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AS 2015 5125

AS 2015 5125

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 27 novembre 2015

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condi- zioni elencate:

Misura Condizione

k. Vaccinazione contro i virus del 1. Secondo il Calendario vaccinale papilloma umano (HPV) 2016: a. vaccinazione di base delle ragazze d’età compresa tra gli 11 e i 14 anni; b. vaccinazione delle ragazze e donne d’età compresa tra i 15 e i

26 anni. Questa disposizione è

applicabile fino al 31 dicembre 2017; c. vaccinazione complementare dei ragazzi e degli uomini d’età compresa tra gli 11 e i 26 anni.

2. Vaccinazione nel quadro di

programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: a. l’informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità

1 RS 832.112.31

2015-1824 5125

O sulle prestazioni RU 2015

Misura Condizione della vaccinazione e alle raccomandazioni dell’UFSP e della CFV è garantita; b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata; c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori- malattie sono definiti; d. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

3. Questa prestazione non è soggetta ad

alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condi- zioni elencate:

Misura Condizione

c. Mammografia di diagnosi precoce Dal compimento dei 50 anni, ogni due anni. Nell’ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l’ordinanza del 23 giugno

19992 sulla garanzia della qualità dei

programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

Art. 13 lett. b n. 1 e bbis In caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29

2 RS 832.102.4 3 RS 832.10

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Misura Condizione

b. Controllo agli ultrasuoni Dopo approfondito colloquio, con

1. In caso di gravidanza normale:un spiegazioni e consulenza, che dev’essere

esame di routine tra la 12a e la documentato. 14a settimana di gravidanza; un Effettuazione, secondo le esame di routine tra la 20a e la «Raccomandazioni relative agli esami 23a settimana di gravidanza con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SSUM), Sezione ginecologia e ostetricia, 3a edizione (2011)4. Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli esami ecografici in gravidanza.

bbis. Test del primo trimestre Esame prenatale volto a valutare il rischio di trisomie 21, 18 e 13: in base alla misurazione della translucenza nucale nell’ecografia (tra la 12esima e la 14esima settimana), alla determinazione della PAPP-A e della ß-hCG libera nel sangue della madre, nonché ad altri fattori materni e fetali. Previa informazione secondo l’arti- colo 16 e concessione del diritto di autodeterminazione secondo l’articolo

18 della legge federale dell’8 ottobre

20045 sugli esami genetici sull’essere

umano (LEGU). Prescrizione solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza della SSUM e di un’ulteriore certificazione per la misurazione della translucenza nucale. Misurazione della translucenza nucale solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza della SSUM. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA).

4 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 5 RS 810.12

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Art. 16 al. 1 lett. d n. 2 e 3 Concerne soltanto il testo francese

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 26 («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

3 L’allegato 37 («Elenco delle analisi») è modificato.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 L’articolo 12a lettera k entra in vigore il 1° luglio 2016.

27 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

6 Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata al seguente indiriz- zo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi. 7 Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi.

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Allegato 1 (art. 1)

Rimunerazione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 1.1, 2.1 e 9.2

Provvedimento Rimune- Condizioni Decisione razione valida a obbligatoria partire dal

1 Chirurgia

1.1 In generale

… I due provvedimenti «Terapia a base di radiofrequenza per il trattamento delle varici» «Trattamento laser endovasale di varici» vengono sostituite con: Termoablazione Sì Con radiofrequenza o laser 1.7.2002/ endovenosa delle Solo da parte di medici titolari di un attestato di 1.1.2004/ safene in caso di capacità per la termoablazione endovenosa delle 1.1.2016 varici safene in caso di varici …

2 Medicina interna

2.1 In generale

Terapia con ossige- Sì In casi di: 1.4.1994 no iperbarico – lesioni attiniche croniche o tardive; – osteomielite acuta della mascella; 1.9.1988 – osteomielite cronica; – sindrome diabetica del piede stadio ≥2B 1.7.2011 secondo la classificazione di Wagner- Armstrong; – malattia da decompressione, nella misura in 1.1.2006/ cui non è soddisfatta la definizione di infortu- 1.7.2011 nio. All’estero se il trasporto alla più vicina camera iperbarica in Svizzera non può essere eseguita in modo sufficientemente rapido o con la debita prudenza. Nei centri che soddi- sfano le «Informazioni per i servizi d’emergenza» del Divers Alert Network (DAN) e della REGA8. No – sordità neurosensoriale improvvisa idiopatica; 1.1.2016

