AS 2015 4983
Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)
Modifica del 18 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato secondo la versione qui annessa:
N. 15.02 e15.05
15.02 Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici
per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che di- pendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito. Il contributo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accerta- mento, installazione e preparazione all’uso) ammonta a 140 franchi all’ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d’acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa).
15.05 Apparecchi per ampliare i contatti con l’ambiente
se l’assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l’ambiente solo grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell’abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito. Il contributo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accerta- mento, installazione e preparazione all’uso) ammonta a 140 franchi all’ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente.
1 RS 831.232.51
2015-1909 4983
Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità. O del DFI RU 2015
Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d’acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa).
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
18 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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