Lexipedia

AS 2015 5027

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 7 dicembre 2015

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 115 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers);

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «istruzione di base» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, a con «formazione di base».

Art. 2 Definizioni

1 Sono ufficiali di professione:

a. gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale o a titolo accessorio e il cui rapporto di lavoro nasce in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 OPers; b. i candidati ufficiali di professione dal superamento dell’esame d’idoneità per ufficiali di professione (selezione 1) fino al superamento dell’esame di ammissione al corso di formazione di base (selezione 2); c. gli aspiranti ufficiali di professione dal superamento dell’esame d’ammis- sione al corso di formazione di base (selezione 2) fino alla conclusione con successo del corso di formazione di base; d. gli ufficiali di professione che hanno concluso la formazione di base secondo l’articolo 11 capoverso 1 o 2.

2015-1114 5027

Personale militare. O del DDPS RU 2015

2 Sono sottufficiali di professione:

a. i candidati sottufficiali di professione dal superamento dell’esame d’idoneità per sottufficiali di professione (selezione 1) fino al superamento dell’esame di ammissione al corso di formazione di base (selezione 2); b. gli aspiranti sottufficiali di professione dal superamento dell’esame d’am- missione al corso di formazione di base (selezione 2) fino alla conclusione con successo del corso di formazione di base; c. i sottufficiali di professione che hanno concluso la formazione di base secondo l’articolo 11 capoverso 3. 3 Sono membri del servizio di volo militare i piloti militari di professione, gli opera- tori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione. 4 Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti gli ufficiali e i sottufficiali di professione previsti specificamente per l’impiego nelle formazioni di professionisti «Sicurezza militare», «comando forze speciali» o «compagnia di pronto intervento per l’aiuto in caso di catastrofe» (art. 7 cpv. 2 lett. b n. 2–4 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20023).

Art. 3 cpv. 2 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 5 Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione 1 Possono essere assunte come ufficiali di professione, eccettuati i membri del servi- zio di volo militare, le persone che: a. sono titolari di un diploma universitario o di una scuola universitaria profes- sionale riconosciuto dallo Stato, adempiono le condizioni del PF di Zurigo per l’ammissione al ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) o sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pra- tico; d. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; e. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f. possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

3 RS 513.1 4 RS 412.10

5028

Personale militare. O del DDPS RU 2015

g. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e h. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

2 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:

a. avere superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione (selezione 1) per un’assunzione a tempo determinato in qualità di candidato ufficiale di professione; b. avere superato l’esame d’ammissione al corso di formazione di base (sele- zione 2) per un’assunzione a tempo indeterminato in qualità di aspirante ufficiale di professione; c. avere concluso con successo la formazione di base per ufficiali di professio- ne secondo l’articolo 11 capoverso 1. 3 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professio- nali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari. 4 In casi eccezionali debitamente motivati, quali un passaggio di grado nell’esercito di milizia da sottufficiale superiore a ufficiale, e in presenza di un bisogno compro- vato, il capo dell’esercito può ammettere sottufficiali di professione in qualità di aspiranti ufficiali di professione. 5 Le condizioni per l’assunzione dei membri del servizio di volo militare sono rette dall’ordinanza del 19 novembre 20035 sul servizio di volo militare (OSVM).

Art. 6 Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione specialisti Possono essere assunte come ufficiali di professione specialisti le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr6 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti; d. rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pra- tico; e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; g. possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

5 RS 512.271 6 RS 412.10

5029

Personale militare. O del DDPS RU 2015

h. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e i. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

Art. 7 Condizioni per l’assunzione dei sottufficiali di professione

1 Possono essere assunte come sottufficiali di professione le persone che:

a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione 7 professionale di base secondo la LFPr o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. rivestono un grado di sottufficiale dopo avere concluso il servizio pratico; d. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; e. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f. possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; g. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e h. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

2 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:

a. avere superato l’esame d’idoneità per sottufficiali di professione (selezio- ne 1) per un’assunzione a tempo determinato in qualità di candidato sottuffi- ciale di professione; b. avere superato l’esame d’ammissione al corso di formazione di base (sele- zione 2) per un’assunzione a tempo indeterminato in qualità di aspirante sot- tufficiale di professione; c. avere concluso con successo la formazione di base per sottufficiali di profes- sione secondo l’articolo 11 capoverso 3. 3 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professio- nali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.

