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AS 2015 543

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sui diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale)

Modifica del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20131, decreta:

I La legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici è modificata come segue:

Titolo, introduzione di un’abbreviazione (LDP)

Ingresso, primo comma visto l’articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale3;

Art. 13 cpv. 3 3 In caso di risultato molto risicato si procede a un riconteggio dei voti soltanto se sono state rese verosimili irregolarità che, per genere ed entità, sono state in grado di influire essenzialmente sull’esito a livello federale.

Art. 21 cpv. 1 1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle pro- poste di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell’anno delle elezioni e designa l’autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.

Art. 22 cpv. 2

2 Le proposte devono indicare, per ogni candidato:

a. il cognome e il nome ufficiali; b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta; c. il sesso;

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d. la data di nascita; e. l’indirizzo, incluso il numero postale di avviamento; f. i luoghi d’origine, incluso il Cantone di appartenenza; e g. la professione.

Art. 24 cpv. 3

3 L’obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente

registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell’anno precedente l’elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazio- nale per lo stesso circondario o che in occasione dell’ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.

Art. 29 cpv. 4 4 Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l’annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (art. 32a). Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.

Art. 32 cpv. 2 2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome e il nome ufficiali, l’anno di nascita, i luoghi d’origine e il domicilio dei candidati.

Art. 32a Annullamento di candidature 1 Se dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è sco- perta una candidatura plurima, quest’ultima è dichiarata nulla su tutte le liste interes- sate: a. dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più liste del Cantone; b. dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Can- toni. 2 I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle. 3 Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate. 4 L’annullamento di una candidatura che figura su liste già pubblicate è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interes- sati, nonché nel Foglio federale, con l’indicazione dei motivi dell’annullamento.

Art. 33 cpv. 2 2 I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell’elezione.

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Art. 36 Suffragi dati a persone decedute I suffragi dati a candidati deceduti dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 38 cpv. 2 e 3

2 Sono stralciati dalla scheda:

a. i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda; b. tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente sta- bilite. 3 Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.

Art. 47 cpv. 1bis 1bis Il Cantone può pubblicare, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all’autorità elettorale cantonale entro il quarantotte- simo giorno precedente l’elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candi- dato: a. il cognome e il nome ufficiali; b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta; c. il sesso; d. l’indirizzo, incluso il numero postale di avviamento; e. i luoghi d’origine, incluso il Cantone di appartenenza; f. l’appartenenza partitica o a un gruppo politico; e g. la professione.

Art. 48 Scheda I Cantoni consegnano la scheda agli elettori almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell’elezione.

Art. 61 cpv. 1 e 2

1 L’aventediritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio

cognome e i propri nomi sulla lista e inoltre apporvi la firma. 2 L’avente diritto di voto deve dare ogni altra indicazione necessaria all’accerta- mento della sua identità, come data di nascita e indirizzo.

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Art. 62 cpv. 1

1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della

scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto canto- nale per l’attestazione del diritto di voto.

Art. 75a cpv. 3bis 3bis I termini di cui ai capoversi 1–3 sono prolungati di sei mesi se iniziano a decor- rere tra dieci e tre mesi prima del prossimo rinnovo integrale del Consiglio nazio- nale.

Art. 87 cpv. 1 e 1bis 1 La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano: a. per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste eletto- rali; b. per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in vota- zione. 1bis Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari.

II La legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 2 2 Questa disposizione non si applica nei procedimenti concernenti l’effetto sospensi- vo e altre misure provvisionali, né nell’esecuzione cambiaria, in materia di diritti politici (art. 82 lett. c) e nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell’assistenza amministrativa in materia fiscale.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

4 RS 173.110

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Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 20155. 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° novembre 2015.

3 L’articolo 75a capoverso 3bis entra in vigore il 1° marzo 2015.

28 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2014 6253

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