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AS 2015 463

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 21 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 4 dell’ordinanza del 20 novembre 19591 è modificato come segue:

Allegato 4

Esigenze minime per il rilascio di licenze di circolazione collettive

N. 3.2

3 Commercio di veicoli

3.2 Portata dell’azienda per

3.21 una licenza di circolazione collettiva:

vendita annua di almeno – 40 autoveicoli leggeri, – 10 autoveicoli pesanti, – 30 motoveicoli, – 20 veicoli agricoli, – 20 veicoli di lavoro, – 20 rimorchi, – 20 tricicli a motore, – 20 quadricicli a motore o – 20 quadricicli leggeri a motore;

3.22 ulteriori licenze di circolazione collettive:

a. per autoveicoli leggeri: una licenza di circolazione collettiva ogni 40 autoveicoli leggeri venduti annualmente;

1 RS 741.31

2014-2419 463

Assicurazione dei veicoli. O RU 2015

b. per i restanti tipi di veicoli:

1  8y  1

numero di licenze di circolazione collettive  , dove y sta per il 2 numero di persone occupate come professione principale direttamente nel settore veicoli a motore. Inoltre devono essere venduti annualmente per ciascuna licenza di circolazione collettiva ulteriori – 10 autoveicoli pesanti, – 30 motoveicoli, – 20 veicoli agricoli, – 20 veicoli di lavoro, – 20 rimorchi, – 20 tricicli a motore, – 20 quadricicli a motore o – 20 quadricicli leggeri a motore.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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