Lexipedia

AS 2015 45

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 17 dicembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 6

6 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai

divieti di cui ai capoversi 1–3 nella misura in cui l’attività in questione è finalizzata alla distruzione di armi chimiche o di impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche.

Art. 3 cpv. 6

6 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe a

scopi umanitari ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5.

Art. 4 cpv. 3

3 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai

divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per rispettare i contratti esistenti o adempiere a scopi umanitari.

Art. 5 cpv. 5

5 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe:

a. ai divieti di cui ai capoversi 2–4 per rispettare i contratti esistenti; b. ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per adempiere a scopi umanitari.

Art. 9a Divieti in materia di beni culturali 1 Sono vietati l’importazione, l’esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l’intermediazione e l’acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’alle- gato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:

1 RS 946.231.172.7

2014-3185 45

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015

a. siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari; b. siano stati esportati illegalmente dalla Siria. 2 Si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti illegalmente dalla Siria in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.

3 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se si può dimostrare che:

a. i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 19 maggio 2011; b. i beni culturali vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.

Art. 10 cpv. 3 lett. f–h La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per: f. utilizzarli a scopi umanitari; g. distruggere armi chimiche o impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche; h. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari siriane.

Art. 12a Restrizione al sostegno finanziario al commercio 1 L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non contrae impegni a medio e lungo termine a copertura di operazioni con la Siria.

2 Pone limitazioni allorché assume impegni a breve termine a copertura di opera-

zioni con la Siria.

Art. 13a Deroghe a scopi umanitari La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe a scopi umanitari ai divieti di cui agli articoli 12–13.

Art. 18 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2–9, 10–14 e 16. 2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 15. 3 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 17. 4 L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 9a.

5 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane.

46

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015

6 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

II Alla presente ordinanza è aggiunto lʼallegato 9 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 2014 alle ore 18.002.

17 dicembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione Corina Casanova

2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

47

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015

Allegato 9 (art. 9a cpv. 1)

Beni culturali

Sono considerati beni culturali ai sensi dell’articolo 9a:

1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da

– scavi e scoperte terrestri o sottomarini, – siti archeologici, – collezioni archeologiche;

2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o reli-

giosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di

100 anni;

3. Quadri e pitture, diversi da quelli di cui ai numeri 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;

4. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano su qualsiasi supporto,

aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;

5. Mosaici, diversi da quelli di cui ai numeri 1 o 2, fatti interamente a mano,

con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi sup- porto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale diverse da quelle di cui al numero 1, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 8. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musica- li, isolati o in collezione, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;

10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione;

11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni;

12. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di

50 anni;

13. a. collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,

mineralogia, anatomia; b. collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico;

14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;

48

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015

15. Altri oggetti d’antiquariato diversi da quelli di cui ai numeri da 1 a 14:

a. aventi fra 50 e 100 anni: – giocattoli, giochi – articoli di vetro – articoli di oreficeria – mobili – strumenti ottici, fotografici o cinematografici – strumenti musicali – orologeria – opere in legno – prodotti ceramici – arazzi – tappeti – carta da parati – armi, b. aventi più di 100 anni:

49

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2015

50