AS 2015 45
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 17 dicembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 6
6 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai
divieti di cui ai capoversi 1–3 nella misura in cui l’attività in questione è finalizzata alla distruzione di armi chimiche o di impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche.
Art. 3 cpv. 6
6 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe a
scopi umanitari ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5.
Art. 4 cpv. 3
3 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai
divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per rispettare i contratti esistenti o adempiere a scopi umanitari.
Art. 5 cpv. 5
5 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe:
a. ai divieti di cui ai capoversi 2–4 per rispettare i contratti esistenti; b. ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per adempiere a scopi umanitari.
Art. 9a Divieti in materia di beni culturali 1 Sono vietati l’importazione, l’esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l’intermediazione e l’acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’alle- gato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:
1 RS 946.231.172.7
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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015
a. siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari; b. siano stati esportati illegalmente dalla Siria. 2 Si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti illegalmente dalla Siria in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.
3 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se si può dimostrare che:
a. i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 19 maggio 2011; b. i beni culturali vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.
Art. 10 cpv. 3 lett. f–h La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per: f. utilizzarli a scopi umanitari; g. distruggere armi chimiche o impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche; h. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari siriane.
Art. 12a Restrizione al sostegno finanziario al commercio 1 L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non contrae impegni a medio e lungo termine a copertura di operazioni con la Siria.
2 Pone limitazioni allorché assume impegni a breve termine a copertura di opera-
zioni con la Siria.
Art. 13a Deroghe a scopi umanitari La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe a scopi umanitari ai divieti di cui agli articoli 12–13.
Art. 18 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2–9, 10–14 e 16. 2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 15. 3 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 17. 4 L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 9a.
5 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle
dogane.
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6 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
II Alla presente ordinanza è aggiunto lʼallegato 9 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 2014 alle ore 18.002.
17 dicembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione Corina Casanova
2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Allegato 9 (art. 9a cpv. 1)
Beni culturali
Sono considerati beni culturali ai sensi dell’articolo 9a:
1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da
– scavi e scoperte terrestri o sottomarini, – siti archeologici, – collezioni archeologiche;
2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o reli-
giosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di
100 anni;
3. Quadri e pitture, diversi da quelli di cui ai numeri 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
4. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano su qualsiasi supporto,
aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
5. Mosaici, diversi da quelli di cui ai numeri 1 o 2, fatti interamente a mano,
con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi sup- porto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale diverse da quelle di cui al numero 1, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 8. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musica- li, isolati o in collezione, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione;
11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni;
12. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di
50 anni;
13. a. collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia; b. collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico;
14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;
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15. Altri oggetti d’antiquariato diversi da quelli di cui ai numeri da 1 a 14:
a. aventi fra 50 e 100 anni: – giocattoli, giochi – articoli di vetro – articoli di oreficeria – mobili – strumenti ottici, fotografici o cinematografici – strumenti musicali – orologeria – opere in legno – prodotti ceramici – arazzi – tappeti – carta da parati – armi, b. aventi più di 100 anni:
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