AS 2015 5165
Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie
Ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal)
del 18 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 14 capoverso 2, 17 capoverso 4, 20 capoversi 2 e 4,
22 capoverso 2, 24 capoverso 4, 32 e 57 della legge del 26 settembre 20141 sulla
vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal), ordina:
Capitolo 1: Definizioni
Art. 1 Altri rami d’assicurazione Per altri rami d’assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal s’inten- dono: a. un’indennità in caso di morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 fran- chi al massimo; b. la continuazione dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 7a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal).
Art. 2 Gruppo assicurativo Due o più imprese formano un gruppo assicurativo se: a. nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e b. costituiscono un’unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.
RS 832.121
2015-0036 5165
O sulla vigilanza sull’assicurazione malattie RU 2015
Capitolo 2: Autorizzazione a esercitare l’assicurazione sociale malattie
Art. 3 Domanda di autorizzazione 1 La domanda di autorizzazione a esercitare l’assicurazione sociale malattie di cui all’articolo 7 LVAMal deve essere presentata all’autorità di vigilanza entro il 30 giugno dell’anno precedente quello in cui l’assicuratore intende esercitare per la prima volta tale assicurazione. 2 Nella domanda, le imprese di assicurazione private devono dimostrare di essere in possesso di un’autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa conformemente alla legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori.
Art. 4 Esenzione dall’obbligo di cui all’articolo 5 lettera g LVAMal 1 Un assicuratore può, in via eccezionale, essere esentato completamente o in parte dall’obbligo di offrire l’assicurazione sociale malattie anche a persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia, se: a. conta meno di 500 000 assicurati; b. non vuole esercitare l’assicurazione sociale malattie in nessuno di questi Sta- ti o vuole esercitarla solo in alcuni di essi; e c. ha assicurato negli Stati in questione solo effettivi molto piccoli. 2 La domanda di esenzione dall’obbligo in questione va presentata all’autorità di vigilanza entro il 30 giugno. L’esenzione ha effetto a partire dal 1°gennaio dell’anno seguente.
Art. 5 Inizio della validità dell’autorizzazione L’autorizzazione a esercitare l’assicurazione sociale malattie ha effetto a partire dall’inizio di un anno civile.
Art. 6 Ritiro dell’autorizzazione in caso di cessazione dell’attività assicurativa Se un assicuratore non ha alcun assicurato per un periodo di due anni, l’attività assicurativa è considerata cessata. L’autorità di vigilanza gli ritira l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione sociale malattie e dispone la revoca della vigilanza con una decisione.
Art. 7 Termini in caso di modifiche del piano d’esercizio 1 Le domande di modifica del raggio d’attività territoriale, le nuove disposizioni sulle forme particolari dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
3 RS 961.01
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sull’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera, nonché le condizioni generali di assicurazione devono essere presentate all’autorità di vigilanza cinque mesi prima dell’inizio della loro validità. L’autorità di vigilanza può abbreviare tale termine. 2 I contratti o altri accordi per delegare compiti essenziali, segnatamente l’esame delle prestazioni, la riscossione, la contabilità e l’amministrazione delle polizze, devono essere presentati all’autorità di vigilanza due mesi prima dell’inizio della loro validità.
Art. 8 Modifiche della struttura giuridica, trasferimento di patrimonio e trasferimento dell’effettivo degli assicurati 1 L’assicuratore che intende effettuare una modifica secondo l’articolo 9 capoverso 1 LVAMal deve comunicarlo all’autorità di vigilanza entro il 30 giugno. La comuni- cazione e i relativi documenti devono essere presentati all’autorità di vigilanza al più tardi entro il 30 agosto. Le modifiche hanno effetto a partire dal 1° gennaio. 2 L’assicuratore che intende effettuare una modifica secondo l’articolo 9 capoverso 3 LVAMal deve comunicarlo all’autorità di vigilanza almeno quattro mesi prima della data di trasferimento prevista.
3 In casi motivati l’autorità di vigilanza può:
a. abbreviare il termine di cui all’articolo 9 capoverso 2 LVAMal e i termini di comunicazione di cui ai capoversi 1 e 2, a condizione che ciò sia nell’inte- resse degli assicurati e che i loro diritti siano garantiti; b. approvare che le modifiche di cui al capoverso 1 abbiano effetto a partire da una data diversa dal 1° gennaio.
Capitolo 3: Finanziamento dell’attività assicurativa Sezione 1: Riserve
Art. 9 Riserve iniziali Le riserve di un assicuratore che chiede l’autorizzazione devono ammontare ad almeno otto milioni di franchi.
Art. 10 Determinazione delle riserve 1 L’assicuratore determina le riserve sottraendo il valore degli impegni al valore degli attivi. 2 Gli attivi devono essere valutati in modo conforme al mercato. Il valore conforme al mercato degli attivi è il valore di mercato oppure, se quest’ultimo non è disponi- bile, il valore di mercato di attivi equivalenti o un valore determinato mediante un metodo riconosciuto dalla matematica finanziaria.
3 Il valore degli impegni deve essere stimato con la massima precisione mediante
metodi attuariali riconosciuti.
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4 Ai fini della determinazione del valore degli attivi e del valore degli impegni, le posizioni di bilancio dell’attività assicurativa ai sensi della legge del 2 aprile 19084 sul contratto d’assicurazione (LCA) non sono considerate.
5 IlDipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire come devono essere
valutati gli attivi e gli impegni.
Art. 11 Ammontare minimo delle riserve 1 Le riserve devono ammontare almeno a un importo tale che la media delle riserve possibili alla fine dell’anno inferiori al valore soglia sia zero. Il valore soglia è il valore che le riserve superano nel corso di un anno con una probabilità del 99 per cento.
2 Il DFI stabilisce un modello per la determinazione dell’ammontare minimo delle
riserve. Tale modello comprende: a. la quantificazione dei rischi attuariali, dei rischi di mercato e dei rischi di credito; b. la valutazione di scenari nell’ambito dei rischi attuariali, dei rischi di merca- to e dei rischi di credito; c. una procedura d’aggregazione che riunisce i risultati della quantificazione dei rischi e la valutazione degli scenari tenendo conto dell’effetto di diversi- ficazione. 3 Il DFI può stabilire come vanno considerati i contratti di riassicurazione nel mo- dello.
