AS 2015 4427
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 4 Le tasse riscosse in relazione con i domini Internet la cui gestione è di competenza della Confederazione sono dovute dal momento in cui il nome di dominio è attri- buito.
Art. 6 lett. d Le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo non sono rimborsate nei seguenti casi: d. revoca dell’attribuzione di un nome di dominio subordinato a un dominio la cui gestione è di competenza della Confederazione.
Art. 8 cpv. 4
4 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:
Gamma delle frequenze Coefficiente
meno di 1 GHz 10,0 da 1 fino a meno di 10 GHz 1,4 da 10 fino a meno di 16 GHz 1,1 da 16 fino a meno di 20 GHz 0,5 da 20 fino a meno di 24 GHz 0,75 da 24 fino a meno di 27 GHz 0,5 da 27 fino a meno di 30 GHz 0,75 da 30 fino a meno di 40 GHz 0,40 da 40 fino a meno di 45 GHz 0,125 da 45 fino a meno di 70 GHz 0,12
70 GHz e oltre 0,006
1 RS 784.106
2015-1934 4427
Tasse nel settore delle telecomunicazioni. O RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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