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AS 2015 5307

AS 2015 5307

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Modifica del 26 novembre 2015

La Banca nazionale svizzera ordina:

I L’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 1 lett. c La presente ordinanza disciplina: c. la sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.

Art. 2 cpv. 1 lett. h–n e q

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

h. infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica: un sistema di pagamento, un depositario centrale o una controparte centrale ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 giugno 20152 sull’infra- struttura finanziaria (LInFi); i. sistema di pagamento: un’istituzione ai sensi dell’articolo 81 LInFi; j. Abrogata k. depositario centrale: un gestore ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LInFi; l. controparte centrale: un’istituzione ai sensi dell’articolo 48 LInFi; m. esercente: un depositario centrale nonché ogni persona e società che gestisce un sistema di pagamento o una controparte centrale; n. partecipante indiretto: ogni persona ai sensi dell’articolo 2 lettera e LInFi; q. fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria ai sensi degli articoli 21–26 dell’ordinanza del 1° giugno 20123 sui fondi propri;

2015-2193 5307

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Art. 3 lett. b La Banca nazionale svizzera effettua le rilevazioni statistiche necessarie: b. per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica;

Titolo prima dell’art. 18 Capitolo 4: Sorveglianza sulle strutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica Sezione 1: Designazione delle infrastrutture del mercato finanziario e dei processi operativi di rilevanza sistemica

Art. 18 Obbligo di pubblicità

1 L’obbligo di pubblicità di cui all’articolo 20 capoverso 1 LBN si applica a:

a. sistemi di pagamento tramite i quali sono regolati pagamenti per importi superiori a 25 miliardi di franchi (lordi) per esercizio commerciale; b. depositari centrali; c. controparti centrali. 2 L’obbligo di pubblicità si applica già prima che il sistema di pagamento, il deposi- tario centrale o la controparte centrale inizino la propria attività, tuttavia soltanto qualora si preveda che nell’anno successivo all’inizio dell’attività sia raggiunto l’importo di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 19 Procedura 1 La Banca nazionale designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finan- ziario di rilevanza sistemica e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all’articolo 22 LInFi4. 2 La Banca nazionale richiede dall’esercente i dati e i documenti necessari, fissa un termine per il loro inoltro e stabilisce la forma della notifica. 3 Prima di determinare che un’infrastruttura del mercato finanziario è di rilevanza sistemica e quali dei suoi processi operativi sono di rilevanza sistemica, la Banca nazionale offre all’esercente la possibilità di prendere posizione in merito. Qualora si tratti di un’infrastruttura del mercato finanziario soggetta ad autorizzazione secondo l’articolo 4 LInFi, la Banca nazionale consulta la FINMA.

4 RS 958.1

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Art. 20 Criteri per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica Per determinare se un sistema di pagamento, un depositario centrale o una contro- parte centrale è rilevante per la stabilità del sistema finanziario svizzero ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LInFi5, la Banca nazionale considera in particolare: a. le operazioni compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario, segnatamente se si tratta di operazioni di cambio, del mercato monetario, del mercato dei capitali o su derivati, oppure di operazioni fun- zionali all’attuazione della politica monetaria; b. i volumi e gli importi delle transazioni compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario; c. le valute in cui le operazioni sono compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario; d. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione degli strumenti finan- ziari custoditi o amministrati in modo accentrato dall’infrastruttura; e. i partecipanti dell’infrastruttura; f. i collegamenti dell’infrastruttura con altre infrastrutture del mercato finan- ziario; g. la possibilità per i partecipanti dell’infrastruttura di ricorrere in tempi brevi a un’altra infrastruttura del mercato finanziario o ad un procedimento alterna- tivo per la compensazione e il regolamento delle operazioni, e i rischi che ciò comporta; h. i rischi di credito e di liquidità connessi con l’operatività dell’infrastruttura del mercato finanziario.

Abrogati

Titolo prima dell’art. 21a Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 21a Applicabilità dei requisiti particolari 1 Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica non soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFi 6 valgono i requisiti particolari seguenti.

5 RS 958.1 6 RS 958.1

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2 Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica soggette

all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFi valgono i requisiti di cui agli articoli 23, 24 capoversi 4–6, 24a, 25c, 27 capo- versi 1 e 2, 28–28d, 29, 30 capoversi 1 e 3, 32–32c e 34, nonché gli obblighi di cui alla sezione 3, eccettuato l’articolo 36 capoverso 1 lettera h.

Art. 22 cpv. 3 e 4 Abrogati

Abrogato

Abrogati

Abrogate

Abrogato

1 Le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario stabiliscono il momento in cui:

a. l’ordine di pagamento di un partecipante non può più essere modificato o revocato; b. un pagamento è regolato.

Art. 25b Regolamento di impegni reciproci L’esercente di un’infrastruttura del mercato finanziario consente ai partecipanti di evitare il rischio di inadempienza della controparte garantendo che, in caso di impegni reciproci, il regolamento di un impegno avvenga soltanto se e quando è assicurato il regolamento dell’impegno corrispondente.

