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Ordinanza sul sistema d'informazione concernente il servizio VIP

Ordinanza sul sistema d’informazione concernente il servizio VIP (Ordinanza SSVIP)

del 18 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione concernente il servizio VIP (SSVIP) del Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nella Segreteria di Stato del DFAE.

Art. 2 Scopo e funzioni del SSVIP

1 Il SSVIP consente al Protocollo del DFAE di svolgere i suoi compiti nel quadro

dell’autorizzazione del servizio VIP negli aeroporti.

2 Il sistema crea al riguardo le premesse affinché:

a. le rappresentanze estere competenti per la Svizzera compilino direttamente online il modulo di domanda di servizio VIP per i dignitari; b. le rappresentanze estere competenti per la Svizzera trasmettano la nota ver- bale che accompagna la domanda; c. le domande possano essere trattate in forma elettronica e inoltrate ai servizi interessati secondo l’articolo 7 capoverso 4; d. le domande possano essere archiviate per garantirne la tracciabilità; e. le domande possano essere approvate mediante timbro elettronico.

Art. 3 Autorità responsabile Il Protocollo del DFAE è responsabile del SSVIP.

RS 172.211.21 1 RS 172.010

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Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 4 Persone Nel SSVIP sono trattati i dati riguardanti le persone elencate nell’allegato e le rela- tive rappresentanze estere competenti per la Svizzera.

Art. 5 Dati trattati Nel SSVIP sono trattati i dati concernenti: a le persone di cui ai numeri 1–5 dell’allegato:

1. nome, cognome e titolo,

2. motivo della visita,

3. date di arrivo/partenza, aeroporto e numeri dei voli,

4. in occasione di visite ufficiali, il servizio o la persona invitante,

5. informazioni sulla rappresentanza estera competente per la Svizzera;

b. le persone di cui al numero 6 dell’allegato:

1. nome, cognome e numero di passaporto,

2. date di arrivo/partenza, aeroporto e numeri dei voli,

3. informazioni sulle armi possedute (marca e calibro dell’arma da fuoco e

delle munizioni),

4. informazioni sulla rappresentanza estera competente per la Svizzera.

Art. 6 Documenti Nel SSVIP possono essere immessi tutti i documenti relativi alle pratiche registrate elettronicamente.

Art. 7 Diritti di trattamento 1 I dati sono rilevati dalle rappresentanze estere competenti per la Svizzera le quali possono trattarli fino all’approvazione o al rifiuto della domanda. 2 L’unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel SSVIP sempre che ciò sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti. 3 I collaboratori competenti del Protocollo del DFAE sono autorizzati a trattare tutti i dati nel SSVIP. 4 I seguenti servizi possono consultare tutti i dati nel SSVIP per gli scopi indicati qui di seguito (diritto di lettura): a. l’Ufficio federale di polizia: per garantire la sicurezza delle persone elencate nell’allegato e per impartire direttive ai corpi di polizia negli aeroporti; b. gli aeroporti svizzeri: per predisporre il servizio VIP; c. l’Ufficio federale dell’aviazione civile: per rilasciare le autorizzazioni di at- terraggio e decollo (diplomatic clearances);

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d. le divisioni della Direzione politica del DFAE: in occasione di visite ufficiali per reperire i nomi dei membri delle delegazioni o altre informazioni impor- tanti; e. l’Ufficio federale delle comunicazioni: per attribuire radiofrequenze alle guardie del corpo; f. l’Ispettorato doganale di Berna: per sbrigare le formalità doganali. 5 Tutti i diritti di trattamento dei dati sono esercitati mediante procedura di richiamo.

Art. 8 Attribuzione dei diritti di accesso 1 Il responsabile dell’applicazione concede agli utenti del SSVIP diritti di accesso individuali. 2 Verifica almeno una volta all’anno se le condizioni relative ai diritti di accesso continuano a essere adempiute.

