AS 2015 4987
Ordinanza dell'UFAG concernente il divieto di importare alcuni ortaggi originari del Ghana
Ordinanza dell’UFAG concernente il divieto di importare alcuni ortaggi originari del Ghana
del 23 novembre 2015
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 52 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali, ordina:
Art. 1 Divieto di importazione L’importazione di ortaggi di Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momor- dica L., nonché Solanum L., eccettuato S. lycopersicum L, originari del Ghana è vietata.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2016.
23 novembre 2015 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
RS 916.207.136.3 1 RS 916.20
2015-3024 4987
Divieto di importare alcuni ortaggi originari del Ghana. O dell’UFAG RU 2015
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