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AS 2015 4423

Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica

Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA)

Modifica del 21 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica è modificata come segue:

Art. 54 cpv. 3

3 Il numero massimo delle aree d’atterraggio in montagna è fissato a 40.

Art. 74d Disposizione transitoria della modifica del 21 ottobre 2015 Le autorità competenti emanano, entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 ottobre 2015, le decisioni necessarie affinché la limitazione del numero delle aree d’atterraggio in montagna (art. 54 cpv. 3) possa essere rispettata.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.

21 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 748.131.1

2015-2624 4423

Infrastruttura aeronautica. O RU 2015

4424

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