Art. 25c Depositario centrale 1 Il depositario centrale dispone di regole, procedure e controlli idonei a ridurre al minimo i rischi connessi con la custodia e il trasferimento di titoli. 2 Il depositario centrale consente ai propri partecipanti di detenere i titoli in forma immobilizzata o dematerializzata mediante registrazione in un conto titoli.

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Art. 27 cpv. 1 1 L’esercente dispone di una strategia per identificare, misurare, controllare e sorve- gliare su base integrata i rischi importanti, e in particolare i rischi legali, di credito, di liquidità, generali di impresa e operativi.

3 L’esercente evita rischi di concentrazione connessi con le garanzie. Al fine di diversificare le garanzie, stabilisce limiti di concentrazione e ne sorveglia il rispetto. L’esercente si assicura inoltre che nessun partecipante fornisca garanzie che subi- rebbero una forte perdita di valore in caso di sua inadempienza.

1 I margini iniziali di un partecipante coprono i rischi di credito potenziali che sor- gono per la controparte centrale in caso di inadempienza del partecipante stesso a causa delle variazioni attese del prezzo di mercato lungo un orizzonte temporale adeguato, con un livello di confidenza minimo del 99 per cento. Per i derivati nego- ziati fuori borsa («OTC») il livello di confidenza minimo è del 99,5 per cento, a meno che essi presentino le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati in borsa. 2 L’orizzonte temporale adeguato di cui al capoverso 1 corrisponde al periodo inter- corrente fra l’ultimo versamento di margini di variazione e la prevista liquidazione o copertura delle posizioni creditorie e debitorie in caso di inadempienza di un parte- cipante. Esso è pari ad almeno due giorni lavorativi. Per i derivati negoziati fuori borsa («OTC») l’orizzonte temporale minimo è di cinque giorni lavorativi, a meno che essi presentino le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati in borsa.

Art. 29 cpv. 4 e 5 4 Per liquidità in una valuta di cui al capoverso 2 si intendono il contante, le linee di credito e le garanzie ai sensi degli articoli 50 capoverso 1 e 58 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 20157 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi). 5 L’esercente diversifica i propri fornitori di liquidità ed evita rischi di concentrazio- ne in relazione alle garanzie e ai valori patrimoniali ai sensi degli articoli 50 capo- verso 1 lettere d ed e nonché 58 capoverso 1 lettere d ed e OInFi.

Art. 31 cpv. 3 3 Le garanzie e gli altri mezzi finanziari destinati ad assorbire le perdite derivanti dall’inadempienza di partecipanti o da altri rischi di credito e di liquidità ai sensi degli articoli 28 e 29 non sono computabili ai fini dell’adempimento del requisito di cui al capoverso 2.

7 RS 958.11

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3 L’esercente adotta provvedimenti organizzativi e tecnici per conseguire gli obietti- vi di sicurezza dell’informazione sia in regime di esercizio normale sia nel corso di lavori di sviluppo e di manutenzione e in periodi di accresciuto volume di transa- zioni. In particolare esso adotta misure precauzionali al fine di: j. registrare, valutare prontamente e in forma standardizzata e correggere even- tuali errori nel trattamento delle operazioni e disfunzioni nel sistema di ela- borazione dei dati, nonché evitare che si ripresentino.

Art. 32d Esternalizzazione 1 Qualora decida di esternalizzare servizi importanti, l’esercente seleziona con cura i prestatori di servizi e li istruisce adeguatamente. 2 L’esercente integra i servizi esternalizzati nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni fornite dal prestatore di servizi. 3 L’esercente rimane responsabile dell’adempimento dei requisiti particolari ai sensi del presente capitolo anche per i servizi esternalizzati.

4 Il contratto di esternalizzazione statuisce in particolare:

a. le prestazioni fornite dal prestatore di servizi; b. la possibilità per la Banca nazionale, per l’esercente o per un ente esterno incaricato, di esaminare integralmente e senza impedimenti i servizi affidati al prestatore di servizi.

Art. 34 cpv. 2

2 Se un depositario centrale istituisce un collegamento con un altro depositario

centrale: a. copre con un elevato livello di confidenza mediante adeguate garanzie il rischio di controparte risultante dalla concessione di credito all’altro depo- sitario centrale; b. consente il reimpiego dei titoli ricevuti in via provvisoria dall’altro deposita- rio centrale soltanto dopo che il trasferimento originario non può più essere modificato o revocato; c. nel caso di collegamenti indiretti, identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi derivanti dall’interposizione di istituzioni finanziarie; d. procede quotidianamente alla riconciliazione dei titoli che custodisce in via indiretta con quelli che detiene presso altri depositari centrali e altri deposi- tari; e. nella misura in cui ciò è praticabile, permette di regolare mediante «conse- gna contro pagamento» le transazioni fra i partecipanti dei depositari centrali collegati.

