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AS 2015 5003

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia che modifica la Convenzione dell'11 giugno 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione1

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia che modifica la Convenzione dell’11 giugno 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio

Concluso il 25 agosto 2014 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20152 Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione dell’11 giugno 20023 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I 1. Il numero (ii) della lettera h del paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione: «(ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;» 2. Il paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è comple- tato dalla seguente lettera j: «j) l’espressione «istituzione di previdenza» designa tutti i piani, i sistemi, i fondi, le fondazioni, i trust o altre istituzioni di uno Stato contraente che: (i) sottostanno alle prescrizioni di questo Stato e sono generalmente esentati dall’imposta sul reddito, e (ii) servono principalmente all’amministrazione o al pagamento di presta- zioni di previdenza o al conseguimento di redditi a favore di almeno una di tali istituzioni.»

1 Dal testo originale tedesco (AS 2015 5003).

2 RU 2015 5001 3 RS 0.672.933.41

2014-2355 5003

Modifica della Convenzione di doppie imposizioni in materia RU 2015 d’imposte sul reddito e sul patrimonio con l’Estonia. Prot.

Art. II Il paragrafo 3 dell’articolo 4 (Residenza) della Convenzione è sostituito dal seguente paragrafo: «3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.»

Art. III Il paragrafo 3 dell’articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione è sostituito dal seguente paragrafo: «3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.»

Art. IV Il paragrafo 2 dell’articolo 6 (Redditi immobiliari) della Convenzione è sostituito dal seguente paragrafo: «2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione compren- de in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, i diritti di credito riguardanti i beni immobili, l’usufrutto dei beni immobi- li e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.»

Art. V Il paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è sostituito dal seguente paragrafo: «2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un’impresa di questo Stato con- traente sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipen- denti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità compe- tenti degli Stati contraenti si consulteranno.»

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Art. VI L’articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui è residente la società che li paga, in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è: a) una società (diversa da una società di persone) residente dell’altro Stato con- traente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della so- cietà che paga i dividendi per almeno un anno prima del pagamento degli stessi; b) un’istituzione di previdenza; o c) la Banca nazionale dell’altro Stato contraente. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi derivanti da altre quote di partecipazione agli utili e assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indi- pendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 7. Se una società residente di uno Stato contraente ritrae utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi

pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non

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distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costitui- scono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.»

Art. VII L’articolo 11 (Interessi) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente, il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli. Il termine «interessi» non comprende gli elementi di reddito qualificati come divi- dendi in virtù dell’articolo 10. Le penalità per pagamento tardivo non sono conside- rate interessi ai sensi del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debito- re è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile orga- nizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, questi interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal

caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Con- venzione.»

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Art. VIII L’articolo 12 (Canoni) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevet- ti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o proce- dimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente esercita nell’altro Stato contraente, dal quale pro- vengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali viene contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, questi canoni sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organiz- zazione o la base fissa. 5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Con- venzione.»

Art. IX Il paragrafo 4 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è sostituito dal seguente paragrafo: «4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di parte- cipazioni a una società il cui valore si basa per almeno il 50 per cento direttamente o indirettamente su beni immobili situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili

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derivanti dall’alienazione di partecipazioni quotate in una borsa di uno degli Stati contraenti o convenuta d’intesa tra le competenti autorità degli Stati contraenti.»

Art. X L’articolo 18 (Pensioni) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente, sono imponi- bili soltanto in detto Stato.»

Art. XI L’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è sostitui- to dal seguente articolo:

«Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne l’Estonia, la doppia imposizione è evitata nel modo

seguente: a) se un residente dell’Estonia ritrae redditi o possiede un patrimonio imponi- bili in Svizzera secondo la presente Convenzione, l’Estonia esenta da impo- sta tali redditi o tale patrimonio, salve le disposizioni delle lettere b) e c); b) se un residente dell’Estonia ritrae redditi imponibili in Svizzera secondo le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 10, l’Estonia concede sull’imposta che preleva sui redditi di detto residente una deduzione pari all’imposta pagata in Svizzera. L’ammontare dedotto non può tuttavia eccedere la fra- zione dell’imposta estone sul reddito, calcolata prima del computo, corri- spondente ai redditi imponibili in Svizzera; c) se un residente dell’Estonia ritrae redditi o possiede un patrimonio esentati da imposta in Estonia secondo la presente Convenzione, l’Estonia può non- dimeno tener conto di tali redditi o di tale patrimonio esentati d’imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimo- nio di questo residente.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo

seguente: a) se un residente di Svizzera ritrae redditi o possiede un patrimonio imponibili in Estonia secondo la presente Convenzione, la Svizzera esenta da imposta tali redditi o tale patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Gli utili di

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cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 sono esentati dall’imposta unicamente se ne è comprovata l’imposizione effettiva in Estonia; b) se un residente di Svizzera ritrae dividendi imponibili in Estonia secondo le disposizioni dell’articolo 10, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Estonia, secondo le disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile in Estonia, (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dei dividendi dall’imposta svizzera, pari almeno all’imposta prelevata in Estonia sull’ammontare lordo dei dividendi. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. 3. Se una società residente di uno Stato contraente ritrae dividendi da una società residente dell’altro Stato contraente, essa fruisce, per quanto riguarda l’imposta del primo Stato afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente del primo Stato.»

