AS 2015 4819
Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)
dell’11 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediario finanziario; b. gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti conformemente agli articoli 8a e 9 capoverso 1bis LRD.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
a. agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera; b. ai commercianti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD che eser- citano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera. 2 Non sono considerati intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD: a. le persone che esercitano le seguenti attività:
1. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali,
fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c,
2. l’attività di incasso,
3. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria
di una prestazione contrattuale principale,
RS 955.01 1 RS 955.0
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4. l’esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fonda-
zioni bancarie o di assicurazioni,
5. la prestazione di servizi tra società del medesimo gruppo;
b. il personale ausiliario di intermediari finanziari che per la loro attività deten- gono un’autorizzazione in Svizzera o che sono affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD), se adempie le seguenti condizioni:
1. è selezionato accuratamente dall’intermediario finanziario e sottostà
alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario
finanziario per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l’articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,
3. agisce unicamente in nome e per conto dell’intermediario finanziario,
4. è retribuito dall’intermediario finanziario e non dal cliente finale,
5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico
intermediario finanziario autorizzato o affiliato a un OAD, e
6. ha concluso con l’intermediario finanziario un accordo scritto concer-
nente l’osservanza delle condizioni che precedono.
Capitolo 2: Intermediari finanziari Sezione 1: Attività
Art. 3 Operazioni di credito Non sono considerate operazioni di credito ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD in particolare: a. l’assunzione di crediti; b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti; c. la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una parteci- pazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società; d. la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito; e. le relazioni di credito tra persone prossime (art. 7 cpv. 5); f. la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro negozio giuridico; g. il leasing operativo; h. gli impegni eventuali a favore di terzi; i. i finanziamenti di transazioni commerciali, se il loro rimborso non è effet- tuato dalla controparte.
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Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento 1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l’intermediario finanzia- rio: a. trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte; b. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro con- tante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi; c. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. 2 Per trasferimento di denaro o di valori si intende il trasferimento di valori patrimo- niali attraverso l’accettazione di denaro contante, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento nonché: a. il pagamento di una somma corrispondente in contanti, metalli preziosi o valute virtuali; o b. il trasferimento scritturale o il bonifico mediante un sistema di pagamento o di conteggio.
Art. 5 Attività commerciale
1 Si
considera attività commerciale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD: a. l’acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari nonché l’attività di cambio; b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso; c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime; d. il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento; e. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari. 2 Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se sottostà ad autorizzazione secondo la legge del 24 marzo 19952 sulle borse. 3 L’attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un’attività com- merciale.
2 RS 954.1
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Art. 6 Altre attività 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettere eg LRD: a. la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari; b. l’esecuzione di mandati di investimento; c. la custodia di valori mobiliari; d. l’attività di organo in seno a società di domicilio. 2 Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e forma- zioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3 Non sono considerate società di domicilio le società che:
a. perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro bene- ficiari mediante un’azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili; b. controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalen- temente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
Sezione 2: Attività a titolo professionale
Art. 7 Criteri generali 1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; b. durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno
20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una
singola operazione; c. ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. 2 Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all’interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciproca- mente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte. 3 L’attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale della stessa.
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4 L’attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.
5 Sono considerate persone prossime:
a. i parenti e gli affini in linea diretta; b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale; c. i coniugi e i partner registrati; d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria; e. gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell’articolo 488 del Codice civile3; f. le persone che convivono con l’intermediario finanziario in una comunione di vita durevole.
Art. 8 Operazioni di credito 1 Le operazioni di credito ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se: a. con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e b. in un qualsiasi momento il volume di crediti concesso supera i 5 milioni di franchi. 2 Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito. 3 Se una persona esercita sia operazioni di credito sia un’altra attività che la qualifica come intermediario finanziario, l’esercizio a titolo professionale deve essere accerta- to separatamente per entrambi i settori di attività. Se il carattere professionale è accertato in uno dei settori di attività, entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale.
Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre effettuate a titolo professionale, salvo che l’attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a 50 000 franchi durante un anno civile.
Art. 10 Attività commerciale Nel caso dell’attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l’utile lordo e non il ricavo lordo.
3 RS 210
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Art. 11 Passaggio a un’attività esercitata a titolo professionale 1 Chiunque passa da un’attività di intermediario finanziario esercitata a titolo non professionale a un’attività esercitata a titolo professionale deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD; e b. presentare, entro due mesi dal cambiamento di statuto, una richiesta di affi- liazione a un OAD oppure una richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività a titolo professionale all’Autorità federale di vigilanza sui mer- cati finanziari (FINMA).