Art. 12 Frequenza e momento della determinazione 1 Gli assicuratori determinano all’inizio di ogni anno civile le riserve disponibili e l’ammontare minimo delle riserve. 2 Qualora, nel corso dell’anno, la situazione di un assicuratore riguardo ai rischi si modifichi notevolmente, le riserve disponibili e l’ammontare minimo delle riserve vanno determinati approssimativamente anche nel corso dell’anno e comunicati all’autorità di vigilanza. 3 L’assicuratore allega alla sua domanda di approvazione dei premi una stima delle riserve alla fine dell’anno in corso e dell’ammontare minimo delle riserve per l’anno civile successivo. La stima comprende più varianti. Per ogni variante deve essere indicata la probabilità della sua occorrenza tenendo conto del rischio individuale di modifica dell’effettivo.
Art. 13 Rapporto 1 Gli assicuratori redigono ogni anno un rapporto sulla determinazione delle riserve disponibili e dell’ammontare minimo delle riserve.
4 RS 221.229.1
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2 Il rapporto deve contenere tutte le informazioni necessarie alla comprensione della determinazione delle riserve disponibili e dell’ammontare minimo delle riserve, nonché della situazione dell’assicuratore riguardo ai rischi. 3 Esso dev’essere sottoscritto dalla direzione e presentato all’autorità di vigilanza. Il DFI stabilisce il momento della presentazione.
Sezione 2: Accantonamenti tecnici
Art. 14 1 L’assicuratore costituisce i propri accantonamenti tecnici secondo metodi attuariali riconosciuti. Li costituisce senza tenere conto delle pretese derivanti dai contratti di riassicurazione.
2 Egli scioglie gli accantonamenti tecnici non più necessari.
3 Egli indica nel piano d’esercizio le condizioni per la costituzione e lo scioglimento degli accantonamenti tecnici. Documenta le ipotesi su cui si basa, in particolare le basi di calcolo e i metodi di accantonamento. 4 Il DFI può stabilire i principi per la costituzione e lo scioglimento degli accanto- namenti.
Sezione 3: Patrimonio vincolato
Art. 15 Termine per la determinazione dell’importo legale
1 L’assicuratore calcola l’importo legale al momento della chiusura dei conti.
2 Su richiesta motivata dell’assicuratore, l’autorità di vigilanza può ammettere che l’importo legale sia calcolato in un altro momento. 3 In casi motivati, l’autorità di vigilanza può esigere un nuovo calcolo o una stima dell’importo legale.
Art. 16 Obbligo di comunicazione Entro il 31 marzo, l’assicuratore comunica all’autorità di vigilanza l’importo legale calcolato per la fine dell’esercizio, unitamente al registro degli elementi di copertura.
Art. 17 Copertura
1 L’importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi.
2 Se accerta una copertura insufficiente, l’assicuratore deve comunicarlo all’autorità di vigilanza e integrare senza indugio il patrimonio vincolato. L’autorità di vigilanza può in casi particolari concedere un termine per l’integrazione.
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3 Gli elementi del patrimonio vincolato devono essere liberi e non gravati. I debiti dell’assicuratore non possono essere compensati con crediti appartenenti al patri- monio vincolato. È fatto salvo l’articolo 19 lettera f.
Art. 18 Costituzione 1 L’assicuratore costituisce il patrimonio vincolato tramite attribuzione di elementi patrimoniali. Egli registra e definisce tali elementi in modo da poter dimostrare in qualsiasi momento senza indugio quali elementi appartengono al patrimonio vin- colato e che l’importo legale del patrimonio vincolato è coperto. 2 Egli sceglie gli elementi del patrimonio vincolato innanzitutto secondo il criterio della sicurezza e della reale situazione finanziaria.
3 Con un’adeguata diversificazione, persegue un reddito conforme al mercato e
assicura in ogni momento il prevedibile fabbisogno di liquidità. 4 Su richiesta, per la costituzione del patrimonio vincolato l’autorità di vigilanza può ammettere totalmente o parzialmente le pretese derivanti da contratti di riassicura- zione, a condizione che il riassicuratore garantisca tali pretese con il suo patrimonio vincolato. 5 Gli assicuratori, che offrono sia l’assicurazione sociale malattie sia assicurazioni secondo la LCA5, devono definire come tale il patrimonio vincolato dell’assicura- zione sociale malattie.
Art. 19 Investimenti adeguati
1 Sono considerati adeguati i seguenti investimenti:
a. depositi in contanti, averi bancari, depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario con scadenza fino a 12 mesi; b. altri crediti espressi in importi fissi diversi da quelli di cui alla lettera a, segnatamente prestiti obbligazionari, obbligazioni a opzione, obbligazioni convertibili e obbligazioni fondiarie; c. azioni, buoni di partecipazione e di godimento, quote di società cooperative e altre partecipazioni al capitale, purché siano negoziati in una borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e possano essere venduti a breve termine; d. immobili residenziali o commerciali, in proprietà o comproprietà, inclusi i locali amministrativi per uso proprio; e. investimenti collettivi di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 119 capover- so 1 della legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi che:
1. sono approvati e autorizzati alla distribuzione in Svizzera dall’Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
2. contengono soltanto investimenti di cui alle lettere a–d, e
5 RS 221.229.1 6 RS 951.31
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3. sono organizzati in materia di direttive di investimento, ripartizione del-
le competenze, determinazione delle quote nonché vendita e riscatto delle quote in modo che gli interessi degli assicuratori partecipanti sia- no chiaramente salvaguardati; f. strumenti finanziari derivati:
1. che servono unicamente a garantire il patrimonio,
2. che non hanno un effetto leva sul patrimonio,
3. i cui valori di base secondo le lettere a–d sono adeguati e presenti nel
patrimonio, nonché seguono le oscillazioni garantite del mercato, e
4. per i quali sono coperti tutti gli impegni che risultano per gli assicura-
tori da tali strumenti o che, nel caso estremo, possono risultare dall’esercizio del diritto di conversione di tali strumenti nell’investi- mento di base. 2 Gli altri investimenti, segnatamente gli investimenti in istituzioni che servono all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie (art. 46 cpv. 1 lett. b), sono conside- rati inadeguati. 3 Se l’assicuratore non è in grado di dimostrare che gli investimenti del patrimonio vincolato coprono tutte le pretese derivanti dai rapporti d’assicurazione e dai contrat- ti di riassicurazione da lui conclusi, segnatamente perché determinati investimenti sono inadeguati, l’autorità di vigilanza può assegnargli un termine per integrare o sostituire gli investimenti.
Art. 20 Limiti 1 A meno che siano effettivamente garantiti da strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera f, gli investimenti del patrimonio vincolato che superano uno dei seguenti limiti sono considerati inadeguati: a. per tutti gli investimenti: il 5 per cento del patrimonio vincolato per debitore; per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a: il 20 per cen- to del patrimonio vincolato per debitore, sempre che il debitore sia una ban- ca ai sensi della legge dell’8 novembre 19347 sulle banche; b. per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera c: il 25 per cen- to del patrimonio vincolato; c. per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d: il 25 per cen- to del patrimonio vincolato, fermo restando che l’assicuratore può investire:
1. all’estero al massimo il 5 per cento del patrimonio vincolato,
2. per oggetto al massimo il 5 per cento del patrimonio vincolato, se non
utilizza l’oggetto per uso proprio; d. per gli investimenti in valute estere: il 20 per cento del patrimonio vincolato.
