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AS 2015 4435

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. h e i Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: h. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015: dell’1,75 per cento al minimo; i. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016: dell’1,25 per cento al minimo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 831.441.1

2015-2195 4435

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2015

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