Art. 8 Condizioni per l’assunzione dei sottufficiali di professione specialisti Possono essere assunte come sottufficiali di professione specialisti le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr8 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;

7 RS 412.10 8 RS 412.10

5030

Personale militare. O del DDPS RU 2015

c. hanno superato l’esame d’idoneità per sottufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti; d. rivestono un grado di sottufficiale dopo aver concluso il servizio pratico; e. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f. possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; g. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e h. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

Art. 9 Possono essere assunte come soldati di professione le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr9 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. hanno superato l’esame d’idoneità per soldati di professione delle formazio- ni di professionisti; c. rivestono un grado di truppa; d. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; e. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f. possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; g. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e h. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

Art. 10 Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale secondo la LFPr10 o di un diploma almeno equivalente ricono- sciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. sono militari dell’Esercito svizzero; c. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. presentano un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; e. presentano un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; e f. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia.

9 RS 412.10 10 RS 412.10

5031

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 5: Mancato adempimento delle condizioni per l’assunzione

Inserire gli art. 10a–10b dopo il titolo della sezione 5

Art. 10a Iscrizioni nel casellario giudiziale e nel registro delle esecuzioni al momento dell’assunzione Se a carico di una persona figurano iscrizioni d’importanza secondaria, su richiesta motivata dell’autorità di assunzione il capo dell’esercito può autorizzare una deroga.

Art. 10b Rimborso dei costi di formazione Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dei costi relativi alla formazione di base di cui all’articolo 11 se: a. una condizione per l’assunzione di cui agli articoli 5–10 non è o non è più soddisfatta; b. la formazione di base di cui all’articolo 11 è interrotta o conclusa senza suc- cesso; c. il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore.

2 Il rimborso è retto dalle disposizioni dell’accordo in materia di formazione.

Art. 11 1 La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servi- zio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell’Accademia militare del PF di Zurigo secondo l’ordinanza del 24 settembre 200411 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo. 2 La formazione di base dei membri del servizio di volo militare è disciplinata nell’ nell’ ordinanza del DDPS del 4 dicembre 200312 concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM). 3 La formazione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso di forma- zione di base secondo l’ordinanza del DDPS del 7 dicembre 201513 sulla formazione dei sottufficiali di professione dell’esercito (OFSPE). 4 La formazione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.

11 RS 414.131.1 12 RS 512.271.1 13 RS 512.413

5032

Personale militare. O del DDPS RU 2015

5 La formazione di base per i militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego. 6 Eccettuato il caso dei militari a contratto temporaneo, prima dell’ammissione alla formazione di base è concluso un accordo scritto in materia di formazione. Questo contiene, tra l’altro, le disposizioni riguardanti l’obbligo di rimborsare i costi di formazione.

Art. 12 Assegnazione di funzioni 1 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnata una funzione in base alle esigenze del datore di lavoro e in considerazione della loro idoneità personale, delle loro prestazioni e delle loro attitudini. 2 In via eccezionale gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono essere trasfe- riti, nel quadro di una misura individuale di sviluppo del personale, in un posto con classe di stipendio inferiore; in tal caso essi mantengono le loro condizioni d’assunzione per tre anni al massimo. 3 Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di sostituto capo Perso- nale Difesa e di capo Stato maggiore Personale Difesa, di capo Gestione impieghi e carriere Difesa o di capo Gestione impieghi e carriere di subordinati diretti del capo dell’esercito, mantengono le loro condizioni d’assunzione precedenti fintanto che esercitano la nuova funzione.

Art. 13 Gruppi d’impiego 1 Le funzioni degli ufficiali di professione e dei sottufficiali di professione sono suddivise in gruppi d’impiego; sono esclusi dalla presente disposizione i membri del servizio di volo militare, gli aspiranti e i candidati. 2 La valutazione delle funzioni e la loro assegnazione a un gruppo d’impiego sono disciplinate nelle prescrizioni concernenti la valutazione. 3 All’interno di un gruppo d’impiego le funzioni possono essere distinte in impieghi di inizio carriera, impieghi successivi e impieghi di fine carriera al fine di garantire una pianificazione del personale conforme all’età e all’esperienza.

Art. 14 Perfezionamento Il perfezionamento segue la conclusione della formazione di base. Esso mantiene e amplia le competenze dei militari di professione e dei militari a contratto tempora- neo.

Art. 15 Corsi di formazione per l’avanzamento 1 I corsi di formazione per l’avanzamento abilitano i militari di professione ad assu- mere compiti in un gruppo d’impiego o in una funzione superiori. 2 Possono essere completati con impieghi comandati presso eserciti stranieri, presso organizzazioni internazionali oppure con uno studio postdiploma.

