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AS 2015 4897

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

Modifica del 19 novembre 2015

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2 Appartengono ai servizi di carriera:

a. il servizio diplomatico; b. il servizio consolare.

Art. 61 cpv. 2 lett. d

2 Non sono considerati viaggi di servizio:

d. le visite della persona di accompagnamento e dei figli;

Art. 81 Importo (art. 81 OPers)

Per ogni punto dell’indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d’impiego sorge un diritto a un importo di 701 franchi l’anno.

Art. 84 Importo (art. 81 OPers)

L’indennità per mobilità ammonta a 6292 franchi l’anno.

Art. 88 Importo (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

L’importo forfettario si compone di un importo di base di 8067 franchi l’anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.

1 RS 172.220.111.343.3

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2015

Titolo prima dell’art. 98 Sezione 8: Rimborso di visite

Art. 98 cpv. 3–6 3 Le spese di viaggio di cui al capoverso 1 possono essere rimborsate anche se i figli risiedono con l’impiegato nel luogo d’impiego e si recano in visita dall’altro geni- tore che non risiede nel luogo d’impiego.

4 Se la persona di accompagnamento non risiede nel luogo d’impiego dell’im-

piegato, possono essere rimborsate le spese di viaggio per un massimo di due visite l’anno effettuate dalla persona di accompagnamento nel luogo d’impiego dell’im- piegato o da quest’ultimo nel luogo di residenza della persona di accompagnamento. Se contemporaneamente si fa visita anche ai figli, possono essere rimborsate com- plessivamente, al massimo, le spese relative a due visite l’anno. 5 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall’insorgere dello stesso.

6 Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o

famigliari particolari.

Art. 99 cpv. 1 e 2 1 Il diritto al rimborso delle visite è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DR d’intesa con il DFF.

2 Per le persone di accompagnamento e i figli che non risiedono in Svizzera sono

rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all’importo forfettario di cui al capo- verso 1.

Art. 101 Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati all’estero (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l’autorizzazione del capo della rappresentanza all’estero. 2 Lo scopo, la qualità, l’entità e il tipo delle spese per la tutela degli interessi effet- tuate dall’impiegato e dalla persona di accompagnamento sono concordati nel qua- dro del ciclo di gestione annuale tra il capo della rappresentanza all’estero e l’impiegato.

Art. 104 Importo forfettario (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 Hanno diritto a un importo forfettario gli impiegati che, nell’ambito della tutela degli interessi e d’intesa con il capo della rappresentanza all’estero, fanno inviti fuori casa o a casa con carattere di servizio. 2 Con l’importo forfettario sono rimborsate le spese di viaggio all’interno della località e del vicino agglomerato, le spese per il maggior fabbisogno di guardaroba e

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per la custodia temporanea dei bambini, nonché le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.

Art. 105 Abrogato

Art. 106 cpv. 2 e 4 2 L’importo forfettario per la tutela degli interessi è versato ai capimissione e ai capiposto secondo la classe di funzione 1 (categorie I–IV). Essi stessi assegnano, fatto salvo il capoverso 4, agli impiegati incaricati della tutela degli interessi una delle classi di funzione 2–6 secondo l’allegato 4. 4 All’importo forfettario per la tutela degli interessi secondo l’allegato 4 si applicano le seguenti disposizioni: a. la classe di funzione 2 è riservata ai supplenti dei capimissione delle rappre- sentanze diplomatiche della categoria D5; b. i capimissione e i capiposto ricevono dalla DR una raccomandazione relativa all’assegnazione delle classi di funzione 3–6 per funzione e per categoria di rappresentanza all’estero.

Art. 107 cpv. 1 1 L’importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte, se la tutela degli interessi non corri- sponde ai criteri fissati annualmente nel quadro del ciclo di gestione secondo l’articolo 101 capoverso 2.

Art. 121 cpv. 3 3 Per la riduzione e la restituzione del supplemento si applica per analogia l’arti- colo 107 capoverso 1.

Art. 127 cpv. 1 1 Gli impiegati ricevono per i figli un risarcimento forfettario delle spese di 1677 franchi per anno e per figlio, finché i figli vivono in comunione domestica con loro.

Art. 128 cpv. 3 3 La concessione di contributi alle spese di formazione è esclusa se, dal momento della loro assunzione, gli impiegati non hanno mai vissuto in comunione domestica con i figli.

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Art. 156 lett. o La DR emana istruzioni nei seguenti settori: o. rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi a scopo di trattamento medico, viaggi per consultazioni e visite (art. 94–99);

II

1 L’allegato 2 è modificato come segue:

Parte 2 lett. C Abrogata

2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

Allegato 4 (art. 106 e 121)

Importi forfettari per la tutela degli interessi

Ammontare delle indennità forfettarie Classe di funzione Impiegato Supplemento per persone di accompagnamento

Capi delle rappresentanze Importi forfettari Importi forfettari

1 – cat. I 25 000 16 000

1 – cat. II 22 000 14 000

1 – cat. III 20 000 12 500

1 – cat. IV 18 000 11 500

Collaboratori 2 19 500 12 000 3 17 900 11 000 4 14 000 10 000 5 10 000 8 000 6 6 100 6 000

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

19 novembre 2015 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter

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