AS 2015 5067
Ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e di fallimento
Ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento
del 24 novembre 2015
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 3 capoverso 1 del regolamento del 5 giugno 19961 sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (RForm), ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le prescrizioni formali per le domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento. Disciplina altresì la procedura degli uffici di esecuzione e dei fallimenti nei casi in cui la domanda del creditore non corrisponde a dette prescrizioni. 2 I requisiti posti alla comunicazione delle domande per via elettronica sono retti dall’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 20112 sulla comunicazione per via elettro- nica nel settore esecuzione e fallimento.
Art. 2 Numero di crediti ammesso in una domanda
1 Con una domanda d’esecuzione possono essere fatti valere al massimo dieci cre-
diti. Non è necessario un rapporto materiale tra i crediti. 2 La domanda per l’interesse su un importo parziale di un credito va presentata come credito indipendente. Lo stesso vale per l’interesse risultante dalla media di più interessi.
Art. 3 Contenuto e estensione della causa del credito 1 Per l’indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) del primo credito sono a disposizione 640 caratteri. 2 Per l’indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) dal secondo al decimo credito sono a disposizione 80 caratteri.
RS 281.311
2015-3148 5067
Domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione RU 2015 e di fallimento. O del DFGP
Art. 4 Acconti pagati
1 Ogni credito va indicato con il suo importo netto, inclusi un eventuale tasso
d’interesse e il termine di scadenza dell’importo netto. 2 Nella causa del credito possono essere indicati eventuali acconti pagati. Agli interessi su importi parziali si applica l’articolo 2 capoverso 2.
Art. 5 Inosservanza delle prescrizioni
1 Se una domanda non è conforme o è conforme solo parzialmente alle prescrizioni
della presente ordinanza, l’ufficio d’esecuzione concede al creditore la possibilità di porvi rimedio, indicandogli i vizi. L’ufficio d’esecuzione può sottoporre proposte per rimediare ai vizi. 2 Se continua a non corrispondere alle prescrizioni della legge e della presente ordinanza, la nuova domanda è respinta.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
24 novembre 2015 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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