5033

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Titolo prima dell’art. 16 Capitolo 4: Impieghi e trasferimenti

Art. 16 cpv. 3 Abrogato

Art. 17 cpv. 1 e 1bis 1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Una funzione assegna- ta deve essere esercitata per un periodo compreso tra quattro e sei anni; sono eccet- tuati i candidati e gli aspiranti. 1bis Il datore di lavoro può modificare l’assegnazione in ogni momento; la modifica è comunicata per scritto. La presente disposizione non si applica ai candidati.

Art. 19 cpv. 1–3 1 Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e dei sottufficiali di professione dipende dalle esigenze del servizio. È fornito in linea di principio come attività a tempo pieno. 2 Su richiesta, il capo dell’esercito può autorizzare per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della fun- zione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio. 3 Su richiesta, il capo dell’esercito autorizza per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e per i sottufficiali di professione la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio.

Art. 21 cpv. 4 4 Gli aspiranti prendono le loro vacanze secondo le direttive della formazione fre- quentata.

Art. 22 cpv. 1 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto a un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o nelle immediate vicinanze.

5034

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Art. 22a cpv. 1 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto all’alloggio stabile in caserme o in altri edifici della Confederazione sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sempre che vi siano posti disponibili.

Art. 23 cpv. 1 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione hanno diritto durante i viaggi di servizio all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.

Art. 24 Indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi, corsi di formazione e impieghi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le 06.30, hanno diritto all’indennità per un pasto intermedio in caso di lavoro notturno secondo l’allegato 1.

2 La presente disposizione non si applica al corso di formazione di base.

Art. 24a Indennità per pasti presso il luogo di lavoro in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi, corsi di formazione o impieghi presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all’indennità per pasti secondo l’allegato 1.

2 La presente disposizione non si applica al corso di formazione di base.

Art. 25 Tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego e viaggi di visita pagati 1 Per i detentori di un veicolo di servizio personale secondo l’articolo 30, i tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego sono considerati corse di servizio. 2 Chi riceve un’indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto ogni settimana, oltre ai viaggi del fine settimana, all’indennità per una corsa di servizio supplementare al luogo di residenza o per un viaggio di visita supplementare del coniuge o del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro. 3 I candidati a partire da un grado di sottufficiale superiore, gli aspiranti e i sottuffi- ciali di professione del gruppo d’impiego 1 possono viaggiare in 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra i luoghi d’impiego. È fatto salvo l’articolo 35 capoverso 4.

5035

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Art. 26, rubrica e cpv. 1 Indennità per l’utilizzazione di veicoli privati per i membri del servizio di volo militare 1 I membri del servizio di volo militare ricevono, per l’utilizzazione per ragioni di servizio del veicolo a motore privato all’interno di un raggio di 20 km in linea d’aria dal luogo di lavoro o dal luogo dell’impiego al di fuori del luogo di lavoro, un’indennità secondo l’allegato 1.

Art. 27 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 29 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 30 Attribuzione di veicoli di servizio personali

1 Un veicolo di servizio personale è attribuito alle persone seguenti:

a. ufficiali di professione, eccettuati i candidati ufficiali di professione e i membri del servizio di volo militare; b. sottufficiali di professione, eccettuati i candidati sottufficiali di professione; c. aspiranti ufficiali di professione che hanno superato l’esame d’ammissione al corso di formazione di base (selezione 2), eccettuati i periodi di forma- zione civile. Durante gli studi al PF di Zurigo e durante la Scuola militare, invece del veicolo di servizio personale è fornito un abbonamento generale delle FFS di 1a classe; d. aspiranti sottufficiali di professione che hanno superato l’esame d’ammis- sione al corso di formazione di base (selezione 2). 2 L’attribuzione di veicoli di servizio personali agli alti ufficiali superiori a titolo principale si fonda sull’articolo 71 capoverso 2 lettera a OPers.

Art. 31 Servizio preposto alle autovetture Il Servizio preposto alle autovetture (SPA) provvede all’acquisto e all’amministra- zione dei veicoli.

Art. 32 Livelli di attribuzione Per il calcolo delle risorse finanziarie impiegate dalla Confederazione per l’acquisto, l’esercizio e la gestione del veicolo di servizio personale sono stabiliti livelli di attribuzione. Il livello di attribuzione assegnato a ogni gruppo d’impiego si fonda sull’allegato 2. Il capo dell’esercito determina le aliquote d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.