8 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo www.bag.admin.ch/ref

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Provvedimento Rimune- Condizioni Decisione razione valida a obbligatoria partire dal

… Nutrizione enterica Sì Se l’indicazione è posta conformemente alle 1.7.2002/ senza sonda a domici- «Direttive della Società svizzera della nutrizione 1.7.2012/ lio clinica (SSNC) relative a Home Care, alimenta- 1.7.2013 zione artificiale a domicilio»9 del gennaio 2013 (disponibile solo in tedesco e francese). … Poligrafia Sì In caso di forte sospetto di apnea del sonno. 1.7.2002/ Esecuzione solo da parte di medici specializzati 1.1.2006/ in pneumologia o otorinolaringologia con 1.1.2012/ esperienza pratica in poligrafia respiratoria 15.7.2015 secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 6 settembre 200110 risp. secondo le direttive della Società svizzera di otorinolaringologia e di chirurgia cervico-facciale del 26 marzo 201511.

9 Radiologia

9.2 Altri procedimenti di formazione d’immagini

… Tomografia con Sì Esecuzione nei centri che soddisfano le direttive 1.1.1994/ emissione di amministrative del 20 giugno 200812 della Società 1.4.1994/ positroni (TEP, svizzera di medicina nucleare (SSMN). 1.1.1997/ TEP/TC) a) Mediante F-2-fluorodesossiglucosio (FDG) 1.1.1999/ solo per le indicazioni seguenti: 1.1.2001/

1. in cardiologia: 1.1.2004/

– come provvedimento preoperatorio in 1.1.2005/ caso di trapianto cardiaco, 1.1.2006/

2. in oncologia: 1.8.2006/

– secondo le direttive cliniche relative al- 1.1.2009/ la FDG-TEP del 28 aprile 201113 della 1.1.2011/ SSMN, capitolo 1.0, 1.7.2013/

3. in neurologia: 1.7.2014/

– valutazione preoperatoria in caso di epi- 1.1.2016 lessia focale resistente alla terapia, – investigazione di demenze: come esame complementare in casi non certi, dopo accertamento preliminare da parte di specialisti, in geriatria, psichiatria e neurologia; fino all’età di 80 anni, con un Mini-Mental-Status-Test (MMST) totalizzante almeno 10 punti e una de- menza insorta al massimo da 5 anni; nessun esame preliminare mediante PET o SPECT.

9 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo www.bag.admin.ch/ref

10 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo www.bag.admin.ch/ref

11 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo www.bag.admin.ch/ref

12 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo www.bag.admin.ch/ref

13 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo www.bag.admin.ch/ref

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Provvedimento Rimune- Condizioni Decisione razione valida a obbligatoria partire dal

4. in valutazione 1.7.2014

nel caso dell’indicazione «effetto massa», fino al secondo le direttive cliniche relative alla 31.12.2017 FDG-PET del 28 aprile 2011 della SSMN, capitolo 2.0. b) Mediante N-13-Ammoniaca, solo per 1.7.2013 l’indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell’ischemia del miocardio. c) Mediante rubidio-82, solo per l’indicazione 1.7.2013 seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell’ischemia del miocardio. d) Mediante 18F-fluorocolina, 1.7.2014 In valutazione solo per le indicazioni fino al seguenti: 31.12.2017 per l’esame di una recidiva biochimica (alterazione del PSA) di un carcinoma prostatico. e) Mediante 18F-etil-tirosina (FET) 1.1.2016 Per le indicazioni seguenti: valutazione dei tumori cerebrali e rivalutazione dei tumori cerebrali maligni No a) Mediante 18F-Fluoride 1.1.2013/ b) Mediante 18F-Florbetapir 1.7.2014/ 1.1.2015/ c) Con altri isotopi diversi dall’F-2- fluoro- 1.1.2011/ desossiglucosio (FDG), 18F-fluorocolina, 1.1.2016 N-13-Ammoniaca o rubidio-82 o 18F-etil- tirosina (FET)

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