7 RS 952.0
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2 Il limite di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle pretese nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.
3 Il DFI può emanare direttive sul calcolo dei limiti.
Art. 21 Limiti per gli investimenti collettivi 1 Gli investimenti e le valute estere compresi negli investimenti collettivi di capitale sono considerati nel calcolo dei limiti di investimento. Se un investimento collettivo di capitale è composto da diverse categorie di investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere a–d o da diverse valute, esso viene ripartito proporzionalmente tra le categorie di investimento o le valute se le quote sono verificabili. Se le quote non sono verificabili, l’investimento collettivo di capitale viene interamente attri- buito all’investimento soggetto al limite più restrittivo. 2 Gli investimenti collettivi di capitale, che superano il 5 per cento del patrimonio vincolato per investimento, sono considerati inadeguati, tranne nel caso in cui: a. sia possibile dimostrare che sono adeguatamente diversificati; e b. i relativi elementi del patrimonio possano essere scorporati a favore dell’investitore in caso di fallimento dell’investimento collettivo o della sua banca depositaria.
Art. 22 Custodia degli elementi 1 L’assicuratore deve consegnare a terzi gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato. 2 Egli comunica all’autorità di vigilanza il depositario e il luogo di custodia, nonché le relative modifiche. 3 Il depositario tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato. 4 Il contratto di custodia deve prevedere che il depositario risponde verso l’assi- curatore per l’adempimento degli obblighi di custodia. 5 Per motivi importanti, l’autorità di vigilanza può disporre in qualsiasi momento un cambiamento del depositario o del luogo di custodia.
Art. 23 Verifica da parte dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza verifica almeno una volta l’anno se:
a. l’importo legale è calcolato correttamente; b. gli elementi attribuiti al patrimonio vincolato:
1. sono disponibili,
2. sono attribuiti e custoditi conformemente alle disposizioni,
3. corrispondono almeno all’importo legale,
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4. soddisfano le disposizioni relative agli investimenti del diritto in mate-
ria di vigilanza.
2 Essa può effettuare la verifica per campionatura.
3 Può anche tenere conto dei risultati di una verifica effettuata da organi interni dell’assicuratore o dall’ufficio di revisione esterno, nonché del registro tenuto dal depositario.
Art. 24 Utilizzo del ricavato del patrimonio vincolato Il ricavato del patrimonio vincolato viene utilizzato innanzitutto per coprire le prete- se derivanti dai rapporti d’assicurazione e dai contratti di riassicurazione e garantite secondo l’articolo 15 LVAMal. Le eccedenze vengono utilizzate per coprire i costi amministrativi legati alla concessione di tali pretese.
Sezione 4: Premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Art. 25 Ammontare dei premi 1 Al momento della verifica delle tariffe dei premi, l’autorità di vigilanza controlla se le entrate stimate per l’esercizio in questione coprono le uscite stimate. 2 I costi ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 LVAMal comprendono tutti i costi a carico dell’assicuratore nel Cantone interessato, dedotta una parte dei redditi da capitale.
3 I premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in
Islanda o in Norvegia coprono i costi che l’assicuratore deve sostenere per gli assi- curati di questi Stati nel loro insieme, dedotta una parte dei redditi da capitale. Per fissare i premi per ciascuno Stato, l’assicuratore tiene conto delle differenze di costi tra i diversi Stati. 4 Per definire la parte dei redditi da capitale di cui ai capoversi 2 e 3, l’assicuratore può utilizzare solo i redditi generati dal suo capitale che non superano la percentuale da lui conseguita in media negli ultimi dieci anni. Tale parte viene fissata in fun- zione della stima dei premi incassati nel Cantone o nello Stato in questione. 5 Le riserve sono eccessive ai sensi dell’articolo 16 capoverso 4 lettera d LVAMal quando la copertura dell’ammontare minimo delle riserve dell’assicuratore è garan- tita a lungo termine anche con riserve più basse. Per la valutazione l’autorità di vigilanza si basa sul piano d’esercizio e sulle indicazioni di cui all’articolo 12 capoverso 3.
Art. 26 Riduzione volontaria di riserve eccessive 1 L’assicuratore può ridurre le sue riserve quando queste ultime rischiano di diventa- re eccessive.
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2 La riduzione avviene nell’arco di uno o più anni. L’assicuratore elabora un appo- sito piano di riduzione. L’autorità di vigilanza verifica ogni anno se le premesse per la riduzione sussistono ancora. 3 La riduzione delle riserve è operata sotto forma di un importo di compensazione versato agli assicurati. L’importo fissato per la riduzione delle riserve è ripartito tra gli assicurati nel raggio d’attività territoriale dell’assicuratore in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita da quest’ultimo. 4 L’assicuratore deduce l’importo di compensazione dal premio approvato dall’auto- rità di vigilanza e lo segnala separatamente nella fattura.
Art. 27 Approvazione delle tariffe dei premi 1 L’assicuratore presenta per approvazione all’autorità di vigilanza le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le relative modi- fiche al più tardi cinque mesi prima della loro applicazione. 2 L’autorità di vigilanza fissa in un’istruzione quali documenti e informazioni de- vono essere allegati alle tariffe dei premi e secondo quali standard devono essere trasmessi. 3 L’autorità di vigilanza concede ai Cantoni un termine per esporre il proprio parere secondo l’articolo 16 capoverso 6 LVAMal, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19948 sull’assicurazione malattie (LAMal). 4 L’autorità di vigilanza approva le tariffe dei premi per un anno civile. Se, sulla base dei documenti presentati, sussistono dubbi sul fatto che i premi soddisfino i requisiti di cui all’articolo 16 LVAMal, essa può approvare una tariffa dei premi per una durata inferiore a un anno. L’assicuratore comunica agli assicurati questa durata di validità dell’approvazione unitamente al nuovo premio.
Art. 28 Pubblicazione dei premi Se l’assicuratore pubblica la tariffa dei premi approvata, deve pubblicare i premi per tutte le forme di assicurazione da lui esercitate.
Sezione 5: Premi dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera
Art. 29 Gli articoli 25, 26, 27 capoversi 1, 2 e 4, nonché l’articolo 28 si applicano per analo- gia ai premi dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera.
8 RS 832.10
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Sezione 6: Compensazione dei premi incassati in eccesso
Art. 30 Costi cumulati I costi cumulati di un assicuratore corrispondono al totale dei suoi costi in un anno.
