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AS 2015 4487

Ordinanza sul diritto fondiario rurale

Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 2a

1 Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si

applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.

2 A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti:

a. vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un’azienda 0,011 USM/carico normale d’estivazione c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo profes- sionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha