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AS 2015 5201

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

del 18 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e

32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali;

visti gli articoli 32 capoverso 1 e 37 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a. all’importazione e al transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Paesi; b. all’importazione e al transito di pesci vivi e sperma, ovuli ed embrioni ani- mali dall’Islanda e all’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda. 2 Essa si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da com- pagnia per quanto non sia applicabile l’ordinanza del 28 novembre 20145 concernen- te l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia. 3 Essa non si applica al transito di derrate alimentari di origine animale nel traffico aereo internazionale destinate alla ristorazione di bordo e il cui trasporto prosegue a bordo dello stesso aeromobile.

RS 916.443.10

2015-1237 5201

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Art. 2 Applicabilità ad altri possibili vettori di agenti epizootici 1 Ai potenziali vettori di agenti epizootici diversi dagli animali e dai prodotti animali quali paglia e fieno si applicano le disposizioni valide per i prodotti animali, purché siano previste condizioni d’importazione e di transito armonizzate dell’Unione europea (UE) per tali vettori (art. 5 cpv. 1 e 2 e 38 cpv. 2). 2 In singoli casi, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può assoggettare altri potenziali vettori di agenti epizootici alla presente ordinanza.

Art. 3 Diritto applicabile 1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie (OFE) e l’ordinanza del 23 novembre 20057 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

2 Sono fatti salvi in particolare i seguenti atti normativi:

a. ordinanza del 23 aprile 20088 sulla protezione degli animali (OPAn); b. ordinanza del 4 settembre 20139 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); b. Paesi terzi: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Nor- vegia; c. prodotti animali:

1. derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate

alimentari di origine animale,

2. sottoprodotti di origine animale,

3. sperma, ovuli ed embrioni animali che non sono sottoprodotti di origine

animale; d. sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale, resti alimentari, ovuli, embrioni e sperma di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare;

6 RS 916.401 7 RS 817.02 8 RS 455.1 9 RS 453.0

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e. certificato sanitario: documento che attesta la provenienza di una partita nonché l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari; f. DVCE: documento veterinario comune di entrata secondo il regolamento (CE) n. 282/200410 nonché il regolamento (CE) n. 136/200411; g. TRACES: sistema informatico veterinario conforme alla decisione h. partita: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di origine, destinati alla stessa azienda di destinazione e che possono figurare sullo stesso DVCE; i. lettera o pacco: partita secondo l’articolo 2 lettera c o d della legge del 17 dicembre 201013 sulle poste; j. importazione: introduzione permanente o temporanea di animali e prodotti animali nel territorio d’importazione, ad eccezione dei trasporti a scopo di transito secondo l’articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200514 sulle dogane (LD); k. importatore: persona fisica o giuridica responsabile di un’importazione, definita come importatore in un eventuale DVCE; l. persona soggetta all’obbligo di dichiarazione: persona secondo l’articolo 26 LD; m. impresa che presta servizi di sdoganamento: impresa che, su incarico degli esercenti di aeroporti, garantisce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione (handling agent); n. azienda di destinazione: azienda nel luogo in cui devono essere trasportati gli animali o i prodotti animali, definita come azienda di destinazione in un eventuale DVCE;

10 Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/2004, GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17. 11 Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comu- nità sui prodotti importati da paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014, GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11. 12 Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’introduzione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE, GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE, GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29. 13 RS 783.0 14 RS 631.0

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o. posto d’ispezione frontaliero: struttura in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine; p. esportatore: persona fisica o giuridica responsabile dell’esportazione.

Capitolo 2: Importazione Sezione 1: Condizioni

Art. 5 Principio

1 Perl’importazione di animali e prodotti animali si applicano le condizioni

d’importazione armonizzate dell’UE, segnatamente per quanto concerne: a. i Paesi, le regioni e le aziende da cui è autorizzata l’importazione di animali e prodotti animali; b. i requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari; c. i necessari documenti di accompagnamento; d. le misure di quarantena prescritte; e. le misure cautelative da adottare temporaneamente; 2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa gli atti normativi determinanti dell’UE. 3 Per gli animali e i prodotti animali elencati in seguito, il DFI stabilisce inoltre le ulteriori garanzie sanitarie da fornire in aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle condizioni d’importazione armonizzate dell’UE, nonché le condizioni alle quali tali garanzie vengono riconosciute: a. animali della specie bovina; b. animali della specie suina; c. gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Stru- thioniformes), nonché le uova da cova di questi uccelli. 4 Per gli animali e i prodotti animali per cui non esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE, l’USAV può stabilire o decidere nel singolo caso condizioni d’importazione concernenti le epizoozie, le norme di protezione degli animali e l’igiene delle derrate alimentari. A tal fine può effettuare un’analisi dei rischi nel Paese di provenienza. 5 In caso di elevati rischi di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari, l’USAV può stabilire condizioni supplementari o vietare l’importazione. 6 Sono fatte salve le misure emanate dall’USAV in virtù dell’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE volte a impedire la propagazione di un’epizoozia.

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Art. 6 Condizione di importazione in caso di prescrizione di quarantena Gli animali per i quali è stata prescritta una quarantena dopo l’importazione possono essere importati soltanto previa autorizzazione della stazione di quarantena da parte del veterinario cantonale competente.

Art. 7 Animali soggetti a oneri particolari I seguenti animali possono essere importati agli scopi sotto indicati soltanto qualora siano trasportati in un’azienda di destinazione autorizzata dalle autorità cantonali competenti per lo scopo corrispondente: a. primati, predatori (Carnivora), marsupiali australasiani carnivori (Dasyuro- morphia), leporidi (Lagomorpha) e api (Apiformes), per scopi formativi, espositivi e di ricerca nonché per la conservazione della specie; b. pesci, per scopi di ricerca.

Art. 8 Prodotti animali soggetti a oneri particolari 1 I seguenti prodotti animali possono essere importati soltanto qualora siano traspor- tati in un’azienda di destinazione che dispone di una corrispondente autorizzazione cantonale: a. prodotti animali per i quali esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE e per i quali, in base a tali condizioni, sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari; b. reimportazioni (art. 11); c. selvaggina di pelo con la pelle e selvaggina di piuma non spennata (art. 32).

2 Si applicano gli oneri particolari di cui agli articoli 29 capoverso 1 e 75.

3 Il DFI designa i prodotti di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 9 Condizioni derogatorie per l’importazione di determinate varietà di carne bovina da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali

1 La carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 e

0202.3091, proveniente da Paesi in cui l’impiego di sostanze ormonali per accresce- re le prestazioni degli animali non è vietato, può essere importata nel territorio doganale svizzero in assenza di un certificato sanitario riconosciuto dall’UE, se: a. proviene da un’azienda da cui è consentita l’importazione di carne bovina nell’UE; b. è importata direttamente in Svizzera per via aerea; c. è accompagnata da un certificato sanitario valido per l’importazione in Sviz- zera; d. è destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero; e

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e. vi è un vincolo d’impiego da parte dell’importatore e degli acquirenti suc- cessivi di cui al capoverso 2. 2 L’importatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all’Amministrazione federale delle dogane (AFD), con un vincolo d’impiego, di: a. tenere una contabilità delle merci; b. indicare nei documenti di vendita e fornitura, a ogni cessione di carne bovi- na, che quest’ultima può essere destinata esclusivamente al consumo nel ter- ritorio doganale svizzero (riserva d’impiego); e c. rispettare i requisiti di dichiarazione e di trasformazione di cui all’arti- colo 30. 3 La procedura di cui al capoverso 2 e i controlli sono retti per analogia dalle dispo- sizioni emanate in virtù della LD15 e dell’ordinanza del 1° novembre 200616 sulle dogane. 4 Le condizioni derogatorie non si applicano ai preparati e ai prodotti a base di carne bovina.

Art. 10 Dichiarazione di carne bovina di cui all’articolo 9

1 La carne bovina di cui all’articolo 9 al momento dell’importazione deve essere

dichiarata per quanto concerne l’eventuale impiego di sostanze ormonali per accre- scere le prestazioni degli animali, indicando tale menzione sull’imballaggio più esterno conformemente all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre

200317 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr).

2 La dichiarazione deve figurare in una delle lingue ufficiali o in inglese. La forma della dichiarazione deve essere conforme all’articolo 5 ODAgr.

