AS 2015 4933
Ordinanza dell'AFD sulle dogane
Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)
Modifica del 20 novembre 2015
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina:
I L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può dichiarare le merci presso l’ufficio doganale: a. in caso di introduzione della merce nel territorio doganale: al più presto il giorno lavorativo precedente; b. in caso di asportazione della merce dal territorio doganale: al più presto quattro giorni lavorativi prima.
Art. 6a Dichiarazione di merci destinate all’esportazione e immagazzinate in depositi doganali aperti o depositi franchi doganali (art. 28 cpv. 2 LD)
Le merci imposte all’esportazione e successivamente immagazzinate in un deposito doganale aperto o in deposito franco doganale non possono essere dichiarate all’esportazione nel sistema «NCTS».
Art. 6b Ex art. 6a
Art. 48 cpv. 1 1 L’inventario deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 184 capoverso 1 OD.
1 RS 631.013
2015-2171 4933
Dogane. O dell’AFD RU 2015
Titolo dopo l’art. 57 Capitolo 9: Depositi doganali aperti (art. 66 cpv. 1 LD)
Art. 57a Al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana, il depositario deve inserire nell’inventario le merci sensibili presentate in dogana e dichiarate sommariamente.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
20 novembre 2015 Amministrazione federale delle dogane: Direzione generale delle dogane, Rudolf Dietrich
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