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Titolo prima dell’art. 35 Sezione 3: Valutazione dell’adempimento dei requisiti particolari

Art. 35 Dovere di notifica L’esercente è tenuto a fornire alla Banca nazionale o a una parte terza da essa desi- gnata tutte le informazioni e i documenti di cui questa necessita per poter valutare l’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo.

Art. 36 cpv. 1 lett. n e 3 lett. b 1 L’esercente fornisce alla Banca nazionale i documenti e le informazioni seguenti:

n. un rapporto sull’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo.

3 L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale in merito a:

b. eventi che pregiudicano seriamente il conseguimento degli obiettivi di sicu- rezza dell’informazione di cui all’articolo 32a e degli obiettivi di continuità operativa di cui all’articolo 32b;

Art. 37 cpv. 1 1 Per valutare l’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo la Banca nazionale può effettuare controlli in loco presso l’infrastruttura del mercato finanziario o incaricare di tali controlli una parte terza.

Art. 38 Procedura in caso di mancato adempimento di requisiti particolari 1 Se un’infrastruttura del mercato finanziario non soddisfa i requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo, la Banca nazionale indirizza una raccomandazione all’esercente.

2 Se l’esercente non si conforma alla raccomandazione di cui al capoverso 1 la

Banca nazionale emana una decisione. 3 Prima di indirizzare una raccomandazione all’esercente secondo il capoverso 1 o di emanare una decisione secondo il capoverso 2, la Banca nazionale offre all’eser- cente la possibilità di prendere posizione. Se l’infrastruttura del mercato finanziario è soggetta all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFi8, la Banca nazionale consulta preventivamente la FINMA.

Art. 39 Abrogato

8 RS 958.1

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Art. 40 1 Le società di audit verificano l’adempimento degli obblighi di segnalazione stati- stica e dell’obbligo di mantenere riserve minime e inoltrano alla Banca nazionale un rapporto separato in materia. 2 Di regola tale verifica avviene simultaneamente alla verifica di cui all’articolo 24 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Nell’effettuare la verifica vanno evitati per quanto possibile i doppioni. Il rapporto deve essere presentato alla Banca nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 41 Disposizioni transitorie 1 Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, i requisiti particolari di cui agli articoli 21a–34 e gli obblighi di cui all’articolo 36 si applicano a partire dal passaggio in giudicato della decisione di autorizzazione di cui all’articolo 25 LIn- Fi10. Fino a quel momento vigono i requisiti e gli obblighi corrispondenti previsti dal diritto anteriore. 2 Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica non soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, i requisiti particolari di cui agli articoli 22–34 e gli obblighi di cui all’articolo 36 si applicano dall’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2015.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

26 novembre 2015 In nome della Banca nazionale svizzera: Il presidente della Direzione generale, Thomas Jordan Un membro della Direzione generale, Fritz Zurbrügg

9 RS 956.1 10 RS 958.1

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Allegato

Rilevazioni

Denominazione della Portafogli titoli rilevazione: Oggetto della rilevazione: Entità dei titoli nei depositi aperti dei clienti; ripartizione per categorie di titoli (in particolare valori del mercato monetario, obbligazioni di cassa, obbligazioni, azioni, quote di investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati), per provenienza dell’emittente (Svizzera o estero) e per valuta; ripartizione dei titolari di deposito per settori economici e per sede o domicilio in Svizzera o all’estero; entità dei titoli prestati Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale; rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Le banche, i depositari centrali e le controparti centrali la cui situazione di deposito supera i 4,3 miliardi di franchi procedono a una notifica mensile. Le altre banche, gli altri depositari centrali e le altre controparti centrali procedono a una notifica annuale Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile; annuale Termine d’inoltro dopo il Notifica mensile: 25 giorni giorno di riferimento: Notifica annuale: 3 mesi Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Cifre d’affari concernenti i titoli rilevazione: Oggetto della rilevazione: Cifre d’affari concernenti depositi aperti dei clienti, provenienti da operazioni di compravendita; ripartizione dei titolari di deposito per sede o domicilio in Svizzera o all’estero; ripartizione delle cifre d’affari per categorie di titoli (in particolare valori del mercato monetario, obbligazioni di cassa, obbligazioni, azioni, quote di investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati), per provenienza dell’emittente (Svizzera o estero) e per valuta Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Le banche, i depositari centrali e le controparti centrali che devono notificare mensilmente la rilevazione delle entità dei portafogli titoli Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il 25 giorni giorno di riferimento: Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Ripartizione per Stato dei portafogli titoli (IMF rilevazione: Coordinated Portfolio Investment Survey) Oggetto della rilevazione: Annotazione delle entità dei titoli di emittenti esteri in depositi aperti dei clienti svizzeri; ripartizione per categorie delle entità di titoli (titoli del mercato monetario, obbligazioni, azioni, quote di investimen- ti collettivi di capitale, prodotti strutturati e altri titoli) e per Stato d’origine degli emittenti Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche, depositari centrali e controparti centrali la cui entità dei depositi da rilevare supera 1,8 miliardi di franchi Livello di rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il 25 giorni giorno di riferimento: Disposizioni speciali: –

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