2 Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD oppure fino al rilascio di un’autoriz-
zazione da parte della FINMA, all’intermediario finanziario in questione è vietato intraprendere azioni in tale veste che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.
Art. 12 Uscita ed espulsione da un OAD 1 Se un intermediario finanziario che intende continuare a esercitare l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale esce da un OAD o ne viene espulso, deve presentare una richiesta di affiliazione a un altro OAD oppure una richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività a titolo professionale alla FINMA entro due mesi dall’uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di espulsione. 2 Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svol- gere la sua attività solo nell’ambito delle relazioni d’affari già esistenti. 3 Se entro la scadenza di due mesi non ha presentato una richiesta né a un OAD né alla FINMA, oppure se gli viene rifiutata l’affiliazione o l’autorizzazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di intermediario finanziario.
Capitolo 3: Commercianti Sezione 1: In generale
Art. 13 Commercianti Sono considerate commercianti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD anche le persone che su mandato e per conto di terzi negoziano beni a titolo profes- sionale ricevendo in pagamento denaro contante.
Art. 14 Commercio a titolo professionale 1 Il commercio è svolto a titolo professionale se rappresenta un’attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole. 2 Non è determinante se il commercio è svolto quale attività principale o accessoria.
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Art. 15 Beni Sono considerati beni le cose mobili corporee che possono essere oggetto di una vendita di cose mobili ai sensi dell’articolo 187 del Codice delle obbligazioni4, o i fondi che possono essere oggetto di un contratto di vendita ai sensi dell’articolo 216 del Codice delle obbligazioni.
Art. 16 Ricorso a terzi Se ricorrono a un terzo per eseguire l’operazione e ricevere il prezzo di vendita in contanti, i commercianti sono tenuti a garantire l’osservanza degli obblighi di dili- genza e di comunicazione ai sensi della sezione 2 del presente capitolo a prescindere dal loro rapporto giuridico con il terzo.
Sezione 2: Obblighi di diligenza e di comunicazione
Art. 17 Identificazione della controparte 1 Al momento della conclusione del contratto il commerciante identifica la contro- parte in base alle seguenti indicazioni: a. cognome e nome; b. indirizzo; c. data di nascita; e d. cittadinanza. 2 Se la controparte proviene da uno Stato in cui l’utilizzo della data di nascita o dell’indirizzo non è usuale, l’esigenza di queste indicazioni decade.
3 Ai fini dell’identificazione della controparte, il commerciante:
a. richiede alla stessa la presentazione di un documento ufficiale in originale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d’identità o la licenza di condurre; b. verifica se il documento si riferisce alla stessa; c. fa una copia del documento; e d. annota sulla copia di aver preso visione dell’originale.
4 Se la controparte è rappresentata, il suo rappresentante è tenuto a:
a. fornire le indicazioni ai sensi del capoverso 1, se la controparte è una per- sona fisica; b. indicare al commerciante la ditta e la sede della controparte, se essa è una persona giuridica o una società di persone.
4 RS 220
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Art. 18 Accertamento dell’avente economicamente diritto
1 Il commerciante accerta l’avente economicamente diritto informandosi presso la
controparte o il suo rappresentante se la stessa ha economicamente diritto al denaro. 2 Se la controparte non è l’avente economicamente diritto, il commerciante richiede alla stessa o al suo rappresentante una dichiarazione scritta indicante l’avente eco- nomicamente diritto. Sono considerati aventi economicamente diritto: a. le persone fisiche per conto delle quali avviene l’acquisto; b. in caso di acquisto per conto di una persona giuridica o di una società di per- sone operativa e non quotata in borsa:
1. le persone fisiche che partecipano alla stessa almeno nella misura del
25 per cento del capitale o dei voti, direttamente o indirettamente, da
sole o di comune intesa con terzi, oppure
2. le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla stessa.
3 Se non è possibile accertare alcuna persona quale avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2 lettera b, va accertata l’identità del membro superiore dell’organo direttivo.
4 Ai fini dell’accertamento dell’avente economicamente diritto il commerciante
necessita delle seguenti indicazioni: a. cognome e nome; b. indirizzo; c. data di nascita; e d. cittadinanza.
5 L’articolo 17 capoverso 2 si applica per analogia.
6 Per la dichiarazione scritta ai sensi del capoverso 2 è sufficiente che la controparte o il suo rappresentante sottoscrivano le indicazioni sul modulo o documento ai sensi dell’articolo 21.