Art. 31 Valutazione della situazione economica dell’assicuratore L’assicuratore si trova in una situazione economica che consente una compensa- zione dei premi incassati in eccesso se, dopo tale compensazione, dispone di riserve superiori al 150 per cento dell’ammontare minimo di cui all’articolo 11 capoverso 1.
Art. 32 Procedura 1 L’autorità di vigilanza fissa in un’istruzione quali documenti e informazioni de- vono essere allegati alla domanda di approvazione di cui all’articolo 17 capoverso 1 LVAMal.
2 Essa comunica la propria decisione ai Cantoni interessati.
Art. 33 Modalità della restituzione 1 L’importo della compensazione approvato dall’autorità di vigilanza è ripartito tra gli assicurati in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita dall’assicuratore. 2 L’assicuratore comunica agli assicurati l’importo del rimborso di cui all’articolo 18 LVAMal.
3 L’assicuratorededuce l’importo del rimborso dal premio dovuto e lo segnala
separatamente sulla relativa fattura. Può anche versarlo separatamente all’assicurato. 4 L’assicuratore può compensare l’importo del rimborso con i premi o le partecipa- zioni ai costi a lui dovuti.
Sezione 7: Costi amministrativi
Art. 34 Ripartizione dei costi amministrativi I costi amministrativi dell’assicurazione malattie sono ripartiti secondo gli oneri effettivi tra: a. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; b. l’assicurazione d’indennità giornaliera; c. le assicurazioni complementari e gli altri rami d’assicurazione.
Art. 35 Attività d’intermediario e costi della pubblicità 1 È considerata attività d’intermediario ai sensi dell’articolo 19 LVAMal qualsiasi attività mediante la quale, dietro compenso, vengono messe a disposizione dell’assi-
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curatore competenze oppure servizi volti a facilitare o permettere l’affiliazione di assicurati. 2 Sono considerati costi della pubblicità segnatamente tutte le spese per l’acquisi- zione di assicurati, indipendentemente dal canale e dal mezzo pubblicitario utilizzati.
3 Se
gli assicuratori concludono un accordo secondo l’articolo 19 capoverso 3 LVAMal, lo trasmettono all’autorità di vigilanza.
Capitolo 4: Gestione aziendale e revisione Sezione 1: Gestione dei rischi e sistema di controllo interno
Art. 36 Composizione dell’organo d’amministrazione
1 L’organo d’amministrazione deve essere composto in modo da poter svolgere i
compiti di sorveglianza e direzione generale dell’assicuratore in modo irreprensibile. L’organo d’amministrazione deve in particolare possedere le necessarie conoscenze in materia di assicurazioni.
2 Ogni membro dell’organo d’amministrazione deve possedere le conoscenze tecni-
che necessarie per svolgere il proprio compito.
Art. 37 Composizione dell’organo di direzione
1 L’organo di direzione deve essere composto in modo da poter assolvere i propri
compiti. 2 I membri dell’organo di direzione devono possedere le conoscenze necessarie per dirigere i settori loro sottoposti.
Art. 38 Dichiarazione delle relazioni d’interesse Chi assume una funzione in seno all’organo d’amministrazione o di direzione deve indicare per scritto all’autorità di vigilanza: a. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili di società, istituti o fondazioni, svizzeri o esteri, di diritto privato o pubblico; b. le sue attività per l’ente pubblico; c. le sue attività permanenti di direzione o di consulenza per gruppi d’interesse svizzeri o esteri.
Art. 39 Prevenzione di conflitti d’interessi L’assicuratore emana direttive interne per la prevenzione di conflitti d’interessi. Ne trasmette un esemplare all’autorità di vigilanza.
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Art. 40 Obiettivo e contenuto della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno 1 Mediante una gestione dei rischi adeguata alla sua attività e meccanismi di control- lo interni, l’assicuratore si adopera affinché: a. i rischi potenziali siano riconosciuti e valutati tempestivamente; e b. i provvedimenti per evitare o garantire rischi elevati e l’accumularsi di rischi siano adottati tempestivamente.
2 La gestione dei rischi comprende in particolare:
a. la determinazione e l’esame regolare delle strategie e dei provvedimenti relativi ai rischi assunti dagli organismi dell’assicuratore; b. una politica di garanzie, che tenga conto degli effetti della strategia dell’assi- curatore e preveda riserve adeguate; c. procedure adeguate che garantiscano la sorveglianza di tutti i rischi, integra- ta nell’organizzazione dell’assicuratore; d. l’identificazione, la sorveglianza, la quantificazione e la gestione di tutti i rischi più importanti; e. un’analisi degli effetti di diversi scenari di rischio rilevanti e l’elaborazione di relativi piani di emergenza; f. un sistema di rapporti interni per determinare, valutare e controllare i rischi e le concentrazioni di rischi come pure i relativi processi aziendali. 3 I meccanismi di controllo interni comprendono funzioni e processi che, nel loro insieme, sono adeguati a garantire il rispetto delle norme giuridiche e delle prescri- zioni interne. 4 La gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interni devono essere proporzio- nati alle dimensioni, alla complessità degli affari e alla complessità organizzativa, nonché ai rischi dell’assicuratore.
Art. 41 Documentazione della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno 1 L’assicuratore illustra la sua gestione dei rischi e il suo sistema di controllo interno in una documentazione. Quest’ultima è regolarmente aggiornata.
2 La documentazione comprende in particolare i seguenti punti:
a. la descrizione dell’organizzazione della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno dell’assicuratore nel suo insieme, nonché delle relative competenze e responsabilità; b. i requisiti posti alla gestione dei rischi e al sistema di controllo interno; c. la politica dei rischi, compresa la tolleranza al rischio; d. la procedura per l’identificazione dei rischi più importanti, nonché la descri- zione dei metodi, degli strumenti e dei processi per misurarli, sorvegliarli e gestirli;
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e. la descrizione del sistema di controllo interno e dei vigenti sistemi dei limiti per le esposizioni ai rischi; f. le direttive interne concernenti la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno e i relativi processi.
Art. 42 Ufficio di revisione interno 1 L’ufficio di revisione interno è direttamente subordinato all’organo d’amministra- zione. L’organo d’amministrazione designa il capo dell’ufficio di revisione interno. L’ufficio di revisione interno non sottostà ad alcuna istruzione dell’organo di dire- zione. All’interno dell’impresa ha libero accesso alle informazioni e ai documenti di cui necessita per adempiere il proprio compito. 2 Il capoverso 1 si applica per analogia all’unità alla quale sono delegati i compiti dell’ufficio di revisione interno. La revisione interna non può essere delegata all’ufficio di revisione esterno dell’assicuratore.