5036

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Art. 33 cpv. 1 1 L’acquisto di un’autovettura nuova oppure, in casi particolari, l’attribuzione di un’autovettura usata, appartenente a un pool o noleggiata sono effettuati dal SPA. Gli aspiranti aventi diritto ricevono come primo veicolo un’autovettura del pool.

Art. 35 cpv. 3 e 5

3 La Confederazione si assume i costi derivanti dalle corse di servizio. Il capo

dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, stabilisce l’ammontare dell’importo forfetario mensile che il detentore versa per le corse private. 5 Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d’impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro non sono considerati tempo di lavoro secondo l’articolo 19.

Art. 35a cpv. 1, 3 e 4 1 In caso di corse di servizio il detentore, oppure una persona da lui autorizza, con- duce personalmente il veicolo di servizio personale. 3 Gli altri detentori sono autorizzati a impiegare un conducente per corse di servizio soltanto se la corsa è in relazione diretta con un’attività di servizio della truppa oppure se l’adempimento dei compiti o la sicurezza lo richiedono urgentemente. Possono essere impiegati unicamente i militari incorporati come conducenti nella truppa che presta servizio. 4 Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d’impiego non possono essere impiegati conducenti.

Art. 36 Autorizzazione a condurre in caso di utilizzo privato 1 Oltre al detentore, sono autorizzati a effettuare corse private secondo l’articolo 35 capoverso 2 tutti i membri della famiglia, compreso il partner, notificati come appar- tenenti alla medesima economia domestica. 2 Le corse durante le vacanze e le corse di scuola guida sono autorizzate soltanto con l’accompagnamento del detentore.

Art. 37 cpv. 1 1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente.

5037

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Titolo dopo l’art. 38 Capitolo 9: Disposizioni di esecuzione

Art. 38a Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, può emanare istruzioni relative alla presente ordinanza.

Titolo prima dell’art. 39 Capitolo 10: Disposizioni finali

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

7 dicembre 2015 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

5038

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 200314 concernente i membri del servizio di volo militare è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM)

Art. 16 cpv. 1 lett. a, e ed ebis

1 Può essere assunto come pilota militare di professione a partire dall’inizio

dell’istruzione di base chi: a. è titolare di un diploma universitario o di una scuola universitaria professio- nale riconosciuto dallo Stato oppure adempie le condizioni d’ammissione al ciclo di studi di Bachelor of Science in aeronautica; e. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; ebis. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

Art. 25 cpv. 1 lett. f e fbis

1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore di bordo di milizia chi:

f. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; fbis. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

Art. 29 cpv. 1 lett. c e cbis 1 Può essere assunto come operatore di bordo di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi: c. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; cbis. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

14 RS 512.271.1

5039

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Art. 31 cpv. 1 lett. e ed ebis

1 Può essere assunto come operatore FLIR di professione a partire dall’inizio

dell’istruzione di base chi: e. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; ebis. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

Art. 33 cpv. 1 lett. e ed ebis 1 Può essere assunto come fotografo di bordo di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi: e. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; ebis. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

Art. 35 cpv. 1 lett. b e bbis 1 Può essere ammesso all’istruzione di base di esploratore paracadutista di milizia chi: b. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; bbis. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

Art. 44 cpv. 1 lett. d e dbis

1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di

milizia chi: d. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; dbis. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

Art. 49 cpv. 1 lett. b e bbis 1 Può essere assunto come operatore di ricognitori telecomandati di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi: b. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; bbis. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

Titolo dopo l’art. 50 Capitolo 6: Mancato adempimento delle condizioni per l’assunzione

Art. 50a Iscrizioni nel casellario giudiziale e nel registro delle esecuzioni al momento dell’assunzione Se a carico di una persona figurano iscrizioni d’importanza secondaria, su richiesta motivata dell’autorità di assunzione il capo dell’esercito può autorizzare una deroga.

5040

Personale militare. O del DDPS RU 2015

Art. 50b Rimborso dei costi dell’istruzione 1 Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dei costi relativi all’istruzione di base di cui all’articolo 17 se: a. in caso di non adempimento o del venir meno di una condizione per l’assunzione; b. l’istruzione di base è interrotta o conclusa senza successo; c il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore.

2 Il rimborso è retto dalle disposizioni dell’accordo in materia d’istruzione.

Titolo prima dell’art. 51 Capitolo 7: Disposizioni finali

5041

Personale militare. O del DDPS RU 2015

5042

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare | Lexipedia | Lexipedia