7 Se per una società non risulta alcuna persona avente economicamente diritto ai
sensi del capoverso 2, in particolare a causa della sua forma giuridica quale associa- zione o fondazione secondo il diritto svizzero, ciò deve essere debitamente indicato.
Art. 19 Chiarimenti ulteriori 1 Il commerciante verifica le circostanze dell’operazione, specialmente la provenien- za del denaro e il suo scopo, se essa appare inusuale o se vi sono indizi di riciclaggio di denaro.
2 Sussistono indizi di riciclaggio di denaro specialmente se:
a. la persona paga prevalentemente con banconote di piccolo taglio; b. vengono acquistati soprattutto beni facilmente rivendibili e con un elevato grado di standardizzazione;
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c. la persona non fornisce indicazioni o fornisce indicazioni insufficienti ai fini della sua identificazione ai sensi dell’articolo 17 o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto ai sensi dell’articolo 18; d. la persona fornisce manifestamente indicazioni false o fallaci; e. sussistono dubbi in merito all’autenticità dei documenti presentati. 3 Ai fini della verifica il commerciante si informa presso la controparte o il suo rappresentante in merito alle circostanze e allo scopo dell’operazione, esamina la plausibilità delle indicazioni e registra in forma scritta i chiarimenti.
Art. 20 Obbligo di comunicazione 1 Si è in presenza di un sospetto fondato che comporta l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1bis LRD, se esso si basa su di un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento derivi da un reato, e se nemmeno i chiarimenti ulteriori ai sensi dell’articolo 19 eliminano tale sospetto. 2 La comunicazione va effettuata anche se il commerciante non è in grado di asso- ciare a una fattispecie penale determinata il reato dal quale deriva il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento. 3 Ai fini della comunicazione va utilizzato l’apposito modulo stilato dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
Art. 21 Documentazione 1 Al fine di documentare il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione, il commerciante utilizza il modulo di cui all’allegato 1 o un documento equivalente.
2 Nel modulo o documento vengono riportati:
a. tutte le indicazioni riguardanti i clienti ottenute conformemente agli artico- li 17 e 18; b. il risultato dei chiarimenti ulteriori ai sensi dell’articolo 19; c. l’eventuale comunicazione ai sensi dell’articolo 20. 3 Il modulo o documento deve recare la data dell’operazione e la firma del commer- ciante.
4 Esso va conservato per almeno dieci anni.
Sezione 3: Incarico affidato a un ufficio di revisione
Art. 22 1 L’obbligo ai sensi dell’articolo 15 LRD, secondo cui il commerciante deve incari- care della verifica un ufficio di revisione, sussiste indipendentemente dall’obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo.
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2 Se il commerciante non dispone di un ufficio di revisione, l’organo superiore di direzione o di amministrazione affida l’incarico di eseguire la verifica a revisori ai sensi dell’articolo 5 o a un’impresa di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 16 dicembre 20055 sui revisori.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 23 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
11 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 221.302
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Allegato 1 (art. 21 cpv. 1)
Modulo per ottemperare agli obblighi di diligenza e di comunicazione dei commercianti
Identificazione della controparte (art. 17 ORD) Controparte: Cognome e nome: _________________________________________________________ Indirizzo: _________________________________________________________ Data di nascita: _________________________________________________________ Cittadinanza: _________________________________________________________
L’acquisto avviene per conto di una persona giuridica o di una società di persone? sì no Ditta: _________________________________________________________
Accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 18 ORD) L’avente economicamente diritto è la controparte stessa. La controparte o il suo rappresentante dichiara con la presente che la seguente persona fisica è l’avente economicamente diritto, rispettivamente le seguenti persone fisiche sono gli aventi economicamente diritto: Persona 1 Persona 2 Cognome / Nome Indirizzo Data di nascita Cittadinanza Persona 3 Persona 4 Cognome / Nome Indirizzo Data di nascita Cittadinanza
Firma della controparte o del rappresentante: _______________________________________
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Chiarimenti ulteriori (art. 19 ORD)
Comunicazione (art. 20 ORD) Comunicazione all’Ufficio di comunicazione (MROS): sì no Sussiste un sospetto fondato di: _________________________________________________ Luogo e data: _________________________________________________ Firma del commerciante: _________________________________________________
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Allegato 2 (art. 23)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I L’ordinanza del 18 novembre 20096 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria è abrogata.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 22 agosto 20077 sui revisori
Art. 45 cpv. 1 lett. c
1 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
c. nonostante previo avvertimento, viola l’obbligo di cooperazione previsto nell’articolo 14.
