AS 2015 463
Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del 21 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza del 20 novembre 19591 è modificato come segue:
Allegato 4
Esigenze minime per il rilascio di licenze di circolazione collettive
N. 3.2
3 Commercio di veicoli
…
3.2 Portata dell’azienda per
3.21 una licenza di circolazione collettiva:
vendita annua di almeno – 40 autoveicoli leggeri, – 10 autoveicoli pesanti, – 30 motoveicoli, – 20 veicoli agricoli, – 20 veicoli di lavoro, – 20 rimorchi, – 20 tricicli a motore, – 20 quadricicli a motore o – 20 quadricicli leggeri a motore;
3.22 ulteriori licenze di circolazione collettive:
a. per autoveicoli leggeri: una licenza di circolazione collettiva ogni 40 autoveicoli leggeri venduti annualmente;
1 RS 741.31
2014-2419 463
Assicurazione dei veicoli. O RU 2015
b. per i restanti tipi di veicoli:
1 8y 1
numero di licenze di circolazione collettive , dove y sta per il 2 numero di persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere venduti annualmente per ciascuna licenza di circolazione collettiva ulteriori – 10 autoveicoli pesanti, – 30 motoveicoli, – 20 veicoli agricoli, – 20 veicoli di lavoro, – 20 rimorchi, – 20 tricicli a motore, – 20 quadricicli a motore o – 20 quadricicli leggeri a motore.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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