
3. alla qualifica d’istruttore, salvo altrimenti specificato qui di
seguito – esame iniziale (Initial Assessment of Competence AoC) 400.– – rinnovo o proroga (AoC) 300.–
4. alla qualifica d’istruttore IRI(A), IRI(H)
– esame iniziale (AoC) 500.– – rinnovo o proroga (AoC) 250.–
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Fr.
5. alla qualifica d’istruttore TRI(A), TRI(H), SFI(A), SFI(H)
– esame iniziale (AoC) 600.– – rinnovo o proroga (AoC) 500.– j. corso d’istruttore di volo (aeroplano)
1. istruttore di volo per la formazione di base FI(A)
– esame di ammissione 350.– – corso di base 3500.–
2. estensione FI al volo strumentale (IR) 1100.–
3. estensione FI o CRI su aeroplano plurimotore (ME) 1100.–
4. istruttore di classe CRI(A) ME, IRI(A)
– esame di ammissione 500.– – corso di base 3300.–
5. istruttore di atterraggio in montagna
– esame di ammissione 350.– – corso di base completo 1000.– – corso di base parziale: secondo partecipazione al corso di base completo (al massimo) 1000.–
6. istruttore di volo acrobatico
– esame di ammissione 350.– – corso di base 1000.– k. corso d’istruttore di volo (elicottero)
1. istruttore di volo per la formazione di base FI(H)
– esame di ammissione 400.– – corso di base 3500.–
2. estensione FI al volo strumentale (IR) 1100.–
3. refresher 2000.–
4. istruttore di volo IRI(H)
– esame di ammissione 600.– – corso di base 4000.–
5. istruttore di atterraggio in montagna
– esame di ammissione 400.– – corso di base 2000.– l. licenze di volovelista SPL, LAPL(S)
1. licenza di volovelista
– esame teorico completo 200.– – esame teorico parziale (per esame parziale) 100.– – esame di volo (Skill Test) 250.–
2. estensione al volo strumentale (volo nelle nubi)
– esame teorico 100.– – esame di volo 150.–
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Fr.
3. estensione ai voli commerciali, esame di volo (Proficiency
Check) 250.–
4. istruttore di volo a vela
– esame teorico completo 250.– – esame teorico parziale (per esame parziale) 125.– – esame di volo 250.– – corso di base 1000.– – corso di perfezionamento 500.– m. licenze di pilota di aerostato BPL, LAPL(B)
1. licenze di pilota di aerostato
– esame teorico completo 200.– – esame teorico parziale (per esame parziale) 100.– – esame di volo (Skill Test) 450.–
2. estensione ai voli commerciali, esame di volo (Proficiency
Check) 450.–
3. istruttore di pilota di aerostato
– esame teorico completo 250.– – esame teorico parziale (per esame parziale) 125.– – corso di base 300.– n. licenza di pilota di aliante da pendio (cat. deltaplano e parapen- dio)
1. esame teorico 125.–
2. esame di volo 125.–
Art. 29a Abilitazione per perito esaminatore 1 Per il trattamento di una domanda per il rilascio di un’abilitazione per perito esa- minatore o per la sua procedura di ritiro, viene calcolato un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 5000 franchi. 2 Per l’istruzione e la vigilanza corrente di un perito esaminatore viene calcolato un emolumento annuale per ogni perito, secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi.
Art. 29b Organismi aziendali di valutazione 1 Per gli esami svolti all’interno di organismi aziendali di valutazione approvati dall’UFAC (Company-Examiner), l’UFAC riscuote ogni anno dall’azienda un emolumento per la vigilanza sugli organismi di valutazione, calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 200 a 40 000 franchi. 2 Gli emolumenti d’esame di cui all’articolo 29 non sono riscossi qualora l’azienda si assuma le spese di indennizzo ai periti.
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Art. 29c Esaminatori aeromedici e centri aeromedici 1 Per la nomina e l’istituzione di un esaminatore aeromedico (Aero Medical Exami- ner, AME) è riscosso un emolumento pari a 5000 franchi.
2 Per la certificazione e la sorveglianza di un centro aeromedico (Aero Medical
Centre, AeMC) è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi per prestazione. 3 L’UFAC può condonare integralmente o in parte gli emolumenti di cui ai capover- si 1 e 2, nella misura in cui la nomina e l’istituzione di un AME o la certificazione e l’esercizio di un AeMC siano nell’interesse dell’UFAC o non costituiscano un onere eccessivo per l’UFAC.