Sezione 2: Gestione dei rischi del patrimonio
Art. 43 Principi di investimento 1 L’assicuratore deve investire, gestire e controllare accuratamente il suo patrimonio.
2 Sono considerati patrimonio tutti gli elementi tranne quelli dell’attività assicurativa secondo la LCA9. 3 L’assicuratore provvede alla sicurezza e alla sostenibilità degli investimenti, garan- tisce la liquidità necessaria e ripartisce i rischi in maniera appropriata per quanto concerne le categorie di investimento, le regioni, i settori economici e i debitori.
4 Egli definisce una strategia di investimento commisurata alla sua capacità di
rischio, la riesamina periodicamente e, all’occorrenza, la adegua. 5 Egli persegue un reddito adeguato al mercato monetario, finanziario e immobiliare.
6 Egli possiede le conoscenze specialistiche corrispondenti alla sua strategia di investimento e applica le procedure necessarie per poter valutare in qualsiasi momento i rischi dei suoi investimenti. 7 Egli provvede affinché gli investimenti siano facilmente valutabili e la solvibilità dei debitori sia buona e verificabile.
Art. 44 Requisiti in materia di gestione del patrimonio 1 L’assicuratore può affidare l’investimento e la gestione del suo patrimonio soltanto a persone o istituzioni abilitate a tale scopo e organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della LVAMal e della presente ordinanza.
9 RS 221.229.1
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2 Egli fa in modo che la gestione del patrimonio e il controllo siano effettuati da persone diverse. 3 Egli disciplina eventuali mandati di investimento o di gestione del patrimonio a terzi in un contratto scritto.
4 Egli custodisce il patrimonio in Svizzera.
Art. 45 Regolamento di investimento
1 L’assicuratore emana un regolamento di investimento.
2 Il regolamento di investimento:
a. fissa la strategia, gli obiettivi, i principi, l’organizzazione e i processi della gestione del patrimonio; b. disciplina la sorveglianza della gestione del patrimonio; c. contiene prescrizioni che permettono di prevenire conflitti d’interessi, segna- tamente prescrizioni sulla liceità della rimessa di commissioni bancarie e sulla liceità di affari per conto proprio; d. regolamenta gli obblighi di pubblicazione delle relazioni d’interesse delle persone incaricate di investire il patrimonio; e. fissa una solvibilità minima dei debitori.
3 Il regolamento di investimento e le sue modifiche devono essere resi noti
all’autorità di vigilanza.
Art. 46 Ponderazione del rischio di investimento
1 Sono considerati non rischiosi:
a. gli investimenti di cui all’articolo 19; b. gli investimenti in istituzioni che servono all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie. 2 Gli altri investimenti e la concessione di crediti ipotecari sono considerati rischiosi.
3 Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera b che costituiscono oltre il due per cento del patrimonio sono considerati rischiosi e devono essere comunicati all’autorità di vigilanza. Il DFI può definire quali investimenti devono essere considerati investimenti ai sensi del capoverso 1 lettera b.
Art. 47 Gestione dei rischi per strumenti finanziari derivati 1 Nel caso di ricorso a strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera f, l’assicuratore tiene conto della loro negoziabilità e della solvibilità della controparte. 2 Ogni anno, egli fornisce all’autorità di vigilanza un rapporto sugli affari con stru- menti finanziari derivati.
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Art. 48 Esclusione del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche 1 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche non sono ammessi.
2 È ammesso il prestito di valori mobiliari nell’ambito di un investimento collettivo di capitale di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera e, se il diritto di quest'ultimo alla restituzione dei valori patrimoniali in prestito è effettivamente garantito.
3 Il DFI può emanare prescrizioni di dettaglio.
Sezione 3: Presentazione dei conti e revisione esterna
Art. 49 Principi 1 L’assicuratore tiene una contabilità separata per l’assicurazione sociale malattie.
2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può fissare requisiti in materia di presentazione dei conti.
Art. 50 Relazione sulla gestione
1 La relazione sulla gestione è allestita conformemente alle disposizioni della
Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti «Swiss GAAP FER», nella versione del 10 dicembre 201410 (Swiss GAAP FER). Si com- pone del rapporto annuale e del conto annuale (bilancio, conto economico, conto dei flussi di tesoreria, documentazione del capitale proprio e allegato). 2 L’UFSP può fissare ulteriori requisiti specifici. In tal caso, l’assicuratore può decidere se applicare le norme Swiss GAAP FER oppure le norme Swiss GAAP FER integrate con i requisiti specifici in questione. 3 Nella relazione sulla gestione figurano i dati principali per ramo d’assicurazione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 LAMal11 e i dati di cui all’articolo 28b OAMal12. 4 L’assicuratore pubblica la relazione sulla gestione entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
Art. 51 Conto annuale secondo il diritto in materia di vigilanza 1 L’UFSP fissa requisiti specifici per il conto annuale secondo il diritto in materia di vigilanza. 2 Il conto annuale secondo il diritto in materia di vigilanza è allestito secondo le norme Swiss GAAP FER13 integrate con i requisiti specifici di cui al capoverso 1.
10 Le raccomandazioni possono essere richieste, a pagamento, a: Verlag SKV, Hans-Huber- Strasse 4, 8002 Zurigo (www.verlagskv.ch). 11 RS 832.10 12 RS 832.102 13 Le raccomandazioni possono essere richieste, a pagamento, a: Verlag SKV, Hans-Huber- Strasse 4, 8002 Zurigo (www.verlagskv.ch).
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3 L’assicuratore trasmette il conto annuale secondo il diritto in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
Art. 52 Ufficio di revisione esterno 1 Nella misura in cui la LVAMal, la presente ordinanza o le istruzioni dell’autorità di vigilanza non contengano disposizioni speciali applicabili agli assicuratori, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni14 (CO) sull’ufficio di revisione della società anonima. 2 La responsabilità dell’ufficio di revisione esterno è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima. 3 Se, malgrado intimazione, l’assicuratore non ha designato alcun ufficio di revi- sione esterno, quest’ultimo è scelto dall’autorità di vigilanza. 4 Se l’assicuratore designa un nuovo ufficio di revisione esterno, deve informarne l’autorità di vigilanza.
Art. 53 Compiti e competenze dell’ufficio di revisione esterno 1 L’ufficio di revisione esterno verifica il conto annuale secondo il diritto in materia di vigilanza e statutario, nonché il patrimonio vincolato secondo i principi della revisione ordinaria. 2 L’autorità di vigilanza incarica l’ufficio di revisione esterno di controllare ogni anno se il sistema di controllo interno è efficace e adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’impresa. 3 L’ufficio di revisione esterno può effettuare revisioni intermedie sul posto, segna- tamente in caso di dubbi riguardo alla regolarità della tenuta dei conti e dell’ammi- nistrazione.