Art. 11 Reimportazione delle partite respinte 1 I prodotti animali che, successivamente all’esportazione, sono respinti da un Paese terzo possono essere reimportati soltanto qualora presentino un certificato, in origi- nale o in copia autenticata, rilasciato dall’autorità che ha respinto la partita, in cui si motiva il respingimento e si conferma che: a. durante l’immagazzinamento sono stati rispettati i requisiti imposti dalla legislazione sulle derrate alimentari; b. non si è verificato in alcun momento il pericolo di una contaminazione incrociata; c. la partita non è stata manipolata in alcun modo.

15 RS 631.0 16 RS 631.01 17 RS 916.51

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2 Qualora i prodotti animali siano conservati in contenitori sigillati e la sigillatura sia intatta, la conferma di cui al capoverso 1 lettera c non è necessaria. 3I prodotti animali reimportati possono essere ritrasportati solo nell’azienda di provenienza indicata sul certificato d’esportazione.

Art. 12 Campioni commerciali e campioni da analizzare 1 Per l’importazione di prodotti animali che non soddisfano le condizioni d’importa- zione armonizzate dell’UE, l’USAV può rilasciare un’autorizzazione qualora sia previsto l’utilizzo di prodotti animali per: a. campioni commerciali destinati a esposizioni; oppure b. campioni per studi particolari o analisi. 2 I prodotti animali possono essere utilizzati soltanto allo scopo stabilito nell’auto- rizzazione. È vietato il loro utilizzo per l’alimentazione umana. 3 Una volta soddisfatto lo scopo di utilizzo, i prodotti animali devono essere riespor- tati nel loro Paese di provenienza oppure eliminati conformemente all’ordinanza del 25 maggio 201118 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

Art. 13 Importazione di prodotti animali nel traffico turistico 1 Il DFI stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato.

2 L’USAV provvede a informare i viaggiatori.

Art. 14 Lettere e pacchi destinati a privati Alle lettere e ai pacchi contenenti derrate alimentari di origine animale o una parte di derrate alimentari di origine animale, spediti da Paesi terzi a privati domiciliati nel territorio d’importazione e destinati al consumo privato, si applica per analogia l’articolo 13 capoverso 1.

Sezione 2: Obbligo del controllo veterinario di confine

Art. 15 Principio 1 Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione.

2 Non sono soggetti al controllo veterinario di confine:

18 RS 916.441.22

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a. animali e prodotti animali di cui al capoverso 1 che sono già stati sottoposti a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia; b. prodotti animali di cui al capoverso 1 importati conformemente agli articoli

13 e 14.

Art. 16 Posti adibiti all’importazione di partite soggette al controllo veterinario di confine 1 Le partite che al momento dell’importazione devono essere sottoposte a un control- lo veterinario di confine (partite soggette al controllo veterinario di confine) possono essere importate solo per via aerea e attraverso i posti d’ispezione frontalieri autoriz- zati per i rispettivi animali o prodotti animali.

2 L’allegato 11 dell’Accordo agricolo stabilisce:

a. i posti d’ispezione frontalieri autorizzati; b. le categorie di animali e prodotti animali che possono essere importate e i posti d’ispezione frontalieri abilitati a effettuare tali importazioni.

3 L’USAV pubblica in Internet le informazioni di cui al capoverso 2.

Sezione 3: Registrazione e notifica preventiva

Art. 17 Registrazione in TRACES 1 Chiunque in caso di importazione di partite soggette al controllo veterinario di confine intenda figurare come azienda di destinazione, importatore o persona sog- getta all’obbligo di dichiarazione, deve in precedenza registrarsi in TRACES. 2 Le persone fisiche o giuridiche che intendono registrarsi come azienda di destina- zione devono richiedere tale registrazione all’autorità cantonale competente. In TRACES esse vengono classificate sia come «azienda di destinazione» sia come «importatore». 3 Le persone fisiche o giuridiche che intendono registrarsi come importatori o perso- ne soggette all’obbligo di dichiarazione devono richiedere tale registrazione all’USAV. In TRACES esse vengono classificate rispettivamente come «importato- re» e «persona soggetta all’obbligo di dichiarazione».

4 I cambiamenti d’indirizzo devono essere immediatamente comunicati all’autorità

competente. 5 Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell’USAV. 6 In caso di importazione di una partita soggetta al controllo veterinario di confine, l’importatore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e l’azienda di destina- zione devono essere registrati e classificati come tali in TRACES.

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7 L’importatore e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro stessi o su loro incarico e possono modificare i dati da loro inseriti fino al controllo delle partite.

Art. 18 Notifica preventiva al servizio veterinario di confine 1 Le partite soggette al controllo veterinario di confine devono essere notificate prima del loro arrivo al servizio veterinario di confine.

2 A tale scopo, la parte 1 del DVCE va compilata in TRACES e trasmessa, firmata,

al rispettivo posto d’ispezione frontaliero. 3 L’importatore è responsabile della notifica preventiva. Egli può affidare tale com- pito a una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

4 La notifica preventiva deve essere effettuata al più tardi:

a. per gli animali, un giorno lavorativo prima dell’atterraggio dell’aeromobile; b. per i prodotti animali, al momento dell’atterraggio dell’aeromobile. 5 Sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine trasportati dalla Posta svizzera o del Liechtenstein.

Art. 19 Notifica preventiva al veterinario cantonale Le seguenti partite di animali e prodotti animali devono essere notificate al veterina- rio cantonale almeno dieci giorni prima dell’importazione: a. sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina; b. animali ad unghia fessa nonché gallinacei, palmipedi e struzioniformi; c. api mellifere europee (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.).

Sezione 4: Identificazione e certificati sanitari

Art. 20 Identificazione dell’imballaggio esterno dei prodotti animali 1 Al momento dell’importazione, l’imballaggio più esterno delle partite di prodotti animali deve recare un marchio di identificazione conforme alle prescrizioni dell’UE.

2 Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell’UE.

Art. 21 Certificati sanitari 1 I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Essi devono essere allegati in originale alla partita.

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2 I certificati sanitari devono essere firmati dall’autorità competente. Là dove previ- sto, i certificati possono essere firmati anche da una persona abilitata della società autorizzata alla loro emissione.

3 Il DFI stabilisce gli ulteriori requisiti formali dei certificati sanitari.

Sezione 5: Trasporto

Art. 22 Igiene 1 I mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati. 2 Dopo il trasporto, la paglia e gli altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d’imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere portati immediatamente all’incenerimento in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti autorizzato dal Cantone.

Art. 23 Temperature 1 Per tutta la durata del trasporto di prodotti animali devono essere rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario. 2 Nei veicoli e nei depositi la temperatura interna deve essere conforme ai livelli di temperatura indicati. 3 Negli aeromobili occorre garantire, mediante provvedimenti tecnici, che la partita sia conservata a una temperatura conforme ai livelli di temperatura indicati e che non sia interrotta la catena del freddo. 4 Le partite per cui il certificato sanitario prevede un trasporto a livello di temperatu- ra ambiente possono anche essere conservate o trasportate refrigerate.

Sezione 6: Controllo, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale

Art. 24 Presentazione al controllo veterinario di confine 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare le partite soggette al controllo veterinario di confine al servizio veterinario di confine per il controllo, attenendosi alle istruzioni dello stesso.

2 Essa deve, immediatamente dopo l’atterraggio dell’aeromobile:

a. trasferire gli animali e i prodotti animali negli appositi locali del posto d’ispezione frontaliero; b. consegnare al servizio veterinario di confine i necessari documenti di ac- compagnamento.

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3 I controlli veterinari di confine si svolgono esclusivamente durante gli orari di apertura del posto d’ispezione frontaliero. Se il controllo non può essere effettuato il giorno dell’atterraggio dell’aeromobile, la partita resta in aeroporto. 4 Per le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine trasportati dalla Posta svizzera o del Liechtenstein, l’USAV può, in casi motivati, autorizzare proce- dure in deroga al capoverso 2, purché sia accertato che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizoozie.

Art. 25 Partite sotto custodia dell’ufficio doganale 1 Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve: a. conservare una copia del DVCE; b. registrare la data di arrivo della partita all’ufficio doganale; e c. registrare la data dell’imposizione doganale. 2 Se l’imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all’obbligo di dichia- razione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DVCE e, per ogni frazione di partita, registrare la data dell’imposizione doganale e la quantità o il peso verificati. 3 Le copie autenticate del DVCE vanno richieste al servizio veterinario di confine.

Art. 26 Deposito doganale e deposito franco doganale 1 Le partite soggette al controllo veterinario di confine possono essere immagazzi- nate nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali del territorio d’importazione soltanto se sono state sottoposte a un controllo veterinario di confine completo e rilasciate. 2 Per attestare l’avvenuto controllo occorre presentare all’ufficio doganale compe- tente, al momento dell’immagazzinamento, il DVCE debitamente compilato dal posto d’ispezione frontaliero corrispondente.

