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AS 2015 4491

Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agri- coltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca Agroscope, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall’UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale.

Art. 3a Rinuncia alla riscossione di tasse Non sono riscosse tasse per: a. l’acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell’UFAG da parte dell’Ufficio federale di statistica; b. le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità.

Art. 4 cpv. 4

4 Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli

169–171a della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura sia necessaria un’ispezione aziendale, per ogni ispezione è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per costi di viaggio e trasporto.

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

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O sulle tasse UFAG RU 2015

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)

Tasse per prestazioni e decisioni Franchi

1 Ordinanza del 22 settembre 19975 sull’agricoltura

biologica

1.1 Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200

1.2 Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingre-

dienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 16k cpv. 3) 250

1.3 Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 100

2 Ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle zone agricole

2.1 Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modi-

fica dei limiti delle zone (art. 6) 300

2.2 Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica

dei limiti delle zone (art. 6) 600

2.3 Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica

dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti 1200

3 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19987 concernente

il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

3.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva

e del succo d’uva (art. 2 cpv. 1 lett. a) 180

3.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del

mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b) 250

3.3 Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2):

a. acido sorbico e natamicina (HPLC-MS) 150 b. cenere totale (gravimetria) 80 c. ferro e rame (fotometria) 50 d. lieviti e batteri lattici (analisi microbiologica) 80 e. metanolo (GC) 80 f. cloruri e solfati (fotometria) 50

5 RS 910.18 6 RS 912.1 7 RS 916.145.211

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Franchi

4 Ordinanza del 7 dicembre 19988 sul materiale

di moltiplicazione

4.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo nazio-

nale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9) 150

4.2 Controllo di sementi e piante (art. 22 cpv. 4):

4.2.1 Prelievo di campioni 50

4.2.2 Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di

sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di: a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli 55 b. altre specie 90

5 Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19989 sulle sementi

e i tuberi-seme

5.1 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione

(art. 17); tassa annua per: a. patate:

1. una varietà 4000

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 4500

b. altre specie:

1. una varietà 2500

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 3000

5.2 Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art. 23 cpv. 4) 30

5.3 Controllo colturale su campi di sementi di pre-base e base,

per campione (art. 24 cpv. 3) 40

5.4 Esame e approvazione di una designazione della varietà

(art. 16a) 100

6 Ordinanza del 12 maggio 201010 sui prodotti fitosanitari

6.1 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto

fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 5 e 6 (art. 21 cpv. 1–5) 2500

6.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto

fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i docu- menti secondo l’allegato 6 (art. 21 cpv. 1–4) 1400

8 RS 916.151 9 RS 916.151.1 10 RS 916.161

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Franchi

6.3 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto

fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l’allegato 6 (art. 21 cpv. 7) 400–1000

6.4 Concessione di un’autorizzazione con l’impiego di dati di un

precedente richiedente, previo consenso di quest’ultimo, per un prodotto fitosanitario identico (art. 22) 400

6.5 Esperimenti nell’ambito dell’esame di una domanda (art. 24

cpv. 3) e analisi di controllo (art. 80 cpv. 1): a. analisi chimiche e fisico-chimiche 30–500 b. analisi biologiche 1900–11 000

6.6 Rilascio di un certificato d’esportazione (art. 20) 60

6.7 Concessione di un permesso di vendita (art. 43) 200

7 Ordinanza del 10 gennaio 200111 sui concimi

7.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione di un tipo di conci-

me nella relativa lista (art. 7) 200

7.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime

(art. 10) 200

7.3 Trattamento di una notifica di un concime (art. 19) 100

7.4 Analisi di controllo (art. 29):

analisi del compost SS, SO, conduttività, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570

8 Ordinanza del 26 ottobre 201112 sugli alimenti per animali

8.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli

additivi autorizzati per alimenti per animali (art. 20) 100

8.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un additivo

per alimenti per animali (art. 22) 1400

8.3 Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli

alimenti OGM per animali (art. 62) 1400

8.4 Controllo degli alimenti per animali (art. 70) a condizione che

il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l’articolo 4 capoverso 2 70

11 RS 916.171 12 RS 916.307

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Franchi

9 Ordinanza del 27 ottobre 201013 sulla protezione

dei vegetali

9.1 Passaporto fitosanitario (art. 36) 50

9.2 Certificato fitosanitario (art. 20) 50

9.3 Autorizzazione d’importazione (art. 13) 50

9.4 Controllo alla frontiera per merci provenienti da Stati terzi

(art. 15): a. tassa di base, per invio 50 b. inoltre, per ogni invio parziale 10

13 RS 916.20

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