2. Ordinanza del 17 ottobre 20078 sul registro di commercio
Art. 94 cpv. 1 lett. c 1 Con la notificazione per l’iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: c. eventualmente, il verbale dell’organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell’ufficio di revisione o la decisione dell’autorità di vigilanza secondo cui la fondazione è esonerata dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;
Art. 95 cpv. 1 lett. e 1 L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti: e. una delle date seguenti:
1. la data dell’atto di fondazione,
2. la data della disposizione a causa di morte,
6 RU 2009 6403 7 RS 221.302.3 8 RS 221.411
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3. in caso di fondazioni ecclesiastiche per le quali non è più possibile pro-
vare la costituzione: la data della costituzione della fondazione dichia- rata nel verbale o nell’estratto del verbale ai sensi dell’articolo 181a;
Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art. 181a Disposizioni transitorie della modifica dell’11 novembre 2015 relative all’art. 52 cpv. 2 CC nella versione del 12 dicembre 2014 1 Le fondazioni ecclesiastiche che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 20149 del Codice civile10 (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio vengono iscritte anche se non è disponibile né un atto di fondazione né un estratto autenticato della disposizione a causa di morte. 2 In tal caso l’organo superiore della fondazione deve constatare l’esistenza della fondazione ecclesiastica in un verbale o nell’estratto di un verbale. Il verbale o l’estratto del verbale deve contenere: a. il nome della fondazione; b. la sede e il domicilio legale della fondazione; c. la data di costituzione della fondazione risultante dagli atti oppure, qualora la data non risultasse dagli atti, la data presunta di costituzione della fonda- zione; d. lo scopo della fondazione; e. il rimando ai documenti sui quali si fondano le indicazioni di cui alle lette- re c–d; f. gli organi della fondazione e il tipo di amministrazione; g. i membri dell’organo superiore della fondazione; h. le persone autorizzate ad agire quali rappresentanti.
3. Ordinanza del 25 agosto 200411 sull’Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro
Ingresso visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 199712 sul riciclaggio di denaro (LRD); visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 199413 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),
9 RU 2015 1389 10 RS 210 11 RS 955.23 12 RS 955.0 13 RS 360
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Sostituzione di un’espressione (concerne soltanto il testo tedesco)
Art. 1 cpv. 2 lett. a ed f
2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:
a. riceve ed esamina le comunicazioni degli intermediari finanziari, degli orga- nismi di autodisciplina, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finan- ziari (FINMA), della Commissione federale delle case da gioco, dei com- mercianti ai sensi dell’articolo 8a LRD nonché dei loro uffici di revisione; f. analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche ano- nimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategiche.
Art. 2 lett. a ed e L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni: a. di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD non- ché 305ter capoverso 2 del Codice penale14 (CP); e. di commercianti nonché dei loro uffici di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1bis e 15 capoverso 5 LRD.
Art. 3 Analisi delle comunicazioni
1 Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettere ad indicano almeno:
a. il nome dell’intermediario finanziario o dell’autorità da cui proviene la comunicazione, con l’indicazione di una persona di contatto e di un numero diretto di telefono e telefax; b. le autorità di cui all’articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull’inter- mediario finanziario; c. i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finan- ziario conformemente all’articolo 3 LRD; d. i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto con- formemente all’articolo 4 LRD; e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario; f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto; g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, com- presi il numero e la data di apertura dei conti interessati; h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustifi-
14 RS 311.0
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cativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari. 2 Le comunicazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera e contengono per analogia almeno i dati ai sensi del capoverso 1 lettere a, ce nonché h. 3 Le comunicazioni sono redatte sull’apposito modulo stilato dall’Ufficio di comuni- cazione. I dati riguardanti la persona di contatto ai sensi del capoverso 1 lettera a possono essere indicati in un documento diverso dal modulo stilato dall’Ufficio di comunicazione. 4 I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione. 5 Su richiesta, l’intermediario finanziario trasmette senza indugio all’Ufficio di comunicazione i documenti che permettono di seguire le tracce delle transazioni effettuate durante l’analisi svolta dallo stesso Ufficio.
Art. 4 Registrazione 1 Le comunicazioni e le informazioni degli intermediari finanziari sono registrate nel GEWA con l’indicazione della data d’invio. La data di registrazione serve al con- trollo dei termini.
2 Se la comunicazione riguarda più controparti, l’Ufficio di comunicazione può
trattare le varie relazioni d’affari separatamente. 3 L’Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comuni- cazione e indica il termine entro il quale deciderà se trasmettere la comunicazione a un’autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 5 LRD.