3 Queste partite immagazzinate possono essere successivamente immesse in libera

pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine.

Sezione 7: Proseguimento del trasporto fino a destinazione

Art. 27 Condizioni di trasporto 1 Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati nell’azienda di destinazione seguendo l’itinerario più diretto.

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2 Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere portati all’azienda di destinazione o, se prescritto dalle condizioni d’importazione, posti in quarantena seguendo l’itinerario più diretto e senza essere trasbordati. 3 Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioni- formi, non possono essere caricati altri animali.

Art. 28 Documenti di accompagnamento 1 I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione: a. il DVCE; b. copie autenticate dei certificati sanitari. 2 Gli animali da allevamento della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina devono inoltre essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo gli articoli 27 e 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 201219 sull’allevamento di animali.

3 I documenti di accompagnamento di cui al capoverso 1 devono essere conservati

dall’azienda di destinazione per tre anni dall’arrivo della partita.

Art. 29 Obblighi di notifica dell’azienda di destinazione 1 L’azienda di destinazione deve notificare all’autorità cantonale competente l’arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8 entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d’ispezione frontaliero. Se l’azienda contravviene a tale obbligo, l’autorità cantonale può revocarle l’autorizza- zione. 2 L’azienda di destinazione deve notificare al veterinario cantonale entro 24 ore l’arrivo dei seguenti animali e prodotti animali: a. sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina; b. animali ad unghia fessa nonché gallinacei, palmipedi e struzioniformi; c. api mellifere europee e bombi.

Art. 30 Carne bovina di cui all’articolo 9 1 Per la carne bovina di cui all’articolo 9, al più tardi nell’azienda di destinazione si deve apporre su ogni imballaggio contenente carne la dichiarazione secondo gli articoli 3 e 5 ODAgr20 in una delle lingue ufficiali.

2 A ogni cessione della carne bovina, nei documenti di vendita e fornitura deve

essere indicata la riserva d’impiego di cui all’articolo 9 capoverso 2. Il DFI stabili- sce i requisiti della riserva d’impiego.

19 RS 916.310 20 RS 916.51

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3 Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione della carne bovina possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da parte di aziende di vendita al dettaglio. Esse devono recare la dichiarazione di cui al capoverso 1.

4 La carne bovina può essere trasformata in preparati e prodotti a base di carne

soltanto se tali prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Essi devono recare la dichiarazione di cui al capoverso 1. 5 Le parti e le sezioni di carne bovina non utilizzate secondo i capoversi 3 e 4 devo- no essere eliminate come materiale della categoria 3 conformemente all’OESA 21.

Art. 31 Bestiame da macello Il bestiame da macello può essere introdotto soltanto in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera k dell’ordinanza del 23 novembre 200522 concernente la ma- cellazione e il controllo delle carni (OMCC).

Art. 32 Selvaggina di pelo e selvaggina di piuma La selvaggina di pelo con la pelle e la selvaggina di piuma non spennata possono essere portate esclusivamente in un macello ai sensi dell’OMCC23. La loro trasfor- mazione successiva deve essere sorvegliata secondo le disposizioni della legisla- zione sulle derrate alimentari: a. in azienda, nel quadro dell’autocontrollo; b. dall’autorità cantonale competente, nel quadro della sorveglianza ufficiale.

Sezione 8: Obblighi delle persone interessate

Art. 33 Importatore 1 L’importatore è responsabile del rispetto dei requisiti in materia di polizia sanitaria e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento. 2 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, e in particolare di partite importate in transito attraverso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia senza un controllo veterinario di confine completo, l’importatore deve informare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo. 3 In caso di prodotti animali, l’importatore deve notificare alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 23).

21 RS 916.441.22 22 RS 817.190 23 RS 817.190

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4 L’importatore deve fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoga- namento le informazioni e i documenti necessari. Egli può anche incaricare un’impresa di spedizione di fornirglieli in tempo utile. 5 In caso di lettere e pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, all’impor- tatore spetta la responsabilità di contrassegnare la partita in modo tale che sia rico- noscibile dall’impresa di spedizione come soggetta al controllo veterinario di confi- ne, tranne nel caso in cui l’impresa di spedizione si avvalga delle prestazioni di un’impresa che presta servizi di sdoganamento.

Art. 34 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione Oltre ad adempiere agli altri obblighi stabiliti nella presente ordinanza, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve: a. coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da con- trollare secondo le sue disposizioni e riprendendone possesso al termine; e b. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine alle persone com- petenti.

Art. 35 Imprese che prestano servizi di sdoganamento 1 Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone sogget- te all’obbligo di dichiarazione. 2 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, esse devono fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti necessari. 3 Su richiesta, esse devono fornire al servizio veterinario di confine i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea e altri documenti. 1 Devono trasferire gli animali e i prodotti animali che giungono in aeroporto al di fuori degli orari di apertura del posto d’ispezione frontaliero nei locali del servizio veterinario di confine adibiti per simili casi. 4 Devono garantire che gli animali siano curati durante la loro permanenza in aero- porto. 5 Per le imprese che prestano servizi di sdoganamento di animali vivi valgono per analogia i requisiti applicabili alle pensioni per animali fissati nella legislazione sulla protezione degli animali, in particolare gli articoli 101–102 OPAn24.

Art. 36 Esercenti degli aeroporti 1 Gli esercenti degli aeroporti devono notificare all’USAV le imprese che prestano servizi di sdoganamento da loro incaricate. Eventuali modifiche devono essere comunicate senza indugio all’USAV.

24 RS 455.1

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2 Essi devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoga- namento sugli obblighi di cui all’articolo 35.

Art. 37 Compagnie aeree Spetta alle compagnie aeree sincerarsi degli orari di apertura del posto d’ispezione frontaliero per il controllo veterinario di confine.

Capitolo 3: Transito

Art. 38 Principi

1 Per il transito di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell’UE,

l’Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE. Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE valgono le condizioni del Paese di destina- zione, purché queste ultime siano state comunicate alla Svizzera. 2 Per il transito verso Paesi terzi tramite gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni di transito armonizzate dell’UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dellʼUE. 3 Per il transito per via aerea direttamente da un Paese terzo a un Paese terzo si applicano le condizioni del Paese di destinazione. 4 Animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi dai quali l’importazione è vietata per ragioni di polizia sanitaria non possono essere fatte transitare.

Art. 39 Disposizioni per il transito Le seguenti disposizioni valide per l’importazione si applicano per analogia anche al transito: a. articolo 13 (importazione di prodotti animali nel traffico turistico) per i viaggiatori che lasciano la zona di transito dell’aeroporto; b. articoli 15 e 16 (obbligo del controllo veterinario di confine); c. articoli 17 e 18 capoversi 1–4 (registrazione e notifica preventiva); d. articoli 20 e 21 (identificazione e certificati sanitari); e. articoli 22 capoverso 1 e 23 (trasporto); f. articolo 24 (presentazione al controllo veterinario di confine); g. articolo 28 capoverso 1 (documenti di accompagnamento); h. articoli 33–37 (obblighi delle persone interessate).

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Art. 40 Notifica preventiva al servizio veterinario di confine 1 In caso di transito, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è responsabile per la notifica preventiva delle partite soggette al controllo veterinario di confine al servizio veterinario di confine. 2 Per il transito per via aerea direttamente da un Paese terzo e direttamente a un Paese terzo, il DVCE non deve essere compilato. L’USAV stabilisce le modalità secondo cui in questi casi deve essere effettuata la notifica preventiva. 3 Se durante il trasporto una partita deve essere trasbordata da un aeromobile a un altro, al momento della notifica preventiva è necessario anche indicare l’ora prevista del trasbordo.

Art. 41 Trasbordo in aeroporto 1 Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l’aeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro 12 ore senza lasciare l’area ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo. 2 Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede le 12 ore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve comunicarlo senza indugio al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso. 3 Se durante il transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia i prodotti animali restano in aeroporto più di 48 ore, deve essere effettuata una secon- da comunicazione. 4 All’interno dell’aeroporto gli animali e i prodotti animali non possono lasciare il perimetro delimitato dall’AFD, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto per via terrestre.

Art. 42 Depositi doganali, depositi franchi doganali e operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo 1 Alle partite di prodotti animali destinate a essere immagazzinate in una zona fran- ca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell’UE si applica l’articolo 12 della direttiva 97/78/CE25.

