AS 2015 4539
Ordinanza concernente la ricerca agronomica
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 maggio 20121 concernente la ricerca agronomica è modificata come segue:
Art. 6 Abrogato
Titolo dopo l’articolo 12 Sezione 3a: Consiglio della ricerca agronomica
Art. 12a 1 Il Consiglio della ricerca agronomica ai sensi dell’articolo 117 LAgr è una com- missione consultiva secondo l’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novem- bre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Esso esamina periodicamente la qualità, l’attualità, l’efficienza e l’efficacia della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione, tenendo conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.
3 D’intesa con l’UFAG, esso può:
a. commissionare valutazioni di istituzioni promosse dall’UFAG o di taluni ambiti delle stesse riguardanti i settori della ricerca e della consulenza; b. commissionare valutazioni di Agroscope o di taluni ambiti dello stesso; c. istituire comitati e incaricarli di trattare singole questioni.