Art. 54 Rapporti dell’ufficio di revisione esterno
1 L’ufficio di revisione esterno allestisce ogni anno:
a. un rapporto sul conto annuale secondo le norme Swiss GAAP FER15; b. un rapporto dettagliato all’attenzione dell’organo d’amministrazione secon- do le norme del CO16 e le istruzioni dell’autorità di vigilanza; c. un rapporto sul conto annuale secondo il diritto in materia di vigilanza se- condo le istruzioni dell’autorità di vigilanza. 2 Esso trasmette i suoi rapporti all’autorità di vigilanza e all’ufficio di revisione interno.
14 RS 220 15 Le raccomandazioni possono essere richieste, a pagamento, a: Verlag SKV, Hans-Huber- Strasse 4, 8002 Zurigo (www.verlagskv.ch). 16 RS 220
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Capitolo 5: Riassicurazione
Art. 55 Effettivo minimo di assicurati Solo le casse malati con almeno 300 000 assicurati possono ottenere l’autorizzazione a esercitare la riassicurazione ai sensi dell’articolo 28 LVAMal.
Art. 56 Domanda di autorizzazione La domanda di autorizzazione a esercitare la riassicurazione deve essere presentata all’autorità di vigilanza entro il 30 giugno dell’anno precedente quello in cui l’assicuratore intende esercitare per la prima volta questa attività.
Art. 57 Inizio della validità dell’autorizzazione L’autorizzazione a esercitare la riassicurazione ha effetto a partire dall’inizio di un anno civile.
Art. 58 Ritiro dell’autorizzazione 1 L’autorità di vigilanza può ritirare l’autorizzazione a esercitare la riassicurazione a una cassa malati, se quest’ultima assicura meno di 300 000 persone per oltre un anno. 2 Se il riassicuratore non è in grado di provare che durante i due anni precedenti ha riassicurato assicuratori conformemente alla LVAMal, l’attività di riassicurazione è considerata cessata. L’autorità di vigilanza ritira l’autorizzazione a esercitare la riassicurazione.
Art. 59 Contratti di riassicurazione
1 L’assicuratorepuò stipulare contratti di riassicurazione solo a condizioni che
pattuirebbe anche con terzi indipendenti.
2 Egli può impegnarsi a pagare premi di riassicurazione per un ammontare massimo
pari al 50 per cento del totale dei premi dovuti dai suoi assicurati. 3 Egli deve sottoporre per approvazione il contratto di riassicurazione e le relative modifiche all’autorità di vigilanza al più tardi un mese prima che diventi valido. Deve inoltre allegarvi i conti economici di previsione per l’intera durata del cont- ratto. 4 Nei contratti di riassicurazione, l’assicuratore deve disciplinare la disdetta. I cont- ratti devono poter essere disdetti per la fine di ogni anno civile. Il termine di disdetta dev’essere di almeno sei mesi. 5 L’autorità di vigilanza può esigere dall’assicuratore e dal riassicuratore dati per valutare se le condizioni di cui al capoverso 1 sono rispettate.
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Art. 60 Obblighi del riassicuratore 1 Il riassicuratore costituisce accantonamenti tecnici secondo metodi attuariali rico- nosciuti. 2 Egli trasmette all’autorità di vigilanza, su sua richiesta, le informazioni attuariali essenziali relative ai contratti di riassicurazione in corso e scaduti.
Capitolo 6: Vigilanza
Art. 61 Parità di trattamento degli assicurati e protezione contro gli abusi 1 L’assicuratore deve trattare tutti gli assicurati allo stesso modo, senza distinzione di stato di salute o di un indicatore di esso, in particolare per quanto riguarda l’ammissione nell’assicurazione, la scelta della forma di assicurazione, le comuni- cazioni agli assicurati, nonché il termine per il rimborso delle prestazioni. 2È considerato abuso ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 lettera e LVAMal il pregiudizio arrecato: a. ripetutamente a un assicurato; b. a un assicurato attraverso una notevole disparità di trattamento non giustifi- cabile dal punto di vista giuridico o attuariale; c. sistematicamente a un gruppo di assicurati.
Art. 62 Coordinamento tra le autorità di vigilanza 1 L’autorità di vigilanza e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza quando l’esercizio dell’assicurazione sociale malattie ha o può avere un influsso su un’assicurazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 LVAMal. Tale influsso è dato segnatamente nel caso di: a. riserve inferiori all’ammontare minimo secondo l’articolo 11; b. accantonamenti inferiori al fabbisogno secondo l’articolo 14; c. una violazione delle disposizioni sul patrimonio vincolato; d. un trasferimento dell’effettivo degli assicurati secondo gli articoli 9 capover- so 3 e 40 LVAMal; e. una modifica della struttura giuridica, un trasferimento di patrimonio o una partecipazione secondo gli articoli 9 e 10 LVAMal; f. qualsiasi reato che può avere un influsso sull’esercizio di un’assicurazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 LVAMal; g. una violazione delle disposizioni sulla garanzia di un’attività irreprensibile, sulla gestione dei rischi e sulla revisione; h. una situazione finanziaria a rischio;
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i. provvedimenti conservativi di cui all’articolo 38 LVAMal; j. una violazione delle disposizioni in materia di vigilanza. 2 L’autorità di vigilanza e la FINMA possono coordinare le loro attività di vigilanza anche nel quadro di un regolare scambio di informazioni sui soggetti giuridici sotto- posti alla loro vigilanza.
Art. 63 Notifica di eventi di grande importanza Sono considerati eventi di grande importanza ai sensi dell’articolo 35 capoverso 3 LVAMal in particolare i seguenti eventi: a. le condizioni di cui all’articolo 5 LVAMal non sono più soddisfatte; b. le riserve sono inferiori all’ammontare minimo secondo l’articolo 11 o gli accantonamenti sono inferiori al fabbisogno secondo l’articolo 14; c. è stato commesso un reato che può avere un influsso notevole sull’assi- curatore.
Art. 64 Situazione finanziaria a rischio 1 La situazione finanziaria di un assicuratore è a rischio secondo l’articolo 38 capoverso 3 LVAMal quando si deve presumere che, senza l’adozione di provvedi- menti di cui all’articolo 38 capoverso 2 lettere g e h LVAMal, l’assicuratore non riuscirebbe a rispettare i requisiti legali per più di due anni. 2 Per valutare se la situazione finanziaria di un assicuratore è a rischio, l’autorità di vigilanza verifica in particolare se: a. l’assicuratore registra una notevole perdita finanziaria; b. i termini per la realizzazione degli investimenti non consentono un apporto di liquidità sufficiente; c. l’assicuratore registra un massiccio aumento di nuovi assicurati; d. la struttura dell’effettivo degli assicurati è peggiorata.
