AS 2015 549
Ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale
Ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub)
Modifica del 28 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20121 concernente l’organizzazione degli acquisti pub- blici dell’Amministrazione federale è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 2 e 4 2 I membri sono scelti in particolare in seno ai servizi centrali d’acquisto, all’ODIC, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). 4 La Posta Svizzera SA, le FFS SA, il settore dei PF, la segreteria della Commis- sione della concorrenza (COMCO) e il Controllo federale delle finanze (CDF) possono assumere lo statuto di osservatore nella CA.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.
28 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.056.15
2014-3120 549
Organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale. O RU 2015
550