2 Alle partite di prodotti animali destinate a un operatore autorizzato secondo

l’articolo 13 paragrafo 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell’UE si applicano gli articoli 12 e 13 di tale direttiva.

25 Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

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Art. 43 Proseguimento del trasporto per via terrestre 1 Dopo il rilascio da parte del servizio veterinario di confine, le partite che prose- guono il trasporto per via terrestre devono essere trasferite al di fuori del territorio d’importazione seguendo l’itinerario più breve e il più rapidamente possibile. 2 Alle partite trasportate verso Paesi terzi si applicano inoltre i seguenti oneri parti- colari: a. le partite non possono essere né frazionate né trasbordate; b. il trasporto deve sottostare a controllo doganale; c. i prodotti animali devono essere trasportati in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità.

Art. 44 Documenti di accompagnamento 1 In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE e gli originali dei certificati sanitari devono accompagnare la partita fino al confine esterno dell’UE. 2 In caso di transito per via aerea direttamente da un Paese terzo e direttamente a un Paese terzo, non è necessario che il DVCE accompagni la partita.

Art. 45 Uscita dal territorio d’importazione 1 Le partite provenienti da Paesi terzi che giungono nel territorio d’importazione attraverso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia e poi transitano diret- tamente verso un altro Paese terzo devono lasciare il territorio d’importazione entro

30 giorni dal loro arrivo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia.

2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve notificare entro un giorno lavorativo l’uscita delle partite dal territorio d’importazione al servizio veterinario di confine, presentandogli il DVCE.

Art. 46 Obblighi delle persone interessate In caso di transito, le compagnie aeree che effettuano il trasporto della partita sono tenute a fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

Capitolo 4: Esportazione

Art. 47 Principio Possono essere unicamente esportati dal territorio d’importazione animali e prodotti animali che non comportano un rischio per la salute umana e animale.

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Art. 48 Obblighi dell’esportatore

1 L’esportatore è responsabile per:

a. la conformità delle partite alle norme vigenti; b. il rispetto delle condizioni d’importazione del Paese di destinazione; e c. il rispetto delle condizioni di transito di eventuali Paesi di transito. 2 L’esportatore è tenuto a informarsi presso l’autorità cantonale competente se per il Paese di destinazione esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall’USAV.

3 Se esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall’USAV,

l’esportatore è tenuto a procurarselo presso l’autorità cantonale competente, a com- pilarlo e a rispedirlo all’autorità summenzionata. 4 Se non esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall’USAV, l’esportatore deve informarsi sulle condizioni d’importazione vigenti nel Paese di destinazione, in particolare sui certificati sanitari necessari. Egli deve sottoporre all’autorità cantonale competente le condizioni d’importazione e il certificato sanita- rio da firmare.

Art. 49 Rilascio di certificati sanitari da parte delle autorità cantonali 1 Se il certificato sanitario da firmare corrisponde a un modello messo a disposizione dall’USAV, l’autorità cantonale competente vi appone la propria firma, purché sia garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte. 2 Se il certificato sanitario da firmare non corrisponde a un modello messo a disposi- zione dall’USAV, l’autorità cantonale competente lo trasmette all’USAV. Se quest’ultimo mette a disposizione il suddetto certificato come modello, l’autorità cantonale vi appone la propria firma conformemente al capoverso 1.

Art. 50 Messa a disposizione di modelli per certificati sanitari da parte dell’USAV 1 L’USAV esamina i certificati sanitari da firmare che gli sono stati trasmessi dalle autorità cantonali competenti. Qualora essi non contengano norme incompatibili con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sulle epizoozie, li mette a disposizione come modello. 2 Su richiesta del Paese di destinazione, l’USAV può anche mettere a disposizione modelli che contengono condizioni non previste nella legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari, in particolare: a. procedimenti divergenti di fabbricazione, controllo e identificazione; b. requisiti divergenti per i locali e le attrezzature; c. il controllo veterinario di aziende alimentari diverse da macelli e stabilimenti di sezionamento;

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d. lo svolgimento di analisi di laboratorio non autorizzate in Svizzera per l’accertamento di malattie. 3 I modelli di cui al capoverso 2 possono essere messi a disposizione soltanto se:

a. i prodotti animali non sono nocivi alla salute; b. le autorità competenti del Paese di destinazione hanno espressamente appro- vato le condizioni. 4 L’USAV può inoltre stabilire requisiti formali per i certificati sanitari. Esso può prescrivere misure per garantirne la rintracciabilità, in particolare l’utilizzo di carta di sicurezza e obblighi di notifica e contabili. Esso pubblica i requisiti formali e le misure per garantire la rintracciabilità sotto forma di direttive tecniche destinate alle autorità cantonali.

5 L’USAV può concludere con il Paese di destinazione un trattato sui certificati

sanitari e sulle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 51 Autorizzazione delle aziende esportatrici da parte delle autorità cantonali 1 Se il Paese di destinazione esige da un’azienda che sia ufficialmente autorizzata come azienda esportatrice, l’autorità cantonale competente mette in atto la procedura di autorizzazione su richiesta dell’azienda in questione. 2 L’autorizzazione come azienda esportatrice viene rilasciata se l’azienda soddisfa i requisiti della legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e altri eventuali requisiti previsti dalla legislazione del Paese di desti- nazione. 3 Le aziende autorizzate come aziende esportatrici devono essere controllate rego- larmente secondo le disposizioni del Paese di destinazione. 4 I controlli secondo le disposizioni del Paese di destinazione possono essere eseguiti contemporaneamente ai controlli a cui soggiacciono le aziende autorizzate secondo l’articolo 13 ODerr26. 5 L’autorità cantonale competente comunica all’USAV la lista delle autorizzazioni rilasciate. Quest’ultimo tiene un registro delle aziende esportatrici autorizzate.

Art. 52 Condizioni particolari per l’esportazione di sottoprodotti di origine animale 1 I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV: a. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OESA 27, eccet- tuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i cam-

26 RS 817.02 27 RS 916.441.22

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pioni commerciali e gli articoli da esposizione ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201128; b. i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell’articolo 7 OESA, eccettuati i prodotti di cui all’articolo 39 capoverso 3 OESA.

2 L’USAV rilascia l’autorizzazione se:

a. all’esportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria; b. l’azienda esportatrice garantisce il rispetto delle condizioni d’importazione del Paese di destinazione; c. l’azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine ani- male in Svizzera conformemente all’articolo 39 capoverso 2 OESA; e d. il Paese di destinazione ha approvato l’importazione dei sottoprodotti di ori- gine animale delle categorie 1 e 2. 3 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’USAV sottopone la domanda di esportazione al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione che provve- derebbe all’eliminazione secondo il capoverso 2 lettera c.

Art. 53 Disposizioni particolari per i dispositivi medici Se il Paese di destinazione richiede un controllo veterinario ufficiale per l’esporta- zione di dispositivi medici ai sensi all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 200029 sugli agenti terapeutici, si applicano gli articoli 47–51 e 105 della presente ordinanza.

Capitolo 5: Controlli Sezione 1: Svolgimento

Art. 54 Ufficio doganale 1 L’ufficio doganale garantisce che le partite soggette al controllo veterinario di confine lascino l’area ufficiale soltanto se: a. sono state rilasciate dal servizio veterinario di confine; e b. è garantito il pagamento delle tasse di cui all’articolo 103 capoverso 1 let- tera a.

28 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontie- ra; GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10. 29 RS 812.21

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2 Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8 vengono rilasciate dall’ufficio doganale imponendo all’azienda di destinazione, conformemente all’articolo 29 capoverso 1, l’onere di notificare l’arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d’ispezione frontaliero. 3 Nel caso di partite contenenti animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e stru- zioniformi che sono state sottoposte a un controllo veterinario di confine completo da parte di un posto d’ispezione frontaliero di uno Stato membro dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia, l’ufficio doganale verifica la presenza di un DVCE. L’ufficio doganale notifica all’autorità cantonale competente l’assenza di un DVCE.

Art. 55 Controlli veterinari di confine 1 Le partite soggette al controllo veterinario di confine vengono controllate presso il posto d’ispezione frontaliero dal servizio veterinario di confine. 2 Prima di controllare una partita, il servizio veterinario di confine verifica i dati riguardanti: a. la provenienza, segnatamente l’azienda di provenienza; b. l’azienda di destinazione; c. le contestazioni esistenti.

3 Il controllo di una partita deve comprendere i seguenti elementi:

a. un controllo documentale; b. un controllo d’identità; c. un controllo fisico.

