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AS 2015 4563

Ordinanza concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Ordinanza concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ORFGAA)

del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 147a capoverso 2, 147b e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr); in esecuzione del Trattato internazionale del 3 novembre 20012 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la conservazione e la promozione dell’uso sosteni- bile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nonché l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nella banca genetica nazionale RFGAA e la ripartizione dei benefici derivanti dall’uso di simili risorse.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (RFGAA): qualsiasi materiale genetico di origine vegetale avente un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura; b. materiale genetico: qualsiasi materiale di origine vegetale, compreso il ma- teriale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativo, contenente unità fun- zionali dell’eredità; c. banca genetica: struttura in cui le RFGAA sono depositate e conservate sot- to forma di sementi; d. raccolta di conservazione: struttura in cui le RFGAA sono conservate sotto forma di materiale vegetale vegetativo; e. conservazione ex situ: conservazione di RFGAA al di fuori del loro am- biente naturale;

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f. conservazione in situ: conservazione di ecosistemi e habitat naturali, nonché mantenimento e ricostituzione di popolazioni vitali di specie nel loro am- biente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.

Art. 3 Banca genetica nazionale RFGAA 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) gestisce la banca genetica nazionale RFGAA per la conservazione e l’uso sostenibile delle RFGAA. Questa comprende banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ. 2 L’UFAG può affidare la gestione e la conservazione di banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ a terzi, se questi sono in grado di garantire una conservazione a lungo termine delle RFGAA.

Art. 4 Ammissione nella banca genetica nazionale RFGAA

1 Nella banca genetica nazionale RFGAA sono ammesse in particolare le seguenti

RFGAA: a. varietà e varietà locali nate o selezionate in Svizzera; b. varietà e varietà locali o genotipi che in passato rivestivano un’importanza nazionale, regionale o locale.

2 Le RFGAA sono ammesse nella banca genetica nazionale RFGAA se:

a. possono essere messe a disposizione di terzi ai sensi dell’articolo 5; b. non sono protette dal diritto sulla proprietà intellettuale.

3 Le RFGAA di proprietà di persone fisiche e giuridiche possono essere ammesse

nella banca genetica nazionale RFGAA, a condizione che i rispettivi proprietari siano disposti a metterle a disposizione nel sistema multilaterale di cui all’articolo 5.

Art. 5 Accesso alla banca genetica nazionale RFGAA e ripartizione dei benefici 1 Il materiale della banca genetica nazionale RFGAA è messo a disposizione per la ricerca, la selezione, lo sviluppo o per la produzione di materiale di moltiplicazione di base a scopo agricolo e alimentare, a condizione che sia stato concluso un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM)3 del sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

2 Se il materiale è utilizzato per altri scopi, l’UFAG negozia le condizioni per

l’accesso alla banca genetica nazionale RFGAA; a tal fine tiene in considerazione il beneficio finanziario o di altra natura che può scaturire dall’uso del materiale.

3 L’accordo è disponibile sotto: www.planttreaty.org/content/what-smta

(versione del 16 giu. 2006).

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3 L’UFAG impiega i benefici che scaturiscono dai contratti di cui al capoverso 2 a favore della conservazione e dell’uso sostenibile delle RFGAA.

Art. 6 Misure per la conservazione delle RFGAA

1 Per la conservazione di un’ampia diversità genetica di RFGAA, l’UFAG può in

particolare prendere le misure seguenti: a. inventariazione e monitoraggio di RFGAA; b. identificazione di RFGAA; c. risanamento di RFGAA; d. conservazione ex situ di RFGAA; e. rigenerazione e moltiplicazione di RFGAA ai fini della loro conservazione. 2 Esso può affidare l’esecuzione delle misure di cui al capoverso 1 a terzi, se questi sono in grado di dimostrare di possedere le necessarie competenze tecniche.

Art. 7 Progetti per la promozione dell’uso sostenibile

1 I progetti per un uso mirato di un’ampia diversità genetica di RFGAA possono

essere sostenuti con contributi limitati nel tempo se contribuiscono a una produzione variata, innovativa o sostenibile con varietà adeguate alle condizioni locali e preve- dono una delle seguenti misure: a. descrizioni approfondite di RFGAA per la valutazione del rispettivo poten- ziale d’uso; b. predisposizione di materiale di moltiplicazione di base sano; c. sviluppo e selezione di varietà che adempiono le esigenze per una produ- zione di nicchia e non sono destinate alla coltivazione su terreni estesi. 2 I progetti quali orti dimostrativi, programmi di sensibilizzazione, pubblicazioni ed eventi di pubbliche relazioni possono essere sostenuti con contributi limitati nel tempo. 3 Un progetto secondo i capoversi 1 e 2 è sostenuto soltanto se è finanziato con una quota il più elevata possibile di fondi propri e di terzi.

4 L’UFAG può scegliere i progetti in base a priorità tematiche predefinite.

Art. 8 Domande

1 Le domande di contributi per progetti di cui all’articolo 7 vanno presentate

all’UFAG entro il 31 maggio dell’anno precedente. 2 Le domande devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, un piano di misure e un calendario nonché un preventivo e un piano di finanziamento.

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Art. 9 Sistema d’informazione, concetti e collaborazione

1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione in cui sono resi accessibili al pub-

blico dati sulle risorse fitogenetiche della banca genetica nazionale RFGAA e infor- mazioni relative ai progetti sostenuti. Coopera con gestori di altri sistemi d’infor- mazione rilevanti e correlati dal profilo tematico. 2 Può elaborare o far elaborare concetti, strategie e altri fondamenti necessari o utili per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche.

3 Promuove la collaborazione nazionale e internazionale nel settore delle RFGAA.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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