AS 2015 5303
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi
del 4 dicembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb)1, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sotto- stanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche. 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, ammi- nistrativa o arbitrale esistente; d. tutelare interessi svizzeri. 4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
RS 946.231.121.8 1 RS 946.231
2015-2862 5303
Provvedimenti nei confronti del Burundi. O RU 2015
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, di- videndi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolariz- zazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumen- to di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 3 Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.
2 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle
dogane. 3 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’appli- cazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1 sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
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Provvedimenti nei confronti del Burundi. O RU 2015
Art. 5 Disposizioni penali
1 Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 4 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 6 Pubblicazione Il contenuto dell’allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2015 alle ore 18.002.
4 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 4 dicembre 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti del Burundi. O RU 2015
Allegato3 (art. 1 cpv. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
3 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.
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