Art. 65 Trasferimento dell’effettivo degli assicurati 1 L’autorità di vigilanza può adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il trasferimento dell’effettivo degli assicurati di un assicuratore a un altro assicuratore. 2 Al momento di scegliere l’assicuratore che riprenderà interamente o parzialmente l’effettivo degli assicurati di un altro assicuratore, l’autorità di vigilanza presta attenzione affinché tale ripresa sia finanziariamente e istituzionalmente sostenibile per il nuovo assicuratore. Essa non è obbligata a tenere conto della situazione con- correnziale degli assicuratori.
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Art. 66 Verifica delle transazioni tra l’assicuratore e altre imprese Se l’autorità di vigilanza verifica una transazione ai sensi dell’articolo 44 capover- so 1 LVAMal, essa controlla se tale transazione è stata effettuata alle condizioni di mercato usuali. Sono considerate condizioni di mercato usuali le condizioni alle quali sarebbero state ugualmente effettuate transazioni con un terzo indipendente.
Capitolo 7: Istituzione comune
Art. 67 Gestione aziendale e ufficio di revisione esterno Gli articoli 36–39 e 52–54 si applicano per analogia all’istituzione comune.
Art. 68 Ammontare del fondo per i casi d’insolvenza Il consiglio di fondazione dell’istituzione comune fissa l’ammontare del fondo per i casi d’insolvenza in funzione dei rischi che devono essere interamente coperti da tale fondo. Prima di prendere una decisione, invita l’autorità di vigilanza a esprimere il proprio parere.
Art. 69 Investimento dei mezzi del fondo per i casi d’insolvenza
1 L’investimento dei mezzi è retto dal regolamento di investimento emanato dal
consiglio di fondazione dell’istituzione comune.
2 Il reddito del capitale va a beneficio del fondo per i casi d’insolvenza.
3 Le modifiche del regolamento di investimento devono essere previamente sotto-
poste all’autorità di vigilanza.
Capitolo 8: Autorità di vigilanza
Art. 70 Vigilanza sull’istituzione comune 1 L’autorità di vigilanza verifica la situazione finanziaria dell’istituzione comune e veglia affinché quest’ultima svolga i compiti conferitile conformemente alla legge. 2 Gli articoli 34 e 35 capoverso 3 LVAMal si applicano per analogia all’istituzione comune.
Art. 71 Informazione del pubblico L’autorità di vigilanza rende pubbliche le informazioni seguenti: a. un elenco degli assicuratori autorizzati a esercitare l’assicurazione sociale malattie, indicandone la forma giuridica, la sede, il raggio d’attività territo- riale, l’effettivo degli assicurati e il gruppo assicurativo al quale apparten- gono;
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b. un elenco dei riassicuratori autorizzati a esercitare la riassicurazione nell’assicurazione sociale malattie, indicandone la forma giuridica, la sede e il gruppo assicurativo al quale appartengono; c. le tariffe dei premi da essa approvati e la durata di validità dell’appro- vazione; d. in caso di premi incassati in eccesso, l’importo della compensazione appro- vata secondo l’articolo 17 LVAMal.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 72 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 73 Disposizioni transitorie
1 Agli assicuratori che non hanno alcun assicurato per un periodo di due anni
dall’entrata in vigore della presente ordinanza viene ritirata l’autorizzazione a eserci- tare l’assicurazione sociale malattie. L’autorità di vigilanza dispone la revoca della vigilanza con una decisione. 2 La documentazione di cui all’articolo 41 deve essere presentata all’autorità di vigilanza la prima volta due mesi prima del termine di cui all’articolo 59 capover- so 1 LVAMal. 3 Le indicazioni di cui all’articolo 38 devono essere presentate all’autorità di vi- gilanza la prima volta due mesi prima del termine di cui all’articolo 59 capoverso 2 LVAMal. 4 L’assicuratore provvede affinché, entro un anno dall’entrata in vigore della presen- te ordinanza, le sue riserve raggiungano l’ammontare minimo di cui all’articolo 11. 5 Prima del termine di cui al capoverso 4, gli assicuratori le cui riserve non rag- giungono l’ammontare minimo devono disporre di: a. riserve di sicurezza secondo l’articolo 78 capoverso 4 OAMal17 nella ver- sione del 26 aprile 200618; e b. una riassicurazione, se assicurano meno di 50 000 persone nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 6 L’assicuratore rende noto il regolamento di investimento all’autorità di vigilanza entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 7 Egli investe il suo patrimonio conformemente agli articoli 43–48 entro la chiusura del secondo esercizio dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
17 RS 832.102 18 RU 2006 1717
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8 Egli comunica all’autorità di vigilanza gli investimenti di cui all’articolo 46 capoverso 1 lettera b esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza entro due anni da tale data.
Art. 74 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 72)
Modifica di altri atti normativi
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 22 agosto 200719 sui revisori
Art. 21 Abilitazioni fondate su leggi speciali 1 Per stabilire e valutare le condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali, le altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell’articolo 22 LSR si basano sulle abilitazioni concesse dall’autorità di sorveglianza. Se l’autorità di sorveglianza revoca un’abilitazione, anche le altre autorità di sorveglianza svizzere revocano l’abilitazione speciale da loro concessa. 2 Le altre autorità di sorveglianza svizzere iscrivono, modificano e cancellano diret- tamente online nel registro dell’autorità di sorveglianza l’abilitazione concessa secondo una legge speciale a persone e imprese. L’autorità di sorveglianza regola i dettagli dell’accesso al registro in un’ordinanza. 3 Le altre autorità di sorveglianza svizzere e l’autorità di sorveglianza si comunicano reciprocamente la revoca a tempo determinato o indeterminato e ogni altra modifica di un’abilitazione.
Art. 26 cpv. 1 1 L’autorità di sorveglianza e le altre autorità di sorveglianza svizzere possono concedersi reciprocamente l’accesso elettronico alle domande di abilitazione, alla relativa documentazione e agli altri atti.
Art. 32 cpv. 3 3 Può effettuare i controlli in comune con altre autorità di sorveglianza svizzere.
2. Ordinanza del 14 novembre 200820 sui dati ASR
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’accesso elettronico a dati non accessibili al pub- blico (art. 26 cpv. 1 OSRev) da parte di altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell’articolo 22 della legge del 16 dicembre 200521 sui revisori (LSR).
