AS 2015 4581
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 3 3 La trasmissione dei dati avviene secondo i modelli di geodati validi e le prescri- zioni tecniche dell’UFAG.
Art. 20 cpv. 1
1 L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo serve:
a. all’informazione del pubblico sui temi del portale; b. all’autenticazione degli utenti, alla regolamentazione dell’accesso ai sistemi collegati e all’informazione su temi specifici per gli utenti.
Art. 22 Collegamento di Agate ad altri sistemi d’informazione 1 I dati di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d possono essere acquisiti da AGIS. 2 Con il consenso dell’UFAG i sistemi collegati ad Agate possono acquisire i dati di cui all’articolo 20 capoverso 2.
Art. 27 cpv. 4 e 6 4 Con il consenso dell’UFAG i dati di Agate di cui all’articolo 20 capoverso 2 pos- sono essere comunicati alle autorità cantonali competenti a scopo d’esecuzione. 6 Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.
1 RS 919.117.71
2015-1991 4581
Sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. O RU 2015
II Allegato 1 n. 2.1.7 2.1.7 Dati sulla particella concernenti segnatamente la declività e il tipo di gestio- ne: agricoltura biologica, produzione estensiva e promozione della biodiver- sità
Allegato 3 n. 2.4, 2.5 e 2.8 2.4 Superfici per la promozione della biodiversità livello qualitativo II (153.3)
2.5 Superfici per la promozione della biodiversità interconnessione (153.4)
2.8 Abrogato
Allegato 4 n. 2.6
2.6 Lingua per la corrispondenza
III L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione è modificato come segue:
Denominazione Base giuridica Servizio
Catasto delle restrizioni di competente
Servizio di telecaricamento (RS 510.62
Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)
Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-
diritto pubblico della proprietà derazione]
all'accesso Identificatore
… Catasto della produzione RS 910.1 art. 4 e UFAG A X 149 agricola 178 cpv. 5 RS 912.1 art. 1 e 5 … Zone declive RS 910.1 UFAG A X 152 art. 178 cpv. 5 RS 910.13 art. 43 e 45 …
2 RS 510.620
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IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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