Art. 56 Controllo documentale In un controllo documentale, il servizio veterinario di confine verifica la completez- za e la correttezza dei documenti e delle autorizzazioni che accompagnano la partita.

Art. 57 Controllo d’identità In un controllo d’identità, il servizio veterinario di confine verifica che i dati conte- nuti nei documenti di accompagnamento corrispondano alla partita.

Art. 58 Controllo fisico 1 In un controllo fisico, il servizio veterinario di confine esamina gli animali o i prodotti animali contenuti in una partita. 2 Nel caso di prodotti animali può inoltre controllare in particolare l’imballaggio, la temperatura e il valore di pH.

3 Il servizio può prelevare campioni e farli analizzare in laboratorio.

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4 Se viene prelevato un campione, la decisione sul rilascio di una partita può essere differita in attesa del risultato. In un simile caso, il campione deve essere esaminato quanto prima.

5 Per il prelievo di campioni non si versano risarcimenti.

Art. 59 Documentazione dei controlli 1 Immediatamente dopo i controlli, il servizio veterinario di confine inserisce nel DVCE, mediante TRACES, il risultato dei controlli e le misure prescritte.

2 I risultati dei campioni sono inseriti nel DVCE non appena disponibili.

3 In caso di rilascio di una partita, il servizio veterinario di confine consegna il DVCE debitamente compilato alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. 4 I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata.

Sezione 2: Portata dei controlli

Art. 60 Importazione In caso di importazione, ogni partita soggetta al controllo veterinario di confine deve essere sottoposta a un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico.

Art. 61 Transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia 1 In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, occorre effettuare un controllo docu- mentale, un controllo d’identità e un controllo fisico per: a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 48 ore; b. gli animali che vengono scaricati dall’aeromobile; c. gli animali da macello; d. gli animali e i prodotti animali il cui trasporto dall’aeroporto prosegue per via terrestre.

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2 L’USAV può stabilire, d’intesa con l’autorità competente del Paese di destinazio- ne, che il controllo d’identità e il controllo fisico degli animali e dei prodotti animali il cui trasporto prosegue per via aerea vengano eseguiti presso un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto del Paese di destinazione secondo l’articolo 8 numero 1 lettera b della direttiva 91/496/CEE30.

3 E’ necessario soltanto un controllo documentale per:

a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 12 ore ma non oltre 48 ore; b. gli animali che restano sull’aeromobile.

4 Non è necessario alcun controllo per:

a. i prodotti animali che restano in aeroporto per un massimo di 12 ore; b. i prodotti animali che restano sull’aeromobile. 5 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, il servizio veterinario di confine può effettuare controlli supplementari se ciò si rivela opportuno per ragioni di salute degli animali, di protezione degli animali e di sicurezza alimentare.

Art. 62 Transito verso Paesi terzi 1 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua almeno un controllo documentale e un controllo d’identità. 2 In caso di partite il cui trasporto dall’aeroporto prosegue per via terrestre, il servi- zio veterinario di confine effettua anche un controllo fisico.

3 Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:

a. gli animali trasbordati entro 12 ore da un aeromobile a un altro senza lascia- re l’area ufficiale; b. gli animali e i prodotti animali che restano sull’aeromobile. 4 Le partite di cui al capoverso 3 possono essere controllate a campione dal servizio veterinario di confine.

Art. 63 Esportazione 1 Il servizio veterinario di confine può controllare le partite d’esportazione se esiste il sospetto che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sull’allevamento di animali o sulle derrate alimentari.

2 I Cantoni controllano il rispetto delle condizioni d’esportazione.

30 Direttiva del Consiglio 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/156/CE, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1

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Sezione 3: Rafforzamento e riduzione dei controlli

Art. 64 Rafforzamento dei controlli 1 Il servizio veterinario di confine rafforza i controlli in caso di infrazione alla legi- slazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari o qualora sussista il sospetto di tali infrazioni. In simili casi le partite possono essere sequestrate, sottoposte a esami di laboratorio e rilasciate soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. 2 In caso di infrazione grave nel contesto dell’importazione o del transito di prodotti animali, l’USAV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa origine. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive, lo svolgimento di esami di laboratorio e il rilascio delle partite in questione soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. Collabora con i dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare. 3 In caso di rischio generale elevato che nella regione o nel Paese d’origine le norme igieniche riguardanti le derrate alimentari non vengano rispettate, l’USAV può ordinare che le partite soggette al controllo veterinario di confine contenenti prodotti animali siano sottoposte a esami di laboratorio ad ogni importazione e per ciascun transito in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e siano rilasciate soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.

Art. 65 Riduzione dei controlli L’USAV può ridurre la frequenza dei controlli fisici per l’importazione e il transito di prodotti animali in conformità con la decisione 94/360/CE31 e per l’importazione e il transito di animali in conformità con la direttiva 91/496/CEE32.

Capitolo 6: Misure Sezione 1: Misure del servizio veterinario di confine

Art. 66 Rilascio di partite 1 Il servizio veterinario di confine dispone il rilascio delle partite soggette al control- lo veterinario di confine per l’importazione o per il transito qualora esse non presen- tino lacune di alcun genere.

31 Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41; modifi- cata da ultimo dalla decisione 2006/590/CE, GU L 240 del 2.9.2006, pag. 11.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 61 cpv. 2.

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2 Esso dispone se necessario:

a. un proseguimento del trasporto nel rispetto di determinate condizioni di si- curezza; b. il trasferimento in una quarantena autorizzata dal veterinario cantonale com- petente.

Art. 67 Partite non conformi Una partita non è conforme se dai controlli effettuati dal servizio veterinario di confine emerge che essa non soddisfa le condizioni di importazione, transito o esportazione. Essa non è conforme in particolare se: a. rappresenta un rischio per la salute umana o animale; b. per quanto riguarda le derrate alimentari, sono state superate le temperature di trasporto ammesse dalla legislazione sulle derrate alimentari o durante il trasporto non sono stati rispettati i livelli di temperatura indicati nel certifica- to sanitario; c. le derrate alimentari sono palesemente avariate; d. per quanto riguarda i prodotti animali, non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di provenienza concernenti lo stato sanitario e la sicurezza alimentare; e. per quanto riguarda gli animali, non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di provenienza concernenti lo stato sanitario e le misure di quaran- tena; f. gli animali sono infetti oppure si sospetta che siano infetti o portatori di un agente epizootico; g. gli animali non sono idonei al trasporto; h. il certificato sanitario o il DVCE non sono conformi alle norme vigenti; op- pure i. il posto d’ispezione frontaliero non è autorizzato a controllare la categoria di animali o di prodotti animali in questione.

Art. 68 Misure in caso di partite non conformi 1 Se una partita importata o in transito non è conforme, il servizio veterinario di confine dispone una delle seguenti misure: a. sequestro; b. respingimento; c. trasformazione; d. confisca. 2 Prima di decidere, esso consulta la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

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3 I certificati sanitari delle partite non conformi vengono annullati dal servizio vete- rinario di confine. A tal fine, il servizio appone su ogni pagina un timbro rosso che reca in un riquadro rettangolare la parola "RESPINTO" in lettere maiuscole di 15 millimetri di altezza. 4 Se una partita d’esportazione non è conforme, il servizio veterinario di confine ne dispone il sequestro.

Art. 69 Sequestro

1 Il servizio veterinario di confine sequestra animali e prodotti animali se:

a. si sospetta che siano vettori di un agente epizootico; b. vi è motivo di ritenere che non siano conformi alla legislazione sulle epizoo- zie o sulle derrate alimentari; c. vi sono dubbi sull’identità della partita, sui dati documentali relativi alla loro provenienza o alla loro destinazione oppure sulle garanzie sanitarie che li concernono. d. il proseguimento del trasporto non è possibile per ragioni di protezione degli animali. 2 Il servizio veterinario di confine sequestra le partite importate o in transito al passaggio del confine o immediatamente dopo e sequestra le partite di esportazione prima del passaggio del confine. 3 Il servizio veterinario di confine custodisce le partite sequestrate. In caso di impor- tazione i rischi sono assunti dall’importatore, in caso di transito dalla persona sog- getta all’obbligo di dichiarazione e in caso di esportazione dall’esportatore. 4 Dopo il sequestro di una partita importata o di una partita in transito, a seconda della situazione il servizio veterinario di confine decide un’ulteriore misura oppure il rilascio della partita. Prima di decidere consulta la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. 5 Per le partite d’esportazione, il servizio veterinario di confine notifica il sequestro all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo. 6 Se viene a conoscenza di eventuali rischi in un secondo tempo, il servizio veterina- rio di confine informa l’autorità cantonale competente o l’autorità del Paese di destinazione in merito alle partite già rilasciate. Può chiederne il sequestro.

