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AS 2015 4573

AS 2015 4573

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:

Art. 2 lett. k Le seguenti espressioni significano: k. effettivo di animali: animali che si trovano in un’azienda detentrice di ani- mali.

2 e 2bis Abrogati

3 Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali funge da codice per la consul- tazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera d. Il numero d’identificazione dell’ani- male o il numero del microchip dell’animale funge da codice per la consultazione degli altri dati di cui al capoverso 1. L’utente si procura autonomamente tali codici.

Art. 13, rubrica e cpv. 4 Organi competenti nonché aziende e organizzazioni coinvolte 4 Le aziende e le organizzazioni coinvolte dalla Confederazione o dai Cantoni pos- sono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 4–8 necessari per adempiere i compiti loro affidati dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull’agricoltura.

Art. 14 cpv. 1 lett. a, abis, b, d, e, g, h 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:

1 RS 916.404.1

2015-1989 4573

O BDTA RU 2015

a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE2; abis. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che si trovano o si sono trovati in un’azienda detentrice di animali; b. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione dei detentori di ani- mali; d. per animali della specie bovina: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; e. per animali della specie suina: dati di cui all’allegato 1 numero 2 riguardanti i gruppi di animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; g. per gli equidi: informazioni dettagliate, storia dell’animale e dati di cui all’allegato 1 numero 3 riguardanti tutti gli equidi registrati presso l’organiz- zazione interessata; h. per animali delle specie caprina e ovina: dati di cui all’allegato 1 numero 4 riguardanti i gruppi di animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati.

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c frase introduttiva, 2 frase introduttiva e 3 1 I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati: c i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda detentrice di animali: 2I proprietari di equidi possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati: 3 Le persone che effettuano l’identificazione di equidi possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.

Art. 17 cpv. 2 Abrogato

Art. 18 Consultazione a fini zootecnici o di ricerca scientifica Su richiesta, l’UFAG può autorizzare terzi a consultare dati, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l’utente si impegni per scritto a osservare le disposi- zioni sulla protezione dei dati.

2 RS 916.401

O BDTA RU 2015

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1 lett. h frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese

N. 3 lett. g n. 3

3. Dati per gli equidi

Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati: g. alla castrazione di un animale maschio:

3. Abrogato

III L’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie è modificata come segue:

8 All’atto dell’importazione di un animale dev’essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, il proprietario deve richiederne uno entro 30 giorni.

7 Le notifiche di cui all’articolo 8 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 devono essere effettuate elettronicamente sul portale Agate.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 916.401

O BDTA RU 2015