Art. 9 Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del SSVIP.

2 L’amministratore di sistema gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni del SSVIP. 3 Il responsabile dell’applicazione funge da interfaccia tra l’amministratore di siste- ma e gli utenti. È impiegato presso il Protocollo del DFAE.

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza informatica

Art. 10 Obblighi di diligenza 1 Il Protocollo del DFAE provvede affinché i dati personali nel SSVIP siano trattati conformemente alle prescrizioni. 2 Garantisce che i dati personali presenti nel SSVIP siano esatti, completi e aggior- nati.

Art. 11 Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono rette dall’ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dall’ordinanza del 9 dicembre 20113 sull’informatica nell’Amministrazione federale e dalle istru- zioni del Consiglio federale del 1º luglio 20154 sulla sicurezza TIC nell’Ammi- nistrazione federale.

2 RS 235.11 3 RS 172.010.58 4 FF 2015 4787

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2 Il Protocollo del DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Il regola- mento disciplina le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

Art. 12 1 I dati personali contenuti nel SSVIP sono distrutti cinque anni dopo l’ultimo trat- tamento. 2 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 13 La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2016.

18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 4 e 5)

Persone i cui dati sono trattati nel SSVIP

1 Viaggio privato o transito

1.1 Sovrano

1.2 Consorte del sovrano

1.3 Capo di Stato

1.4 Consorte del capo di Stato

1.5 Segretario generale dell’ONU

1.6 Membro di una casa reale o principesca

1.7 Capo di Governo (a livello nazionale)

1.8 Presidente di un Parlamento nazionale

1.9 Ministro degli affari esteri

2 Visita bilaterale (su invito di un’autorità federale)

2.1 Sovrano

2.2 Capo di Stato

2.3 Segretario generale dell’ONU

2.4 Membro di una casa reale o principesca

2.5 Capo di Governo (a livello nazionale)

2.6 Presidente di un Parlamento nazionale

2.7 Vicepresidente

2.8 Vice primo ministro (a livello nazionale)

2.9 Ministro (membro di un Governo nazionale)

2.10 Presidente della Banca nazionale

2.11 a Presidente del Parlamento europeo

2.11 b Presidente del Parlamento panafricano

2.12 a Presidente della Commissione europea o commissario europeo

2.12 b Presidente della Commissione dell’Unione africana o commissario del-

l’Unione africana

2.13 Viceministro

2.14 Segretario di Stato

2.15 Alto dignitario religioso

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2.16 Alto dignitario militare

2.17 Alto rappresentante del potere giudiziario

2.18 Presidente, segretario generale o direttore generale di un’organizzazione

intergovernativa regionale o di un’organizzazione internazionale ricono- sciuta dalla Svizzera

2.19 Segretario generale del Consiglio d’Europa

3 Partecipazione a un evento multilaterale in Svizzera

3.1 Sovrano

3.2 Capo di Stato

3.3 Segretario generale dell’ONU

3.4 Membro di casa reale o principesca

3.5 Capo di Governo (a livello nazionale)

3.6 Vice primo ministro (a livello nazionale)

3.7 Ministro (membro di un Governo nazionale)

3.8 a Presidente della Commissione europea o commissario europeo

3.8 b Presidente della Commissione dell’Unione africana o commissario del-

l’Unione africana

3.9 Presidente di un Parlamento nazionale

3.10 Alto dignitario religioso

3.11 Alto dignitario militare

3.12 Alto rappresentante del potere giudiziario

3.13 Presidente, segretario generale o direttore generale di un’organizzazione

intergovernativa regionale o di un’organizzazione internazionale ricono- sciuta dalla Svizzera

4 Entrata in funzione e termine della funzione in Svizzera

4.1 Capo di una missione diplomatica

5 Persone che accompagnano le persone di cui ai numeri 1–4.

6 Persone incaricate di proteggere le persone di cui ai numeri 1–5.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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