Art. 70 Respingimento 1 In caso di partite importate o in transito non conformi, il servizio veterinario ne decide il respingimento, purché non vi si oppongano ragioni contemplate dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari. 2 Esso stabilisce un termine per la rispedizione delle partite respinte. Il termine può ammontare al massimo a 10 giorni per gli animali e a 60 giorni per i prodotti ani- mali.

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3 Se vi sono motivi contrari a un respingimento, è possibile effettuare comunque il respingimento di prodotti animali se l’importatore conferma con un documento dell’autorità competente del Paese di provenienza che tale autorità permette la rispedizione nel Paese di provenienza in base a disposizioni divergenti della legisla- zione sulle derrate alimentari. 4 Un respingimento in un Paese diverso da quello di provenienza è consentito qualo- ra l’autorità competente di questo Paese, presa conoscenza del motivo del respingi- mento, sia disposta ad accettare la partita e l’importatore sia in grado di provarlo con un documento rilasciato dalla stessa autorità.

Art. 71 Trasformazione

1 Per i prodotti animali con lacune minime che non comportano alcun rischio di

epizoozie, il servizio veterinario di confine può decidere, in alternativa al respingi- mento, la trasformazione in un prodotto non utilizzato come derrata alimentare o alimento per animali da reddito. 2 Per la trasformazione possono essere utilizzati soltanto metodi ammessi dal diritto in materia di derrate alimentari, di alimenti per animali e di epizoozie. È vietato effettuare diluizioni.

Art. 72 Confisca

1 Il servizio veterinario di confine confisca:

a. gli animali e i prodotti animali respinti che non sono stati rispediti entro il termine stabilito; b. gli animali e i prodotti animali senza proprietario; c. i prodotti animali palesemente avariati e i prodotti animali per i quali è stato accertato il superamento dei valori limite stabiliti dall’ordinanza del 26 giu- gno 199533 sulle sostanze estranee e sui componenti; d. gli animali morti; e. gli animali per i quali, a causa di motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie, non è possibile la rispedizione o il proseguimento del trasporto. 2 Gli animali sequestrati per motivi previsti dalla legislazione sulla protezione degli animali vengono confiscati se l’importatore o la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non è in grado di assicurare condizioni conformi alle prescrizioni in materia di protezione degli animali. Gli animali devono essere portati in una struttu- ra stabilita dall’USAV o in un altro luogo adeguato oppure essere soppressi. 3 Gli animali confiscati per motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie vengono soppressi.

33 RS 817.021.23

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4 I prodotti animali confiscati e gli animali morti vengono eliminati dall’USAV

conformemente all’OESA34.

Art. 73 Misure immediate 1 Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce alla salute o al benessere degli animali ed eventuali danni ad altre partite. 2 In caso di possibile minaccia per la salute degli animali, esso dispone in particola- re: a. l’isolamento preventivo; b. le misure previste dall’OFE35; e c. il ricovero, l’abbeveramento, l’alimentazione e la cura degli animali. 3 In caso di possibile minaccia per il benessere degli animali, esso ordina, d’intesa con l’autorità cantonale competente, il sequestro degli animali e il loro trasferimento a tale autorità.

Art. 74 Ulteriori misure 1 Il servizio veterinario di confine può ordinare la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature. 2 Può vietare il caricamento su mezzi di trasporto non conformi alla legislazione sulla protezione degli animali.

Sezione 2: Obblighi di notifica alle autorità

Art. 75 Notifiche in caso di importazione di prodotti animali soggetti a oneri particolari 1 Il servizio veterinario di confine informa l’ufficio doganale di ogni partita importa- ta di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8. 2 Subito dopo aver rilasciato una partita, il servizio veterinario di confine comunica all’autorità cantonale competente per l’azienda di destinazione l’avvenuto rilascio mediante TRACES e posta elettronica.

3 L’autorità cantonale competente informa:

a. mediante TRACES, al più tardi 15 giorni civili dopo il rilascio della partita, il posto d’ispezione frontaliero che ha comunicato il rilascio in merito all’arrivo della partita nell’azienda di destinazione;

34 RS 916.441.22 35 RS 916.401

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b. per posta elettronica o fax, al più tardi 15 giorni lavorativi dopo il rilascio della partita, l’ufficio doganale competente in merito al ricevimento della notifica di cui all’articolo 29 capoverso 1 o a un eventuale ritardo.

Art. 76 Notifiche in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolari In caso di prodotti animali soggetti a oneri particolari in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, sottoposti nel territorio d’importazione a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine infor- ma, mediante TRACES, l’autorità di controllo competente del Paese di destinazione.

Art. 77 Notifica delle aziende autorizzate a effettuare importazioni soggette a oneri particolari e pubblicazione di un elenco di queste aziende

1 Le autorità cantonali notificano all’USAV le aziende autorizzate secondo gli

articoli 7 e 8. 2 L’USAV pubblica un elenco delle aziende autorizzate e lo trasmette alla Commis- sione europea.

Art. 78 Notifiche in caso di transito attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi 1 In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES il posto d’ispezione frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d’importazione o uno Stato mem- bro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo. 2 Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d’impor- tazione o gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa l’AFD. Quest’ultima compie ulteriori accertamenti. Se l’AFD non può appurare l’uscita dal territorio d’importazione, da uno Stato membro dell’UE, dall’Islanda o dalla Norvegia, l’USAV informa le auto- rità competenti dei Cantoni e i Paesi attraverso i quali doveva transitare la partita.

Art. 79 Notifiche in caso di transito diretto verso Paesi terzi Se un posto d’ispezione frontaliero dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia notifica a un posto d’ispezione frontaliero svizzero che una partita in transito verso un Paese terzo lascerà il territorio d’importazione proseguendo direttamente verso il Paese terzo in questione, il posto d’ispezione frontaliero svizzero conferma l’avvenuto transito.

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Sezione 3: Misure al di fuori dei controlli del servizio veterinario di confine

Art. 80 Eliminazione delle derrate alimentari provenienti dalla ristorazione di bordo 1 Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione di bordo di aeromobili operanti nel traffico internazionale e che non proseguono la loro rotta all’interno dello stesso aeromobile devono essere eliminate dalle aziende di catering conformemente all’articolo 22 OESA36.

2 Le modalità di eliminazione impiegate dalle aziende di catering devono essere

autorizzate dal Cantone. 3 Le aziende di catering comunicano all’USAV le modalità di eliminazione autoriz- zate. Eventuali modifiche vanno notificate senza indugio.

Art. 81 Misure applicabili al traffico turistico e alle lettere e ai pacchi destinati a privati 1 Se constatano partite non conformi alle condizioni sull’importazione e il transito di prodotti animali nel traffico turistico di cui all’articolo 13, gli uffici doganali incari- cano la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di provvedere all’eliminazione delle partite in questione. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è contraria all’eliminazione, l’ufficio doganale informa l’autorità cantonale competen- te oppure il servizio veterinario di confine presso un posto d’ispezione frontaliero autorizzato. Questi ultimi confiscano le partite e ne dispongono l’eliminazione conformemente all’OESA37. 2 Se le lettere e i pacchi contenenti prodotti animali destinati a privati non sono conformi alle condizioni d’importazione di cui all’articolo 14, l’impresa di spedizio- ne li trasmette al servizio veterinario di confine.

Art. 82 Misure applicabili al traffico per via navale sul Reno e agli aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato 1 Le partite soggette al controllo veterinario di confine notificate per l’importazione o il transito per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato vengono respinte dall’ufficio doganale. 2 Se una partita respinta non può essere rispedita immediatamente, l’ufficio doganale informa l’autorità competente del proprio Cantone di ubicazione.

3 Per i prodotti animali, l’autorità cantonale competente ordina in questo caso

l’eliminazione immediata conformemente all’OESA38.

36 RS 916.441.22 37 RS 916.441.22 38 RS 916.441.22

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4 Per gli animali vivi, l’autorità cantonale competente dispone il trasporto immedia- to, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto d’ispezione frontaliero autorizzato.

Art. 83 Misure dell’AFD in caso di importazione, transito ed esportazione illegali 1 Se ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati l’AFD constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o espor- tazione, lo comunica: a. in caso di importazione o transito, al servizio veterinario di confine; b. in caso di esportazione, all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo. 2 Se al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri autorizzati l’AFD constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo. 3 Su richiesta, l’AFD fornisce all’autorità cantonale competente informazioni riguar- do a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.

