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AS 2015 5597

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore della formazione musicale

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore della formazione musicale

del 25 novembre 2015

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1: Obiettivi

Art. 1 La promozione della formazione musicale ha lo scopo di sostenere i bambini e i giovani nell’acquisizione e nello sviluppo delle loro competenze musicali in ambito extrascolastico.

Sezione 2: Strumenti

Art. 2 1 Sono erogati aiuti finanziari a progetti volti a promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani, segnatamente festival, concorsi, campi di musica e setti- mane a progetto. 2 I progetti possono essere unici, duraturi o ricorrenti. Possono essere finalizzati alla promozione della diffusione o dell’eccellenza.

3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Sezione 3: Requisiti formali di promozione

Art. 3 Requisiti generali

1 Sono promossi progetti di tutti i generi musicali.

2 I progetti devono riguardare prevalentemente l’ambito extrascolastico.

3 Devono essere rivolti a partecipanti in maggioranza di età inferiore ai 26 anni.

RS 442.122 1 RS 442.1

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Regime di promozione 2016 in favore della formazione musicale. O del DFI RU 2015

Art. 4 Carattere nazionale 1 Sono promossi soltanto i progetti d’interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu. 2 Il requisito del carattere nazionale è considerato soddisfatto in via eccezionale anche quando in virtù del suo obiettivo innovativo un progetto, pur non soddisfa- cendo i criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu, trasmette nuovi impulsi per la formazione musicale a livello nazionale.

Art. 5 Requisiti per i progetti I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizza- tiva adeguata.

Sezione 4: Requisiti materiali di promozione

Art. 6 Si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità contenutistica e specialistica; b. rilevanza, in particolare in riferimento all’impatto a lungo termine; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. numero di partecipanti; e. rapporto costo-utilità; f. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 7 Procedura 1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l’erogazione di aiuti finanziari. Può concludere contratti di prestazioni con i beneficiari degli aiuti finanziari.

2 Poggia la sua decisione sulle raccomandazioni della commissione del fondo

dell’Associazione gioventù+musica. Se si discosta dalle raccomandazioni, deve addurne i motivi. 3 Provvede a una ripartizione adeguata degli aiuti finanziari tra i diversi generi musicali e tra gli ambiti della diffusione e dell’eccellenza. 4 I dettagli relativi alla collaborazione tra l’UFC e l’Associazione gioventù+musica sono disciplinati in un contratto di prestazioni. 5 Le richieste di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 gennaio 2016.

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Regime di promozione 2016 in favore della formazione musicale. O del DFI RU 2015

6 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-

zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione.

Art. 8 Ordine di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 9 Oneri I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti; d. presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione dei progetti, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 6: Entrata in vigore e validità

Art. 10

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2016.

25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Regime di promozione 2016 in favore della formazione musicale. O del DFI RU 2015

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