AS 2015 539
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica dell’11 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 83a cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese) e note a piè di pagina 1 Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla diretti- va 2001/40/CE2, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen3 perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo 5 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen4.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.
11 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 142.201 2 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. 3 Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’all. 3. 4 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.
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Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2015
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