Art. 84 Misure dell’autorità cantonale 1 Se gli animali e i prodotti animali non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’autorità cantonale competente adotta le misure necessarie per proteggere la salute umana e animale. 2 Se privati o organi diversi dall’AFD notificano l’importazione o il transito illegale di animali o prodotti animali nel territorio d’importazione, l’autorità cantonale competente ne informa l’AFD. 3 Per quanto riguarda gli animali, l’autorità cantonale competente può disporre in particolare il sequestro, il respingimento o la soppressione. L’autorità che ha ordina- to un sequestro ricovera gli animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infrazione. 4 I prodotti animali sono respinti direttamente nel Paese di provenienza tramite un aeroporto svizzero. Se un respingimento non è possibile, se il termine per la rispedi- zione è scaduto oppure se si rinuncia al respingimento, l’autorità cantonale compe- tente elimina o ordina l’eliminazione della partita conformemente all’OESA39.

39 RS 916.441.22

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Sezione 4: Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale

Art. 85 Quarantena 1 Se è prescritta dalle condizioni d’importazione, la quarantena degli animali deve essere effettuata: a. in una stazione di quarantena riconosciuta dal veterinario cantonale compe- tente che soddisfi i requisiti stabiliti dal DFI; oppure b. in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 68 OFE40. 2 Per gli uccelli ornamentali e quelli selvatici, la quarantena deve svolgersi in un’installazione conforme all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/201341. 3 Il veterinario cantonale stabilisce il modo in cui gli animali devono essere traspor- tati dall’ufficio doganale al luogo di quarantena e lo svolgimento della quarantena. Quando sono decorsi i termini previsti e le analisi degli animali hanno dato un esito soddisfacente, egli decide la fine della quarantena.

4 L’USAV emana direttive tecniche relative allo svolgimento delle quarantene.

Art. 86 Sorveglianza veterinaria ufficiale Una sorveglianza veterinaria ufficiale può essere ordinata dal veterinario cantonale per: a. gli animali importati per i quali non è prescritta la quarantena; b. i suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall’estero.

Art. 87 Controlli Il veterinario cantonale è responsabile dello svolgimento dei controlli relativi alla quarantena e alla sorveglianza veterinaria ufficiale.

40 RS 916.401 41 Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di deter- minati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione secondo GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.

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Capitolo 7: Organizzazione esecutiva Sezione 1: Servizio veterinario di confine e AFD

Art. 88 Gestione e compiti del servizio veterinario di confine

1 L’USAV gestisce il servizio veterinario di confine.

2 Il servizio veterinario di confine effettua i controlli prescritti ai posti d’ispezione frontalieri riconosciuti e ordina le rispettive misure.

Art. 89 Composizione del servizio veterinario di confine Il servizio veterinario di confine è composto: a. di una centrale; b. dei dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri; c. dei veterinari di confine; e d. degli assistenti del servizio veterinario di confine (assistenti SVC).

Art. 90 Dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri 1 I dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri sono responsabili dell’attività e dei controlli nei posti d’ispezione frontalieri. 2 Essi provvedono affinché ai controlli sia presente un numero sufficiente di veteri- nari di confine e di assistenti SVC.

Art. 91 Veterinari di confine 1 Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente un veterinario di confine.

2 Il veterinario di confine è responsabile della decisione finale.

Art. 92 Assistenti SVC Sotto la sorveglianza dei veterinari di confine, gli assistenti SVC possono essere chiamati a: a. eseguire controlli; b. espletare mansioni e procedure amministrative.

Art. 93 Formazione e perfezionamento nel servizio veterinario di confine 1 I dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri devono vantare una formazione quale veterinario ufficiale dirigente conformemente all’ordinanza del 16 novembre 2011 42 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

42 RS 916.402

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2 I veterinari di confine devono vantare una formazione quale veterinario ufficiale conformemente all’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

3 Gli assistenti SVC sono formati dai veterinari di confine.

4 I dirigenti dei posti d’ispezione tengono un registro sulla formazione e sul perfe- zionamento dei loro sottoposti.

5 LʼUSAV organizza, in collaborazione con lʼAFD, corsi di formazione e perfezio-

namento per il servizio veterinario di confine sullʼesecuzione della legislazione in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e dogane.

Art. 94 Obbligo di informazione dell’AFD Su richiesta, l’AFD fornisce all’USAV informazioni riguardo a tutti i fatti importanti per l’esecuzione della presente ordinanza e gli consente di esaminare gli atti.

Sezione 2: Posti d’ispezione frontalieri autorizzati

Art. 95 Sede e orari di apertura 1 I posti d’ispezione frontalieri autorizzati devono trovarsi nell’area ufficiale di un ufficio doganale ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettera c LD 43. 2 Nel perimetro dell’aeroporto, gli esercenti degli aeroporti devono mettere a dispo- sizione dell’USAV le superfici al suolo o i locali necessari per i posti d’ispezione frontalieri.

4 L’USAV corrisponde loro una pigione usuale sul mercato.

5 L’USAV stabilisce gli orari di apertura dei posti d’ispezione frontalieri.

Art. 96 Locali, installazioni e impianti

1 L’USAV è responsabile per i locali, le installazioni e gli impianti che devono

essere disponibili nei posti d’ispezione frontalieri.

2 Il DFI definisce i requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti.

3 L’USAV stabilisce quali installazioni tecniche devono essere presenti nei posti d’ispezione frontalieri.

Art. 97 Ampliamento dei posti d’ispezione frontalieri 1 Se il traffico aumenta e i locali esistenti non sono più sufficienti per lo svolgimento delle attività, l’USAV esige dagli esercenti degli aeroporti un ampliamento delle superfici al suolo oppure una messa a disposizione di altri locali entro un termine ragionevole.

43 RS 631.0

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2 Se l’ampliamento delle superfici al suolo o la messa a disposizione dei locali non avvengono in tempo utile, fino all’ampliamento o alla messa a disposizione il posto d’ispezione frontaliero non è più riconosciuto per le categorie di animali e prodotti animali in questione. L’esercente dell’aeroporto deve informare immediatamente le compagnie aeree al riguardo.

Sezione 3: Sistema informatico TRACES

Art. 98 Registrazione

1 Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità e persone:

a. l’USAV; b. l’AFD; c. gli uffici dei veterinari cantonali; d. gli uffici dei chimici cantonali; e. i veterinari ufficiali designati dai veterinari cantonali; f. gli ispettori cantonali delle derrate alimentari designati dai chimici cantonali. 2 La registrazione e il trattamento dei dati in relazione alla registrazione sono effet- tuati dall’USAV.

3 Le autorità e le persone registrate devono comunicare senza indugio all’USAV i

cambiamenti d’indirizzo.

Art. 99 Accesso Le autorità e le persone registrate hanno accesso a TRACES per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti.

Art. 100 Corsi di formazione

1 Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di base

TRACES. 2 Le autorità e le persone registrate sono tenute a frequentare periodicamente dei corsi di aggiornamento.

3 L’USAV organizza il corso di base e i corsi di aggiornamento per l’AFD e i re-

sponsabili TRACES degli uffici cantonali. La frequentazione di questi corsi è gratui- ta. 4 L’USAV organizza inoltre corsi per le persone di cui all’articolo 17. La frequenta- zione di questi corsi è gratuita. 5 I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano il corso di base e i corsi di aggiornamento per i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell’ambito della loro attività utilizzano TRACES.

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Art. 101 Obblighi delle autorità cantonali 1 Alle autorità cantonali compete la registrazione delle persone di cui all’articolo 17 e il trattamento dei dati in relazione a queste registrazioni.

2 Ogni ufficio cantonale registrato deve designare un responsabile TRACES.

Art. 102 Coordinamento 1 L’USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.

2 L’USAV può emanare direttive tecniche inerenti a TRACES.

Capitolo 8: Tasse e costi

Art. 103 Tasse e costi relativi all’importazione 1 Sono a carico dell’importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:

a. le tasse per le prestazioni e le decisioni dell’USAV secondo l’ordinanza del 30 ottobre 198544 sulle tasse dell’USAV; b. le tasse e i costi dovuti ai provvedimenti e ai controlli disposti dalla Confe- derazione o dai Cantoni; c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio secondo l’articolo 64 capoverso 3; d. i costi degli esami di laboratorio disposti nell’ambito di controlli a campio- ne, se l’esito di tali esami è sfavorevole; e. i costi relativi alla quarantena di cui all’articolo 85; f. i costi dovuti a un’analisi dei rischi nel singolo caso secondo l’articolo 5 capoverso 4. 2 I costi degli esami di laboratorio sono fatturati direttamente dal laboratorio incari- cato. 3 L’USAV deve preventivamente informare l’importatore circa l’entità prevista dei costi per l’analisi dei rischi nel singolo caso. 4 I costi di custodia di cui all’articolo 24 capoverso 3 vengono fatturati alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Art. 104 Tasse e costi relativi al transito Le tasse e i costi relativi al transito secondo l’articolo 103 capoverso 1 sono fatturati alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. L’articolo 103 capoversi 2–4 si applica per analogia.

