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AS 2015 5079

Regolamento del personale dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Regolamento del personale dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Regolamento del personale dell’IFSN)

Modifica del 31 agosto 2015 Approvata dal Consiglio federale il 25 novembre 2015

Il Consiglio dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Consiglio dell’IFSN) emana:

I Il regolamento del personale del 17 ottobre 20081 dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare è modificato come segue:

Art. 6a Periodo di attesa 1 Con il direttore, i membri della direzione e i collaboratori che sono in contatto permanente con le organizzazioni sottoposte alla vigilanza e sono incaricati diretta- mente della loro vigilanza è possibile convenire un periodo di attesa dopo la cessa- zione del rapporto di lavoro durante il quale essi non possono esercitare alcuna attività per l’organizzazione sottoposta alla vigilanza. 2 Tenuto conto di eventuali termini di sospensione, la durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi. 3 Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità che corrisponde al massimo allo stipendio attuale, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 4 Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare all’IFSN i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante il periodo di attesa. 5 Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

31 agosto 2015 In nome del Consiglio dell’IFSN: La presidente, Anne Eckhardt

1 RS 732.221

2015-2585 5079

R del personale dell’IFSN RU 2015

5080