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AS 2015 4941

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA)

Modifica del 18 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 giugno 20111 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all’articolo 37a capoverso 1 LUMin.

2 Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 capoversi 1, 3 e 4 non si applicano:

a. ai contributi alle istruzioni elencate nell’ordinanza del 1° luglio 20152 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA); b. ai contributi della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi regionali di cui agli articoli 29–30 dell’ordinanza del 18 dicembre 19953 concernente il servizio della sicurezza aerea.

Art. 3 cpv. 1 1 Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di 12 anni.

Art. 5 cpv. 2 2 Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l’80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–e LUMin, sempreché ai contributi di cui all’articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell’articolo 4 capoverso 1 OAFA4.

2015-2230 4941

Utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2015 per provvedimenti nel traffico aereo. O

Art. 8 Richiesta di contributo

1 La richiesta di contributo deve essere presentata all’UFAC mediante un modulo

apposito. Il modulo è messo a disposizione dall’UFAC.

2 La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati:

a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente; b. dati sulla capacità economica del richiedente; c. descrizione del provvedimento e della sua efficacia; d. descrizione dell’interesse proprio del richiedente in relazione all’attuazione del provvedimento; e. importo del contributo richiesto; f. elenco dettagliato dei costi; g. prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne; h. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi; i. inizio e fine del provvedimento; j. per i richiedenti che hanno sede o residenza all’estero: un attestato equi- valente all’estratto del registro di commercio svizzero; k. per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti; l. estratto del registro delle esecuzioni; m. firma del richiedente.

3 L’UFAC può chiedere altri documenti.

4 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l’anno succes- sivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.

5 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo

subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all’UFAC.

Art. 10 cpv. 2, 3 lett. d e 4

2 Se il contributo richiesto supera i cinque milioni di franchi, l’UFAC decide

d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

3 La decisione indica:

d. le condizioni e gli oneri applicabili al versamento del contributo, in parti- colare i termini per l’inizio dell’attuazione e la conclusione del provve- dimento; 4 Se l’attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella deci- sione di assegnazione e se la conclusione non può più avvenire entro il termine stabilito, l’UFAC revoca l’assegnazione del contributo.

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Art. 13 Disposizioni transitorie 1 Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3). 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni può, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prolungare fino a sei anni al massimo la durata del programma pluriennale in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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