44 RS 916.472

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Art. 105 Tasse e costi relativi all’esportazione Le tasse e i costi per i servizi amministrativi relativi all’esportazione di animali e prodotti animali sono a carico del richiedente.

Art. 106 Riscossione delle tasse da parte dei Cantoni I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per prestazio- ni, controlli e misure in relazione all’esecuzione della presente ordinanza.

Capitolo 9: Disposizioni procedurali

Art. 107 Decisioni e mezzi di ricorso 1 Le autorizzazioni e le altre decisioni dell’USAV sono disciplinate dalla legge del 20 dicembre 196845 sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre l’articolo 59b LFE. 2 I ricorsi e le opposizioni rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 52 e 55 LDerr. 3 La procedura delle autorità cantonali d’esecuzione è disciplinata dal diritto proce- durale del rispettivo Cantone.

Art. 108 Notifica di infrazioni

1 Il veterinario cantonale responsabile per la disposizione di misure notifica

all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull’allevamento del bestiame, in particolare quelle concernenti: a. l’identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali; b. la tutela della salute umana e animale; o c. il rispetto dei valori limite di sostanze estranee. 2 Il veterinario di confine notifica all’USAV le infrazioni riscontrate presso i posti d’ispezione frontalieri autorizzati.

Art. 109 Perseguimento penale 1 In caso di importazione o transito illegali, l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale o l’USAV promuove un’azione penale. Se contemporanea- mente sussiste un’infrazione alla LD46 o alla legge del 12 giugno 200947 sull’IVA, è l’AFD a promuovere un’azione penale.

45 RS 172.021 46 RS 631.0 47 RS 641.20

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2 Su richiesta dell’autorità cantonale competente per il perseguimento penale o

dell’USAV, l’AFD notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infra- zioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte della stessa AFD. 3 In caso di esportazione illegale, l’autorità cantonale competente per il persegui- mento penale promuove un’azione penale.

4 È fatto salvo l’articolo 31 LDerr.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 110 Esecuzione 1 Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, l’esecuzione compete alla Confederazione.

2 Le autorità federali competenti sono l’USAV e l’AFD.

3 L’USAV emana le direttive tecniche necessarie per un’esecuzione adeguata e

uniforme.

Art. 111 Adeguamento delle prescrizioni tecniche 1 L’USAV è autorizzato a inserire successivamente adeguamenti degli atti normativi determinanti dell’UE che riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, relati- vamente a quanto segue: a. le condizioni di importazione (art. 5 cpv. 2); b. l’identificazione dell’imballaggio più esterno delle partite (art. 20 cpv. 2); c. le condizioni di transito (art. 38 cpv. 1 e 2). 2 Il DFI può inoltre autorizzare l’USAV ad effettuare adeguamenti tecnici in merito:

a. alle garanzie sanitarie supplementari da fornire (art. 5 cpv. 3); b. ai prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari (art. 8 cpv. 1 lett. a); c. alle condizioni per l’importazione e il transito nel traffico turistico di prodot- ti animali (art. 13 e 39 lett. a); d. ai requisiti relativi alle stazioni di quarantena (art. 85 cpv. 1).

Art. 112 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

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Art. 113 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 L’articolo 35 capoverso 6 entra in vigore il 1° luglio 2016.

18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 112)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 18 aprile 200748 concernente l’importazione, il transito e

l’esportazione di animali e prodotti animali; 2. l’ordinanza del 18 aprile 200749 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; 3. l’ordinanza del 27 agosto 200850 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 giugno 200551 sugli emolumenti dell’UFAM

Allegato, numero 1 lettera c quindicesimo trattino Abrogato

2. Ordinanza del 23 novembre 200552 sulle derrate alimentari e gli

oggetti d’uso

Art. 67 cpv. 3 3 Gli uffici doganali effettuano i controlli necessari. È fatta salva la competenza prevista nell’ordinanza del 18 novembre 201553 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

48 RU 2007 1847, 2008 2985 4157 5197, 2009 1567, 2011 2699 5803, 2012 2855, 2013 949 3041, 2014 1691 2243 49 RU 2007 2743, 2008 4167 4867, 2012 2861 6407, 2014 4521 50 RU 2008 4173 4869, 2009 1569, 2011 2699, 2012 2863, 2015 1827 51 RS 814.014 52 RS 817.02 53 RS 916.443.10

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3. Ordinanza del 23 novembre 200554 concernente la macellazione

e il controllo delle carni

Art. 2 Disposizioni particolari concernenti le aziende esportatrici Qualora un Paese destinatario ponga esigenze particolari in merito all’esportazione di carni ed esiga il riconoscimento delle imprese esportatrici, si applicano inoltre le disposizioni dell’ordinanza del 18 novembre 201555 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

4. Ordinanza del 28 novembre 201456 concernente l’importazione, il

transito e l’esportazione di animali da compagnia

Art. 1 cpv. 2

2 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:

a. l’ordinanza del 18 novembre 201557 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; b. l’ordinanza del 18 novembre 201558 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.

Art. 3 cpv. 1 1 Nell’importazione di animali di compagnia da Paesi terzi possono essere portati con sé al massimo cinque animali da compagnia secondo le disposizioni della pre- sente ordinanza. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 201559 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

Art. 5 cpv. 2 e allegato 2 Abrogati

Art. 7 cpv. 1 1 Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall’Islanda e dalla Norvegia, il numero massimo fissato nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 e i rispet-

54 RS 817.190 55 RS 916.443.10 56 RS 916.443.14 57 RS 916.443.10 58 RS 916.443.11 59 RS 916.443.10

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tivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 201560 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.

Art. 10 cpv. 3 3 Esso deve contenere una dichiarazione firmata dal detentore o dalla persona auto- rizzata e che attesta che l’animale da compagnia non è importato a scopo di un passaggio di proprietà.

Art. 23a Comunicazione di dati In caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie o sulla protezione degli animali, le società di trasporto che trasportano animali da compagnia sono tenute a comunicare su richiesta alle autorità d’esecuzione i dati relativi al detentore o alla persona autorizzata.

Art. 27 Per gli uccelli provenienti da Paesi terzi, il servizio veterinario di confine esegue un controllo veterinario di confine completo secondo l’ordinanza del 18 novembre 201561 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

5. Ordinanza del 30 ottobre 198562 sulle tasse dell’USAV

Ingresso visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 200563 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 45 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 199264 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 56 della legge del 1° luglio 196665 sulle epizoozie; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199766 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 200067 sugli agenti terapeutici;

60 RS 916.443.11 61 RS 916.443.10 62 RS 916.472 63 RS 455 64 RS 817.0 65 RS 916,40 66 RS 172.010 67 RS 812.21

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 201268 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette; in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 199969 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 201070 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,

1bis Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda am- montano a: Fr.

a. per le partite con un peso fino a 6 tonnellate 68.20 b. per ogni ulteriore tonnellata 11.40 c. per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate 523.90 1ter Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1.

Art. 17a Partite in entrata o in transito senza notificazione preventiva Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notificazione preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 201571 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

Art. 17b Disposizione di misure in caso di partite non conformi Per le disposizioni circa il respingimento, la trasformazione o la confisca di partite in entrata o in transito, l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

1bis La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 18 no- vembre 201572 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi ammonta a 40 franchi se, in base a questa autorizzazione, la partita non è soggetta al controllo veterinario di confine. 1ter La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novem- bre 201573 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e

68 RS 453 69 RS 0.916.026.81 70 RS 0.916.443.961.41 71 RS 916.443.10 72 RS 916.443.10 73 RS 916.443.11

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia ammonta a 40–100 franchi.

Titolo prima dell’art. 19 Sezione 2: Autorizzazioni e certificati di esportazione

Art. 19 1 Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 dell’ordinanza del 18 novembre 201574 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi e di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 18 novembre 201575 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia ammon- tano a 40–100 franchi. 2 Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10-60 franchi.

Abrogata

Capitolo 2, sezione 4 (art. 21a) Abrogata

74 RS 916.443.10 75 RS 916.443.11