AS 2015 523
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa relativo ai trasporti internazionali su strada
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa relativo ai trasporti internazionali su strada
Concluso il 20 ottobre 2014 Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati «Parti contraenti», animati dal desiderio di sviluppare e agevolare su una base di reciprocità i trasporti stradali di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio, hanno concordato quanto segue:
I. Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti stradali di persone e di merci tra le Parti contraenti, in transito sul loro territorio e verso o in provenienza da Paesi terzi, effettuati con veicoli immatricolati in Svizzera o nella Federazione Russa.
Art. 2 Ai sensi del presente Accordo si intende: 1) per «autorità competenti»: – in Svizzera, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti e, per quanto riguarda il capoverso 1 dell’articolo 8 del presente Accordo, l’Ufficio federale delle strade, – nella Federazione Russa, il Ministero dei trasporti della Federazione Russa e, per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme della circolazione stradale previsto all’articolo 11 del presente Accordo, il Ministero dell’Interno della Federazione Russa. In caso di cambiamento di una delle autorità competenti, la Parte contraente oggetto del cambiamento lo notifica all’altra Parte contraente per via diplo- matica;
RS 0.741.619.665
1 Dal testo originale francese (RO 2015 523).
2013-0709 523
Trasporti internazionali su strada. Acc. con la Russia RU 2015
2) per «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Federazione Russa, è autorizzata a effettuare trasporti internazionali di persone o merci su strada conformemente alle disposizioni legali in vigore in Svizzera o nella Federazione Russa; 3) per «veicolo»: – per i trasporti di merci, un autocarro, un autocarro con rimorchio, un veicolo trattore o un trattore con semirimorchio, – per i trasporti di persone, un autobus destinato al trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, nonché se del caso un rimorchio per i bagagli. Il veicolo deve appartenere al trasportatore o quest’ultimo deve poterne disporre in virtù di un contratto di locazione o di leasin; 4) per «trasporto regolare di persone»: il trasporto di persone con autobus effet- tuato con una certa frequenza, su un itinerario prestabilito e secondo un ora- rio, tariffe e fermate per consentire la salita e la discesa dei passeggeri pre- viamente definiti tra le autorità competenti delle Parti contraenti; 5) per «trasporto occasionale di persone»: il trasporto di persone con autobus che non corrisponde alla definizione di «trasporto regolare di persone»; 6) per «controllo sanitario»: il controllo sanitario, veterinario e fitosanitario; 7) per «autorizzazione»: un documento che autorizza i veicoli immatricolati in una Parte contraente a effettuare corse di trasporto sul territorio dell’altra Parte contraente; 8) per «autorizzazione speciale»: – un’autorizzazione singola supplementare che permette ai veicoli del tra- sportatore domiciliato in una Parte contraente di effettuare corse di tra- sporto sul territorio dell’altra Parte contraente nei casi contemplati all’articolo 8 del presente Accordo, – un’autorizzazione singola che permette al trasportatore domiciliato in una Parte contraente di effettuare un trasporto di merci dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente.
II. Trasporto di persone
Art. 3 1. Sulla base al principio di reciprocità, le autorità competenti delle Parti contraenti concordano l’esecuzione dei trasporti regolari di persone effettuati sul tragitto situa- to sul rispettivo territorio. 2. Per il tragitto situato su territorio svizzero, i trasporti regolari di persone sono effettuati dai trasportatori delle Parti contraenti sulla base di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente svizzera.
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Per il tragitto situato sul territorio della Federazione Russa, i trasporti regolari di persone sono effettuati dai trasportatori delle Parti contraenti sulla base di un con- senso scritto rilasciato dall’autorità competente della Federazione Russa. 3. Le richieste circa l’organizzazione e l’esecuzione dei trasporti regolari di persone sono trasmesse dalle autorità competenti delle Parti contraenti e devono contenere le indicazioni riguardanti il nome del trasportatore, l’itinerario, l’orario, le tariffe, le fermate in cui il trasportatore fa salire e scendere i passeggeri nonché il periodo previsto e la frequenza dei trasporti.
