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AS 2015 4545

AS 2015 4545

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3 e 4 Abrogati

2bis Il contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) è scaglionato in due parti e liberato secondo scadenze. Le parti sono liberate come segue: a. 1° gennaio–31 dicembre (1a parte): 3000 animali più il numero di animali stabilito in base a un eventuale aumento del contingente doganale confor- memente all’allegato 1 numero 1; b. 1° ottobre–31 dicembre (2a parte): 822 animali.

Art. 29 cpv. 2 e 3 2 Nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all’ADC devono essere utilizzati per l’alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell’avena commestibile e dell’orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granoturco commestibile.

3 Chi importa cereali grezzi secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni

sull’impegno d’impiego di cui agli articoli 51–54 dell’ordinanza del 1° novembre

20062 sulle dogane.

2015-1984 4545

O sulle importazioni agricole RU 2015

Art. 30 cpv. 3

3 Chi importa grano duro secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni

sull’impegno d’impiego di cui agli articoli 51–54 dell’ordinanza del 1° novembre

20063 sulle dogane.

Art. 32 cpv. 2 2 Se un’azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli articoli 29 capoverso 2 e 30 capoverso 2 o non utilizza i prodotti della macinazione conformemente all’articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipa- tamente l’aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 631.01

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