AS 2015 4537
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 3 1 I mutui sono accordati soltanto se l’azienda richiede almeno 1,0 unità standard di manodopera (USM).
3 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 914.11
2014-2686 4537
Misure sociali collaterali nell’agricoltura. O RU 2015
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