Art. 4 1. I trasporti occasionali di persone sono effettuati sulla base di un’autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti delle Parti contraenti per il tragitto situato sul rispettivo territorio nazionale. 2. Per ciascun trasporto occasionale di persone viene rilasciata un’autorizzazione singola che autorizza ad effettuare un tragitto di andata e ritorno, a meno che l’autorizzazione non specifichi un numero di tragitti diverso. 3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è necessaria in caso di sostituzione di un autobus in avaria o danneggiato a seguito di un incidente con un altro autobus.
Art. 5 1. Nei seguenti casi l’autorizzazione non è richiesta per i trasporti occasionali di persone con autobus se lo stesso gruppo di passeggeri è trasportato con lo stesso autobus: 1) per un circuito a porte chiuse il cui punto di partenza e di ritorno è situato sul territorio della Parte contraente in cui l’autobus è immatricolato; 2) per un viaggio che inizia sul territorio della Parte contraente in cui l’autobus è immatricolato e termina sul territorio dell’altra Parte contraente da dove l’autobus riparte vuoto; 3) l’autobus entra vuoto nel territorio dell’altra Parte contraente per riprendere il gruppo di passeggeri trasportato in precedenza dal trasportatore. 2. Nell’ambito dei trasporti occasionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il conducente dell’autobus dev’essere in possesso di un documento con l’elenco dei passeggeri, la cui forma è approvata dalla Commissione mista costituita conforme- mente all’articolo 17 del presente Accordo.
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III. Trasporto di merci
Art. 6 1. I trasporti di merci tra le Parti contraenti o in transito nei loro territori, esclusi quelli di cui all’articolo 7 del presente Accordo, sono effettuati sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti delle Parti contraenti. Per ogni trasporto di merci è rilasciata un’autorizzazione singola che autorizza a effettuare un trasporto di andata e ritorno, a meno che l’autorizzazione non disponga altrimenti. L’autorizzazione è necessaria anche per i veicoli che entrano vuoti nel territorio dell’altra Parte contraente. 2. Un trasportatore domiciliato in una delle Parti contraenti può effettuare il traspor- to di merci dal territorio dell’altra Parte contraente verso il territorio di un Paese terzo nonché dal territorio del Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraen- te a condizione di essere in possesso di un’autorizzazione speciale di cui al secondo trattino del paragrafo 8 dell’articolo 2 del presente Accordo, rilasciata dall’autorità competente dell’altra Parte contraente. 3. Ogni anno le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano gratuitamen- te un numero concordato di autorizzazioni non compilate per il trasporto di merci. Le autorizzazioni devono essere provviste della firma della persona responsabile e del timbro dell’autorità competente. Le autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno civile sono valide fino al 31 gennaio dell’anno successivo.
4. Le autorità competenti delle Parti contraenti coordinano la procedura per lo
scambio delle autorizzazioni non compilate.
Art. 7 1. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 6 del presente Accordo: 1) i trasporti di merci con veicoli il cui peso totale massimo autorizzato, com- preso il rimorchio, non supera 3,5 tonnellate; 2) i trasporti di medicinali, strumenti e attrezzature mediche nonché di altri materiali necessari in caso di catastrofi naturali e di trasporto di aiuti umani- tari; 3) i trasporti di animali, di mezzi di trasporto, di materiali e di attrezzature destinati a manifestazioni sportive; 4) i trasporti di oggetti, equipaggiamento e materiale destinati a fiere e a espo- sizioni; 5) i trasporti di scenografie e di accessori di teatro, strumenti musicali, attrezza- ture e accessori per riprese cinematografiche e per la realizzazione di pro- grammi radiofonici o televisivi; 6) i trasporti funebri;
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7) i trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico; 8) i trasporti per i traslochi; 9) i trasporti di veicoli guasti o danneggiati a seguito di un incidente. 2. Non è richiesta l’autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente Accordo per l’entrata di veicoli di assistenza tecnica impiegati per rimorchiare o riparare veicoli guasti o danneggiati in seguito a un incidente. 3. Le eccezioni previste ai numeri 3, 4, 5 del paragrafo 1 del presente articolo sono applicate soltanto se le merci devono essere restituite nel territorio della Parte con- traente in cui è immatricolato il veicolo o se le merci saranno trasportate nel territo- rio di un Paese terzo.
