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AS 2015 4935

Ordinanza sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili

Ordinanza sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili

del 18 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane, ordina:

Art. 1 Aliquote di dazio per determinati tessili Le aliquote di dazio per tessili che divergono dalla tariffa generale di cui all’arti- colo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono fissate nell’allegato 1.

Art. 2 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 3 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2019.

18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS 632.102.1 1 RS 632.10

2015-2435 4935

Riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili. O RU 2015

Allegato 1 (art. 1)

Aliquote di dazio per tessili che divergono dalla tariffa generale Voce di Aliquota di Restrizioni tariffa dazio per

100 kg peso

lordo

5205.3290 0.– 5208.1100 0.– 5209.2100 0.– 5209.4100 0.– 5209.4200 0.– 5209.5100 0.– 5210.1900 0.– 5402.3300 0.– 5407.1000 0.– ex 5407.2000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l’uso 5407.4100 0.– 5407.4200 0.– 5407.4400 0.– 5407.5100 0.– 5407.5200 0.– 5407.5300 0.– 5407.5400 0.– 5407.6110 0.– 5407.6120 0.– 5407.6130 0.– 5407.6140 0.– 5407.6920 0.– 5407.6930 0.– 5407.6940 0.– 5407.7100 0.– 5407.7200 0.– 5407.8200 0.– 5407.9200 0.– ex 5508.1000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto 5513.2300 0.– ex 5603.1100 0.– Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l’uso ex 5603.1200 0.– Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l’uso ex 5606.0090 0.– Non condizionati per la vendita al minuto ex 5806.1000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto ex 5806.3200 0.– Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l’uso ex 5806.4000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l’uso 5810.9220 0.– 5810.9900 0.– ex 5903.1000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto ex 5903.2000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto ex 5903.9000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto ex 5907.0000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto 5911.1000 0.– 5911.4000 0.–

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Riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili. O RU 2015

Voce di Aliquota di Restrizioni tariffa dazio per

100 kg peso

lordo

ex 5911.9000 0.– Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l’uso 6001.1000 0.– 6001.9100 0.– 6001.9200 0.– 6004.1000 0.– ex 6005.3100 0.– Non condizionati per la vendita al minuto; non pronti per l’uso 6005.3300 0.– 6005.3400 0.– 6005.9090 0.– 6006.3100 0.– 6006.3200 0.– 6006.3300 0.– 6006.3400 0.– 6006.4200 0.– 6006.4400 0.– 6006.9000 0.–

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Riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili. O RU 2015

Allegato 2 (art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 marzo 20072 sulle preferenze tariffali

Art. 3 cpv.3 3 Ai tessili che figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20153 sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili si applicano le aliquote di dazio ivi fissate.

2. Ordinanza del 17 febbraio 19824 sull’importazione in franchigia

doganale di tessuti prodotti su telai a mano

Art. 2a Ai tessili che figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20155 sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili si applicano le aliquote di dazio ivi fissate.

2 RS 632.911 3 RS 632.102.1 4 RS 632.115.01 5 RS 632.102.1

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