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AS 2015 4537

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 3 1 I mutui sono accordati soltanto se l’azienda richiede almeno 1,0 unità standard di manodopera (USM).

3 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 914.11

2014-2686 4537

Misure sociali collaterali nell’agricoltura. O RU 2015

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