AS 2015 4809
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Modifica del 4 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 73a Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro (art. 46 LL) 1 Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e nonché h se i lavoratori interessati: a. dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro; b. percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi, ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale; e c. hanno convenuto individualmente in forma scritta che rinunciano alla regi- strazione della durata del lavoro. 2 L’importo di cui al capoverso 1 lettera b è adeguato all’evoluzione dell’importo massimo del guadagno assicurato secondo la LAINF. 3 La convenzione di cui al capoverso 1 lettera c può essere revocata ogni anno dal lavoratore o dal datore di lavoro. 4 Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, in particolare del settore o dell’azienda, e prevedere quanto segue: a. misure specifiche per garantire la protezione della salute e l’osservanza della durata del riposo stabilita per legge; b. l’obbligo del datore di lavoro di designare un servizio interno preposto alle questioni concernenti la durata del lavoro.
1 RS 822.111
2015-2591 4809
Legge sul lavoro. O 1 RU 2015
5 Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e nel quale è riportato anche il loro reddito annuo lordo.
Art. 73b Registrazione semplificata della durata del lavoro (art. 46 LL) 1 La rappresentanza dei lavoratori di un settore o di un’azienda o, in sua assenza, la maggioranza dei lavoratori di un’azienda può convenire con il datore di lavoro che, per i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro, debba essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto. In caso di lavoro notturno e domenicale vanno inoltre documentati l’inizio e la fine degli impieghi.
2 La convenzione deve prevedere quanto segue:
a. le categorie di lavoratori a cui si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro; b. disposizioni speciali concernenti l’osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo; c. una procedura paritetica per verificare l’osservanza della convenzione.
3 Nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori la registrazione semplificata
della durata del lavoro secondo il capoverso 1 può anche essere convenuta individu- almente in forma scritta tra il datore di lavoro e il lavoratore. Nella convenzione vanno menzionate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. Deve inoltre essere svolto e documentato annualmente un colloquio di fine anno con- cernente l’onere lavorativo. 4 Nonostante l’esistenza di una simile convenzione, i lavoratori interessati sono liberi di registrare i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e. Il datore di lavoro mette a disposizione uno strumento adeguato a tale scopo.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
4 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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