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AS 2015 4789

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Modifica dell’11 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b e e Abrogate

Art. 23 cpv. 5 5 I gruppi di bilancio sono tenuti a pagare al gruppo di bilancio per le energie rinno- vabili l’elettricità ritirata secondo l’articolo 7a della legge del 26 giugno 19982 sull’energia in base al prezzo di mercato secondo l’articolo 3bbis capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’energia.

Art. 24 cpv. 5 e 6 5 I gruppi di bilancio sono tenuti secondo il piano previsionale a ritirare l’elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali ad essi attribuiti e a pagare al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili il prezzo di mercato ai sensi dell’articolo 3bbis capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia. Nel caso di un nuovo gruppo di bilancio, viene valutata l’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali. 6 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dalla società nazionale di rete la differenza tra le rimunerazioni per l’immissione di elettricità ai sensi dell’articolo 7a della legge del 26 giugno 1998 sull’energia e il prezzo di mercato secondo l’articolo 3bbis capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia, i costi per l’energia di compensazione del suo gruppo di bilancio e i costi di esecuzione.

2015-2388 4789

Approvvigionamento elettrico. O RU 2015

Art. 26 cpv. 3 3 I produttori, i cui impianti immettono in rete l’elettricità secondo gli articoli 7 o 7a della legge del 26 giugno 1998 sull’energia e che vendono alla società nazionale di rete la fornitura fisica di elettricità o parte di essa come energia di regolazione, non ricevono nessuna rimunerazione supplementare per questa elettricità secondo gli articoli 7 o 7a della legge sull’energia.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

11 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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