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AS 2015 4525

AS 2015 4525

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 3 Se coniugi o conviventi non separati oppure persone in unione domestica registrata non separate gestiscono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un’azienda. Fanno eccezione le aziende portate nella convivenza e che conti- nuano a essere gestite come aziende autonome e indipendenti secondo l’articolo 6.

Art. 3 Unità standard di manodopera

1 L’unità standard di manodopera (USM) è un’unità per stabilire le dimensioni

dell’azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di eco- nomia del lavoro. 2 Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

a. superfici

1. superficie agricola utile (SAU) senza colture 0.022 USM per ha

speciali (art. 15)

2. colture speciali senza vigneti in zone in forte 0.323 USM per ha

pendenza e terrazzate

3. vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate 1.077 USM per ha

(declività naturale superiore al 30 %) b. animali da reddito (art. 27)

1. vacche da latte, pecore da latte e capre da latte 0.039 USM per UBG

2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti 0.008 USM per UBG

svezzati

3. suini da allevamento 0.032 USM per UBG

4. altri animali da reddito 0.027 USM per UBG

1 RS 910.91

2015-1981 4525

O sulla terminologia agricola RU 2015

c. supplementi

1. terreni declivi nella regione di montagna e nella 0.015 USM per ha

zona collinare (declività 18–35 %)

2. terreni in forte pendenza nella regione di monta- 0.03 USM per ha

gna e nella zona collinare (declività superiore al 35 %)

3. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 %

4. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0.001 USM per albero

3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c si considerano sol- tanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 4 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la bio- diversità del livello qualitativo I.

Art. 10 cpv. 1 lett. c 1 Per comunità aziendale s’intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: c. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0.20 USM;

Art. 13, rubrica e frase introduttiva Superficie aziendale La superficie aziendale (SA) comprende:

Art. 14 Superficie agricola utile

1 Per superficie agricola utile (SAU) s’intende la superficie dipendente da

un’azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d’estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l’anno e che viene gestita soltanto dall’azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: a. la superficie coltiva; b. la superficie permanentemente inerbita; c. i terreni da strame; d. la superficie con colture perenni; e. la superficie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); f. la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste.

2 RS 921.0

O sulla terminologia agricola RU 2015

2 Non rientrano nella SAU:

a. i terreni da strame che si trovano nella regione d’estivazione o che fanno parte di aziende d’estivazione o di aziende con pascoli comunitari; b. le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d’estivazione o da aziende con pascoli comunitari.

1 Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli

comunitari, le aziende d’estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

O sulla terminologia agricola RU 2015

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