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AS 2015 4539

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 maggio 20121 concernente la ricerca agronomica è modificata come segue:

Art. 6 Abrogato

Titolo dopo l’articolo 12 Sezione 3a: Consiglio della ricerca agronomica

Art. 12a 1 Il Consiglio della ricerca agronomica ai sensi dell’articolo 117 LAgr è una com- missione consultiva secondo l’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novem- bre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Esso esamina periodicamente la qualità, l’attualità, l’efficienza e l’efficacia della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione, tenendo conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.

3 D’intesa con l’UFAG, esso può:

a. commissionare valutazioni di istituzioni promosse dall’UFAG o di taluni ambiti delle stesse riguardanti i settori della ricerca e della consulenza; b. commissionare valutazioni di Agroscope o di taluni ambiti dello stesso; c. istituire comitati e incaricarli di trattare singole questioni.

4 L’UFAG accorda al Consiglio della ricerca agronomica il necessario sostegno.