Lexipedia

AS 2015 4577

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti Chi domanda una prestazione menzionata nell’allegato è tenuto a pagare un emolu- mento.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

1 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato.

2 Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

Art. 5 Fatturazione da parte del gestore Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

RS 916.404.2

2015-1990 4577

Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2015

Art. 6 Decisione sugli emolumenti In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 L’ordinanza del 16 giugno 20065 sugli emolumenti per il traffico di animali è

abrogata.

2 L’ordinanza del 10 novembre 20046 concernente l’assegnazione di contributi ai

costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contri- buti. Può compensare tali contributi con emolumenti esigibili in virtù dell’ordinanza del 28 ottobre 20157 sugli emolumenti per il traffico di animali.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RU 2006 2705, 2007 6437, 2008 3579, 2009 581 4255, 2010 2545, 2011 5475, 2012 6859 6 RS 916.407 7 RS 916.404.2

4578

Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2015

Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti Franchi

1 Fornitura di marche auricolari

1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,

per esemplare:

1.1.1 per animali della specie bovina, compresi i bufali e i bisonti

(marca auricolare doppia) 5.—

1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina –.60

1.1.3 per animali della specie suina –.35

1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.35

1.2 Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie

bovina, ovina e caprina, compresi i bufali e i bisonti, con un ter- mine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare 2.50

1.3 Spese di spedizione, per invio:

1.3.1 costi forfettari 1.50

1.3.2 spese di spedizione secondo la tariffa postale

1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50

2 Registrazione di equidi

2.1 Registrazione di un equide alla notifica della nascita o

della prima importazione 40.—

2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato

per la prima volta prima del 1° gennaio 2011 60.—

3 Notifica di animali macellati

Notifica della macellazione di un animale:

3.1 animali della specie bovina 5.—

3.2 animali della specie suina –.10

3.3 equidi 5.—

4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose

4.1 Animali della specie bovina:

4.1.1 notifica mancante secondo l’articolo 5 capoverso 2

dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20118 5.—

8 RS 916.404.1

4579

Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2015

Franchi

4.1.2 indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del

sesso dell’animale, del numero BDTA dell’azienda di prove- nienza dell’animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica 2.—

4.1.3 indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell’azienda

detentrice dell’animale, del numero d’identificazione dell’animale, del numero d’identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d’entrata, d’uscita, di decesso o di macellazione dell’animale, per cartolina di notifica 5.—

4.2 Animali della specie suina:

4.2.1 notifica mancante secondo l’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 5.—

4.2.2 indicazioni mancanti o lacunose della data d’entrata, di macella-

zione o del numero di animali, per cartolina di notifica 5.—

4.3 Equidi:

4.3.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 2–5

dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 5.—

4.3.2 notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione

di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011 10.—

5 Consegna di dati

5.1 Elenco dei numeri d’identificazione degli animali di un effettivo

all’attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d’igiene veterinaria di cui all’articolo 14 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011; costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile 2.—

5.2 Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti In fun-

dal gestore: ai servizi e alle ditte e organizzazioni da essi coin- zione del volte viene detratto dall’importo complessivo un importo di dispendio

500 franchi per estratto specifico o valutazione di dati di tempo

6 Emolumenti per solleciti

Sollecito per ogni mancato pagamento 20.—

4580

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali | Lexipedia | Lexipedia