19 RS 221.302.3 20 RS 221.302.32 21 RS 221.302
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Art. 4 cpv. 1 e 3 1 Le altre autorità di sorveglianza svizzere possono presentare all’autorità di sorve- glianza una domanda di accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico. 3 Le altre autorità di sorveglianza svizzere devono inoltre soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dall’autorità di sorveglianza e sostenere i costi per la predisposizione dell’accesso elettronico.
Art. 5 cpv. 1 1 Le altre autorità di sorveglianza svizzere designano due persone alle quali inten- dono garantire l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico.
Titolo dell’allegato Catalogo dei dati non accessibili al pubblico ai quali le altre autorità di sorveglianza svizzere possono ottenere l’accesso elettronico
3. Ordinanza del 27 giugno 199522 sull’assicurazione malattie
Abrogati
Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e g, nonché cpv. 2
1 I dati che devono essere comunicati dagli assicuratori conformemente all’arti-
colo 35 capoverso 2 della legge del 26 settembre 201423 sulla vigilanza sull’assicu- razione malattie (LVAMal) servono a: a. verificare l’applicazione uniforme della legge e della LVAMal; g. analizzare gli effetti della legge e della LVAMal e predisporre le basi deci- sionali per le modifiche della legge e della sua relativa esecuzione che si rendessero necessarie. 2 L’UFSP provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile. Per ridurre tale aggravio può, previa anonimizzazione dei dati, collegare questi ultimi con altre fonti di dati. Mette a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LVAMal e della legge i risultati delle rile- vazioni.
Abrogato
22 RS 832.102 23 RS 832.12
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Art. 31 frase introduttiva I risultati delle rilevazioni effettuate dell’Ufficio federale di statistica in virtù dell’articolo 59a della legge e dall’UFSP in virtù dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 200624 sulle professioni mediche, sono pubblicati da quest’ultimo in modo da fornire segnatamente i dati e le informazioni seguenti sull’assicurazione sociale malattie secondo i fornitori di prestazioni o le categorie di fornitori di presta- zioni:
Art. 33 frase introduttiva Sentita la commissione competente, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa:
1 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77 capo- verso 4 e 104a capoverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamen- tali nell’assicurazione malattie tenendo conto degli aspetti etici nell’ambito della designazione delle prestazioni.
1 La Commissione federale dei medicamenti consiglia l’UFSP in merito alla stesura dell’elenco delle specialità ai sensi dell’articolo 34. Consiglia inoltre il DFI riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77 capoverso 4 e 104a capoverso 4.
1 La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi ai sensi dell’articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell’importo del rimborso dei mezzi e degli apparecchi di cui all’articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77 capoverso 4 e 104a capoverso 4.
Art. 78–88 Abrogati
1 Un effettivo è considerato molto piccolo secondo l’articolo 61 capoverso 2 della legge, quando i costi di un singolo assicurato hanno un influsso notevole sui premi
24 RS 811.11
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degli assicurati dell’effettivo, segnatamente quando quest’ultimo conta meno di 300 assicurati. 1bis Un assicuratore che inizia la sua attività o che estende il suo raggio d’attività territoriale fissa per gli effettivi molto piccoli il suo premio in modo che non sia inferiore a un determinato importo minimo. 1ter L’importo minimo di cui al capoverso 1bis corrisponde alla media di tutti i premi dell’anno in corso per la regione di premio e il gruppo di età interessati. L’UFSP comunica questo importo agli assicurati ogni anno.
Art. 91b Procedura per la definizione delle regioni di premio 1 Il DFI verifica periodicamente se le regioni di premio sono ancora appropriate. I Cantoni possono proporre una modifica o una riduzione delle regioni di premio per il rispettivo territorio.
2 Il DFI consulta i Cantoni prima di modificare le regioni di premio.
3 In caso di aggregazioni di comuni, il Cantone presenta al DFI una proposta in
merito alla regione di premio alla quale attribuire il nuovo comune.
Abrogati
4. Ordinanza del 12 settembre 201425 sulla correzione dei premi
Art. 5 cpv. 4
4 L’assicuratore che non sottopone all’UFSP una domanda di approvazione del
supplemento di premio unico deve dimostrare che disporrà ancora di riserve suffi- cienti ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 201526 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal) dopo aver versato il suo con- tributo al fondo conformemente all’articolo 106a capoverso 1 LAMal. La prova deve essere presentata conformemente all’articolo 12 capoverso 3 OVAMal.
5. Ordinanza del 7 novembre 200727 concernente il sussidio della
Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
4bis In caso di una compensazione dei premi incassati in eccesso ai sensi dell’arti- colo 17 della legge del 26 settembre 201428 sulla vigilanza sull’assicurazione malat-
25 RS 832.107.21 26 RS 832.121 27 RS 832.112.4 28 RS 832.12
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tie (LVAMal), l’UFSP deduce il 7,5 per cento dalla quota cantonale calcolata secon- do il capoverso 4. Il Dipartimento federale dell’interno può stabilire come calcolare la deduzione.
6. Ordinanza del 9 novembre 200529 sulla sorveglianza
Art. 5a Assicurazioni complementari delle casse malati Le casse malati di cui all’articolo 2 della legge del 26 settembre 201430 sulla vigi- lanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) possono esercitare assicurazioni com- plementari di cui all’articolo 2 capoverso 2 LVAMal non appena la FINMA rilascia loro l’autorizzazione di cui all’articolo 3 LSA.
Art. 160a Coordinamento tra le autorità di sorveglianza 1 La FINMA e l’autorità di sorveglianza ai sensi della LVAMal31 coordinano le loro attività di sorveglianza quando l’esercizio di un’assicurazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 LVAMal ha o può avere un influsso sull’assicurazione sociale malattie. Tale influsso è dato segnatamente nel caso di: a. fondi propri insufficienti; b. accantonamenti insufficienti; c. una violazione delle disposizioni sul patrimonio vincolato; d. trasferimento del portafoglio secondo gli articoli 51 capoverso 2 lettera d e 62 LSA; e. una modifica della struttura giuridica della società o del gruppo assicurativo, o una partecipazione secondo l’articolo 21 LSA; f. qualsiasi reato che può avere un influsso sull’esercizio dell’assicurazione sociale malattie; g. una violazione delle disposizioni sulla garanzia di un’attività irreprensibile, sulla gestione dei rischi e sulla revisione; h. una situazione finanziaria a rischio; i. provvedimenti conservativi di cui all’articolo 51 LSA; j. una violazione delle disposizioni in materia di sorveglianza. 2 La FINMA e l’autorità di sorveglianza di cui al capoverso 1 possono coordinare le loro attività di sorveglianza anche nel quadro di un regolare scambio di informazioni sui soggetti giuridici sottoposti alla loro sorveglianza.
29 RS 961.011 30 RS 832.12 31 RS 832.12
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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