Art. 8 1. Se le dimensioni e il peso di un veicolo (carico o no) che appartiene a un traspor- tatore proveniente da una Parte contraente superano i limiti stabiliti dalla legislazio- ne dell’altra Parte contraente, il trasportatore deve ottenere previamente un’autorizzazione speciale rilasciata dall’autorità competente dell’altra Parte con- traente sulla base della legislazione nazionale di quest’ultima. 2. I trasporti di merci pericolose sul territorio delle Parti contraenti sono effettuati in conformità dell’Accordo europeo del 30 settembre 19572 relativo al trasporto inter- nazionale su strada delle merci pericolose e della legislazione nazionale che discipli- na questi trasporti. 3. Per i trasporti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti delle Parti contraenti possono prescrivere al veicolo un itinerario obbligatorio.
IV. Disposizioni generali
Art. 9 1. I veicoli immatricolati in una delle Parti contraenti che effettuano trasporti inter- nazionali in virtù del presente Accordo devono essere muniti della targa di immatri- colazione e del segno distintivo del relativo Paese. 2. I rimorchi e i semirimorchi possono essere muniti di targhe di immatricolazione e segni distintivi di altri Paesi a condizione che gli autocarri, i veicoli trattori e gli autobus rechino targhe di immatricolazione e segni distintivi di una delle Parti contraenti.
Art. 10 Un trasportatore domiciliato in una Parte contraente non è autorizzato a effettuare trasporti di persone o merci fra due località situate sul territorio dell’altra Parte contraente.
2 RS 0.741.621
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Art. 11 1. Il conducente del veicolo dev’essere titolare di una licenza di condurre nazionale o internazionale (sempre che accompagnata dalla licenza di condurre nazionale richiesta per la categoria del veicolo) ed essere in possesso dei documenti di imma- tricolazione del veicolo conformi alle esigenze della Convenzione dell’8 novembre
19683 sulla circolazione stradale.
2. L’autorizzazione di trasporto e gli altri documenti richiesti in virtù del presente Accordo devono trovarsi a bordo del veicolo a cui si riferiscono ed essere presentati su richiesta delle autorità competenti delle Parti contraenti abilitate al controllo dei trasporti stradali.
Art. 12 1. I trasportatori domiciliati nelle Parti contraenti che effettuano trasporti di persone o di merci in virtù del presente Accordo sono esentati su base reciproca da tasse, emolumenti e pagamenti correlati al possesso e all’uso del veicolo. 2. I pedaggi e i diritti d’uso prescritti dalla legislazione nazionale delle Parti con- traenti per l’utilizzo delle infrastrutture stradali quali strade, autostrade, ponti e gallerie situati sul territorio delle Parti contraenti possono essere riscossi su base non discriminatoria presso i trasportatori delle Parti contraenti.