Art. 29d Limitazione, sospensione o ritiro Per la limitazione, la sospensione o il ritiro di abilitazioni aeromediche, l’emolu- mento è calcolato secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
Art. 29e Trasmissione di dossier aeromedici da o per l’estero Per la trasmissione della documentazione del titolare di una certificazione aeromedi- ca da un’autorità straniera all’UFAC o dall’UFAC a un’autorità straniera, è riscosso un emolumento presso il titolare di tale certificazione secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
Art. 30 cpv. 1 lett. e ed f 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante sono riscossi gli emo- lumenti seguenti:
Fr.
e. per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera
1. di piloti non professionisti 230.–
2. di piloti professionisti 600.–
f. per la conversione di un’abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulla competenza, rilasciato da Stati non membri dell’AESA 140.–
Art. 32, frase introduttiva Per gli esami e gli esami estesi del personale di certificazione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
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Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, nonché 3 e 4 1 Per le licenze del personale di certificazione sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
c. per il rilascio di una licenza, di un’autorizzazione speciale o di un duplicato 50.– 3 Per l’approvazione di corsi per tipo di aeromobile svolti al di fuori di un organismo di formazione per il personale di certificazione, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, pari al massimo a 360 franchi. 4 Per il trattamento di una domanda di autorizzazione speciale che consenta di svol- gere e di attestare lavori di manutenzione specifici, può essere riscosso un emolu- mento secondo il tempo impiegato, pari al massimo a 600 franchi.
Art. 38 cpv. 1 lett. a e k 1 Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti se- guenti:
Fr.
a. autorizzazione per alianti da pendio, cervi volanti, paraca- duti ascensionali, palloni frenati e aeromobili senza occu- pante (art. 14 e 18 cpv. 1 lett. b dell’O del 24 nov. 19943 sulle categorie speciali di aeromobili), secondo il tempo impiegato da 50.– a 5 000.– k. Abrogata
Titolo prima dell’art. 39 Sezione 6:Esercizio di aeromobili a motore complessi ed esercizio commerciale di aeromobili a motore non complessi
Art. 39 Campo di applicazione Le disposizioni di questa sezione si applicano: a. all’esercizio commerciale e non commerciale di aeromobili a motore com- plessi; b. all’esercizio commerciale di aeromobili a motore non complessi.
3 RS 748.941
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Art. 40 Certificato di operatore aereo, manuale d’esercizio, manuale di volo e altri documenti e sistemi operativi
1 Per un certificato di operatore aereo (AOC), un manuale d’esercizio (OM), un
manuale di volo (FOM) o altri documenti e sistemi operativi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
a. per il primo rilascio o la prima approvazione 600.– 250 000.– b. per l’approvazione di ogni modifica o rinnovo, limitazione o ritiro 200.– 250 000.– c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 100.– 20 000.– 2 Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazio- ne o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
Art. 41 Abrogato
Art. 42 Autorizzazione di esercizio Per un’autorizzazione di esercizio concessa a un’impresa che effettua trasporti commerciali di persone o di merci su aeromobili, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
a. per il primo rilascio o il ritiro 500.– 20 000.– b. per la modifica 200.– 10 000.– c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 100.– 10 000.– d. per le ispezioni straordinarie 100.– 10 000.–
Art. 43 Abrogato
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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. O RU 2015
Titolo prima dell’art. 45 Sezione 7: Esercizio non commerciale di aeromobili a motore non complessi
Art. 45 1 Per un’autorizzazione, conferma o verifica aziendale di operazioni non commercia- li con aeromobili a motore non complessi e per loro modifiche, limitazioni o ritiri, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi.
2 Per la vigilanza corrente è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato,
senza quadro tariffario.
Art. 46 Personale aeronavigante 1 Per la certificazione o l’autorizzazione di organismi di formazione o di dispositivi e sistemi di addestramento per il personale aeronavigante, gli emolumenti vengono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
a. per il primo rilascio o la prima approvazione 600.– 250 000.– b. per l’approvazione di ogni modifica, limitazione o ritiro 200.– 250 000.– c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 300.– 20 000.– 2 Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazio- ne o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.
Art. 47 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Per l’approvazione di un organismo di formazione per il personale di manuten-
zione, compresa la domanda per l’approvazione dell’organismo, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.
b. per l’estensione o la modifica 200.– 100 000.–
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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. O RU 2015
Art. 53a Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015 Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento della modifica del 28 ottobre 2015, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Le seguenti disposizioni parziali dell’articolo 29 hanno effetto fino al 31 dicembre 2018: – lettera b numero 3 – lettera c numeri 3 e 4 – lettera d numeri 3 e 4 – lettera e – lettera f numero 3 – lettera g – lettera h numeri 3–5 – lettera i – lettera l numeri 1, terzo trattino, 2, secondo trattino, 3 e 4, terzo trattino – lettera m numeri 1, terzo trattino, 2 e 3, terzo trattino.
28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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