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AS 2015 503

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 21 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autovei- coli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Atto legislativo di base UE» è sostituito da «Atto normativo UE».

N. 1.2.1

1.2 Esigenze generali

1.2.1 I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d’applicazione della presen- te ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE menzionate ai numeri 2.4–2.14 (atti normativi UE) o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE).

N. 2.1–2.3

2 Esigenze tecniche

2.1 Gli atti normativi UE o i regolamenti ECE menzionati ai numeri 2.4–2.14

si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione. 2.1a Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti norma- tivi UE pertinenti.

1 RS 741.412

2014-2417 503

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi. O RU 2015

2.2 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti ECE menzionati non

sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta siste- matica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d’informa- zioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.

2.3 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di regolamenti

ECE sono indicate nell’allegato 2 OETV2.

N. 2.4.1 e 2.4.4

2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegni

Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.4.1 Dimensioni 1230/2012/UE x x x x x x x x x x

e pesi …

2.4.4 Abrogato

N. 2.5.1a

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

… 2.5.1a Livello sonoro/ 540/2014/UE x x x x x x Dispositivo di scappamento …

2 RS 741.41

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Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi. O RU 2015

N. 2.10.1 e 2.10.2

2.10 Freni

Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.10.1 Impianti 661/2009/CE x x x x x x x x x ECE-R 13

di frenatura ECE-R 90

2.10.2 Impianti 661/2009/CE x ECE-R13H

di frenatura ECE-R 90 …

N. 2.11.10, 2.11.11 e 2.11.13

2.11 Carrozzeria

Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.11.10 Collisione 661/2009/CE x x ECE-R 95

laterale

2.11.11 Collisione 661/2009/CE x ECE R 94

frontale …

2.11.13 Sovra- 661/2009/CE x x ECE-R 66

struttura ECE-R 107 …

N. 2.12.2–2.12.6

2.12 Abitacolo

Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.12.2 Ancoraggio 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 17

dei sedili ECE-R 80

2.12.3 Ancoraggio 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 14

delle cinture di sicurezza

2.12.4 Cinture di 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 16

sicurezza come ECE-R 44 anche i sistemi di ritenuta per

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Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 fanciulli

2.12.5 Poggiatesta 661/2009/CE ECE-R 17

ECE-R 25

2.12.6 Identificazione 661/2009/CE ECE-R 121

dei comandi, spie ed indica- tori …

N. 2.13.2–2.13.10

2.13 Dispositivo d’illuminazione

Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.13.2 Catarifrangenti 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 3

2.13.3 Luci di posi- 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 7

zione, di coda, ECE-R 87 d’ingombro, ECE-R 91 di fermata, di circolazione diurna e d’ingombro laterali

2.13.4 Indicatori di 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 6

direzione lampeggianti

2.13.5 Luci per 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 4

illuminare la targa

2.13.6 Fari di 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 1

profondità e ECE-R 5 fari a luce ECE-R 8 anabbagliante, ECE-R 20 lampade a ECE-R 31 incandescenza ECE-R 37 nonché proiet- ECE-R 98 tori a scarica ECE-R 99 di gas e loro ECE-R 112 sorgenti di luce ECE-R 123

2.13.7 Fari 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 19

fendinebbia

2.13.8 Fari 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 38

fendinebbia di coda

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Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.13.9 Luci di 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 23

retromarcia

2.13.10 Luci di 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 77

posteggio

N. 2.14.8

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.14.8 Veicoli 661/2009/CE x x x x x x x ECE-R 105

destinati al trasporto di merci pericolose …

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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