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AS 2015 509

AS 2015 509

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)

Modifica del 21 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 settembre 19981 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione 1 In tutta l’ordinanza «Atto legislativo di base UE» è sostituito da «Atto normativo UE».

2 Concerne soltanto il testo tedesco

N. 1.2.1

1.2 Esigenze generali

1.2.1 I veicoli che rientrano nel campo d’applicazione della presente

ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE (atti normativi UE), menzionate ai numeri 2.4–2.10, o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE), come anche ai dati del fabbricante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

1 RS 741.414

2014-2418 509

Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 2015 quadricicli a motore e tricicli a motore. O

N. 2.1–2.3

2 Esigenze tecniche

2.1 Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a

motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, corrispondentemente alla loro classificazione si applicano gli atti normativi UE o i rego- lamenti ECE, menzionati ai numeri 2.4–2.10 e i dati del fabbricante conformemente all’elenco completo dell’allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio. 2.1a Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti normativi UE pertinenti.

2.2 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti ECE menzionati non

sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürgli- strasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.

2.3 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di rego-

lamenti ECE sono indicate nell’allegato 2 OETV2.

N. 2.5.3

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

Atto normativo UE Capitolo Reg. ECE n.

2.5.3 Livello sonoro ammesso e 97/24/CE 9 ECE-R

dispositivo di scappamento 41/04 …

2 RS 741.41

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N. 2.9.2

2.9 Dispositivi d’illuminazione

Atto normativo UE Capitolo Reg. ECE n.

2.9.2 Dispositivi di illuminazione 97/24/CE 2 ECE-R 3

e di segnalazione luminosa ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 74 ECE-R 82

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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