Art. XII I seguenti paragrafi sono aggiunti all’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione: «5. Se: a) una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità com- petente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e b) le autorità competenti non giungono a un accordo che possa risolvere questo caso in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente, le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sotto- poste a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o a meno che le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungano a un’altra solu- zione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per en- trambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati

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contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo. 6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costitui- to secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 26.»

Art. XIII L’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione o per l’applica- zione o l’esecuzione della legislazione nazionale concernente le imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’arti- colo 1. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato con- traente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legi- slazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le

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informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel

senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.»

Art. XIV

1. I numeri 1 e 2 del Protocollo concernente la Convenzione sono rinumerati in

numeri 3 e 4.

2. I numeri 3–6 del Protocollo concernente la Convenzione sono abrogati.

Art. XV Il seguente numero 1 è aggiunto al Protocollo concernente la Convenzione: «1. Ad articolo 3 paragrafo 1 lettera j Resta inteso che l’espressione «istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo: a) in Estonia, tutti i piani e i modelli secondo: (i) la legge sull’assicurazione statale di rendita, (ii) la legge sulla previdenza coperta da capitale; b) in Svizzera, tutti i piani e i modelli secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19464 su l’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicurazione per l’invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, (iv) la legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previ- denza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vinco- lata.»

4 RS 831.10 5 RS 831.20 6 RS 831.30 7 RS 831.40

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Art. XVI Il seguente numero 2 è aggiunto al Protocollo concernente la Convenzione: «2. Ad articolo 4 Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4, resta inteso che l’espressione «resi- dente di una Parte contraente» comprende: a) le istituzioni di previdenza stabilite in questo Stato; e b) le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, carita- tevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o vari di questi scopi) e che sono residenti di uno Stato secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o tutti i loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo la legislazione nazionale di questo Stato.»

Art. XVII Il seguente numero 5 è aggiunto al Protocollo concernente la Convenzione: «5. Ad articolo 10 paragrafo 3 lettera a Se la durata minima di detenzione di cui alla lettera e del paragrafo 3 dell’articolo 10 al momento del pagamento dei dividendi non è stata rispettata e pertanto l’imposta di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10 è stata trattenuta in occasione del pagamento e la durata minima di detenzione è stata rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi è autorizzato a richiedere il rimborso dell’imposta trattenuta.»

Art. XVIII Il seguente numero 6 è aggiunto al Protocollo concernente la Convenzione: «6. Ad articoli 10, 11 e 12 Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a un sistema di fruizione abusiva di benefici oppure facenti parte di un simile sistema. L’espressione «sistema di fruizione abusiva di benefici» designa un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, ritragga redditi provenienti dall’altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.

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Le autorità competenti si informano reciprocamente se questa disposizione è appli- cata a un sistema di fruizione abusiva di benefici.»

Art. XIX Il seguente numero 7 è aggiunto al Protocollo concernente la Convenzione: «7. Ad articoli 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.»

Art. XX Il seguente numero 8 è aggiunto al Protocollo concernente la Convenzione: «8. Ad articoli 18 e 24 Con riferimento agli articoli 18 e 24 resta inteso che i contributi pagati da o per conto di una persona che presta servizi in uno Stato contraente a un’istituzione di previdenza stabilita e riconosciuta ai fini fiscali nell’altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell’imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un’istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza.»

Art. XXI Il seguente numero 9 è aggiunto al Protocollo concernente la Convenzione: «9. Ad articolo 26 a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste dalla sua procedura fiscale interna. b) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa secondo l’articolo 26 della Convenzione le competenti autorità fiscali dello Stato ri- chiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informa- zioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informa- zioni richieste.

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c) Resta inteso che il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intrapren- dere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli af- fari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lette- ra b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. d) Resta inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati con- traenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura ammini- strativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di infor- mazioni.»

Art. XXII 1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica l’adem- pimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore il giorno in cui perviene l’ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:

a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accredi- tati il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del Proto- collo, o dopo tale data; b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data; c) con riferimento ai paragrafi 5 e 6 dell’articolo 25, alle procedure amichevoli, (i) pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti all’entrata in vigore del Protocollo (in questi casi il termine di tre anni di cui alla let- tera b decorre dall’entrata in vigore del Protocollo), o (ii) avviate dopo tale data; d) con riferimento all’articolo 26, alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del Protocollo che si riferiscono a informazioni riguardanti gli anni o gli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Tallin, il 25 agosto 2014, in due esemplari in lingua tedesca, estone e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente fra il testo tedesco ed estone, prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Estonia: Didier Burkhalter Urmas Paet

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