4 In caso di trasmissione o di comunicazione conformemente all’articolo 9 capo-
verso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione indica il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.
Art. 7 cpv. 1, primo periodo e lett. c, d
1 L’Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità e agli uffici di cui
all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LRD tutte le infor- mazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se: c. la persona oggetto della comunicazione ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un’attività lucrativa; d. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA o della Commissione federale delle case da gio- co.
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Art. 8 cpv. 2
2 Le comunicazioni che non sono state trasmesse senza indugio alle autorità di
perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 LRD possono essere trasmesse successivamente in qualsiasi momento se vi sono nuovi elementi in base ai quali l’Ufficio di comunicazione desume l’esistenza di un sospetto fondato.
Art. 9 cpv. 1 1 L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario sui passi intrapresi.
Art. 10 cpv. 1
1 L’Ufficio di comunicazione può informare:
a. gli intermediari finanziari: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunica- zioni di cui all’articolo 2 lettera a; b. gli organismi di autoregolazione: sui passi che ha intrapreso in seguito a co- municazioni di cui all’articolo 2 lettera b; c. la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c; d. la Commissione federale delle case da gioco: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera d.
Art. 11 Abrogato
Art. 12 cpv. 1 Abrogato
Art. 13 Autorità straniere 1 Alle condizioni di cui al capoverso 2, l’Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finan- ziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condi- zione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; b. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell’Ufficio di comunica- zione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 30 LRD. 2 I dati personali e le informazioni ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiati o trasmessi unicamente se:
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a. è necessario all’ottenimento delle informazioni di cui l’Ufficio di comunica- zione ha bisogno; b. non si tratta di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale; c. la domanda di assistenza amministrativa è motivata. 3 Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.
Art. 14 lett. b ed f L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione GEWA per: b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati pre- liminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo; f. elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.
Art. 15 lett. f, g I dati memorizzati nel GEWA provengono da: f. elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preli- minari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo; g. elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
Art. 16 Dati trattati 1 Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la crimi- nalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel GEWA concer- nono: a. le transazioni finanziarie sospette; b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che riciclino o tentino di riciclare denaro, che appartengano a un’organizzazione crimina- le ai sensi dell’articolo 260ter CP o che favoriscano il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies CP; c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che prepa- rino, commettano o favoriscano reati per i quali si presume siano atti prepa- ratori del riciclaggio di denaro, o per i quali si presume il concorso di un’organizzazione ai sensi della lettera b. 2 I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere regi- strati nel GEWA sempre che ciò serva agli scopi di cui all’articolo 14.
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Art. 18 cpv. 1 lett. a
1 La struttura della banca dati GEWA è modulare. Essa comprende:
a. la gestione delle comunicazioni (gestione dei casi);
Art. 20 Accesso al GEWA Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo online: a. i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione; b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adegua- menti del sistema.
Art. 21 e 22 Abrogati
Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 5: Dati statistici, rapporto annuale e analisi
Art. 23 1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati prelimi- nari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante: a. le comunicazioni ai sensi dell’articolo 2; b. le domande di informazioni provenienti da autorità straniere analoghe; c. le procedure successive alle comunicazioni.
2 La statistica contiene:
a. per le comunicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a: dati sul numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, il genere dei reati e sulle modalità di trattamento di tali comunicazioni da parte dell’Ufficio di comunicazione; b. per le domande di informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b: dati sul numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda; c. per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle comunicazioni trasmesse all’autorità di perseguimento penale e sull’esito della procedura. 3 L’Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e rapporti d’analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
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Allegato 1 lett. A, titolo e (sottocategoria «dati di base») n. 1621 A. Gestione delle comunicazioni (gestione dei casi)
16. Incarto principale/secondario
17. Reato preliminare (in Svizzera o all’estero)
18. Paese del reato preliminare
19. Richiesta UIF (sì/no)
20. Parole chiave
Allegato 1 lett. A (sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento pena- le») n. 46
4. Motivo dell’abbandono del procedimento
5. Numero di riferimento
6. Articoli di natura penale
Allegato 1 lett. B (Gestione di altri casi), n. 4 e 9
4. Categoria
4.1 Commercianti
4.2 Uffici di revisione
4.3 Altre informazioni
9. Conti bancari
Allegato 1 lett. F. F. Conti
1. Tipo di conto
2. Numero del conto
3. Data
4. Dettagli
Allegato 2 Abrogato