Art. 13 1. Il trasportatore è esentato su base reciproca da obblighi e tasse doganali durante il trasporto, effettuato sulla base del presente Accordo, delle seguenti merci: 1) combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi di un veicolo previsti dal costruttore per ciascun modello e connessi tecnicamente e costruttivamente al sistema di combustione del veicolo nonché il carburante contenuto nel serbatoio di rimorchi e semirimorchi installato dal costruttore e utilizzato per i sistemi di riscaldamento o di raffreddamento di questi mezzi di trasporto; 2) lubrificanti nella quantità necessaria per il funzionamento del veicolo duran- te il trasporto; 3) pezzi di ricambio e attrezzi destinati alla riparazione del veicolo in caso di guasto o incidente durante il trasporto internazionale. 2. I pezzi di ricambio e gli attrezzi di cui al numero 3 del paragrafo 1 del presente articolo, se non utilizzati, non sono soggetti alla riesportazione. I pezzi di ricambio sostituiti sono riesportati, distrutti o sottoposti a qualsiasi altra procedura prevista dalla legislazione doganale della Parte contraente sul cui territorio ha avuto luogo la riparazione.
3 RS 0.741.10
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Art. 14 1. I controlli di frontiera, doganali, di trasporto e sanitari devono essere effettuati conformemente agli Accordi internazionali ai quali la Svizzera e la Federazione Russa hanno aderito. Le questioni non contemplate da tali Accordi sono disciplinate dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio sono effettuati detti con- trolli. 2. Nel caso di trasporti di persone che necessitano di cure mediche urgenti, di tra- sporti regolari di persone e di trasporti di animali, di prodotti deperibili e di merci pericolose, i controlli di frontiera, doganali, di trasporto e sanitari sono effettuati in via prioritaria.
Art. 15 Il trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo dev’essere previa- mente coperto da un’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.
Art. 16 1. I trasportatori e i conducenti di veicoli immatricolati nelle Parti contraenti sono tenuti a rispettare le norme della circolazione stradale e la legislazione della Parte contraente sul cui territorio si trova il veicolo. 2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo da parte del traspor- tatore, le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio è immatricolato il veicolo possono adottare, su richiesta delle autorità competenti dell’altra Parte contraente sul cui territorio è stata commessa la violazione, uno dei provvedimenti seguenti: 1) avvertimento scritto al trasportatore con menzione che, in caso di recidiva, l’autorizzazione rilasciata sarà sospesa a titolo temporaneo o revocata defini- tivamente; 2) sospensione temporanea o revoca definitiva dell’autorizzazione rilasciata; 3) blocco del rilascio al trasportatore di nuove autorizzazioni per effettuare tra- sporti sul territorio dell’altra Parte contraente.
3. I provvedimenti adottati devono essere notificati alle autorità competenti
dell’altra Parte contraente. 4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l’applicazione, nei confronti del trasportatore o del conducente del veicolo immatricolato nell’altra Parte con- traente, di sanzioni previste dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stata commessa l’infrazione.
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V. Disposizioni finali
Art. 17 1. Le Parti contraenti risolvono per via negoziale o diplomatica le controversie che potrebbero sorgere in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo. 2. Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono una Commissione mista incaricata di trattare le questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. 3. La Commissione mista si riunisce su richiesta dell’autorità competente dell’una o dell’altra Parte contraente alternativamente sul territorio di ciascuna di esse.
Art. 18 Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa il presente Accordo.
Art. 19 Le questioni che non sono regolamentate né dal presente Accordo né dagli Accordi internazionali ai quali hanno aderito le Parti contraenti sono disciplinate secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente.
Art. 20 Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che derivano da altri accordi internazionali ai quali la Svizzera e la Federazione Russa hanno aderito.
Art. 21 Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, le dispo- sizioni del presente Accordo si applicano parimenti al Principato fintanto che questo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.
Art. 22 1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo che le Parti contraenti si sono notificate per via diplomatica l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è valido per un periodo indeterminato.
3. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo mediante preavviso scritto inviato per via diplomatica all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica.
4. L’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ai trasporti internazionali su strada fir-
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mato a Berna il 14 aprile 19894 sarà abrogato a decorrere dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo tra la Svizzera e la Federazione Russa.
Fatto a Mosca il 20 ottobre 2014 in due esemplari, ciascuno in lingua francese e russa, i due testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Federazione Russa: Pierre Helg Nikolay Asaul
4 RU 2001 487
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