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AS 2015 5601

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti

del 25 novembre 2015

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1: Obiettivi

Art. 1 Obiettivi dei premi e dei riconoscimenti L’assegnazione di premi e riconoscimenti federali ha lo scopo di: a. promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qua- lità; b. onorare gli operatori culturali per le loro prestazioni culturali, segnatamente le loro opere, i loro progetti e la loro attività di mediazione; c. ottenere un effetto promozionale a favore degli operatori culturali premiati e delle loro prestazioni culturali; d. sensibilizzare il grande pubblico nei confronti della creazione culturale sviz- zera eccezionale.

Art. 2 Obiettivi degli acquisti L’acquisto di opere d’arte e di lavori di design ha lo scopo di: a. promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qua- lità; b. documentare lo sviluppo della creazione svizzera di arte e design; c. arricchire gli arredi dei locali di proprietà della Confederazione; d. promuovere l’attività espositiva di istituzioni di terzi mediante prestiti.

RS 442.123 1 RS 442.1

2015-2468 5601

Regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti. O del DFI RU 2015

Sezione 2: Strumenti

Art. 3 Assegnazione di premi e riconoscimenti 1 Premi e riconoscimenti sono assegnati nelle discipline culturali arti visive (com- presa l’architettura), design, letteratura, danza, teatro e musica.

2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

3 I premi e i riconoscimenti sono assegnati nel quadro di cerimonie pubbliche. Le prestazioni culturali premiate sono presentate al pubblico in forma opportuna.

Art. 4 Acquisti

1 Sono acquistati opere d’arte e lavori di design.

2 Le opere d’arte servono per arredare i locali della Confederazione o sono date in prestito a istituzioni di terzi a fini espositivi. 3 Se la Collezione d’arte della Confederazione non fa valere un uso proprio, i lavori di design sono dati in prestito al Museo di arti applicate di Zurigo, al mudac di Losanna o ad altri musei terzi. All’occorrenza, il Museo nazionale svizzero ha accesso ai prestiti depositati in detti musei.

Sezione 3: Requisiti formali di promozione

Art. 5 Requisiti di promozione per i premi 1 Possono partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di premi federali gli operatori culturali di cittadinanza svizzera e gli operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera. 2 Il bando di concorso disciplina i dettagli, segnatamente le categorie di premi nelle singole discipline culturali, il montepremi, i termini d’inoltro, il formato d’inoltro e il consenso per l’Ufficio federale della cultura (UFC) a usare le opere per pubblica- zioni che sono in relazione diretta con i premi federali.

Art. 6 Requisiti di promozione per i riconoscimenti 1 I requisiti formali di promozione di cui all’articolo 5 capoverso 1 si applicano anche ai riconoscimenti. 2 Accettando il riconoscimento, l’operatore culturale acconsente a che l’UFC usi a fini editoriali sue opere in diretta relazione con il riconoscimento federale.

Regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti. O del DFI RU 2015

Sezione 4: Requisiti materiali di promozione

Art. 7 Criteri di promozione per i premi Per i premi federali si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità; b. irradiamento; c. attualità; d. forza innovatrice.

Art. 8 Criteri di promozione per i riconoscimenti Per i riconoscimenti federali si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità della prestazione culturale; b. irradiamento della prestazione culturale; c. carriera artistica dell’operatore culturale.

Art. 9 Criteri di promozione per gli acquisti Per gli acquisti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità dell’opera d’arte o del lavoro di design; b. importanza dell’operatore culturale; c. opportunità in relazione all’inserimento nella Collezione d’arte della Confe- derazione; d. richieste di potenziali interessati a un prestito.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 10 Procedura per i premi I premi federali sono attribuiti in virtù di un bando di concorso. Il bando è pubbli- cato sul sito Internet dell’UFC2 e in altri organi di pubblicazione adeguati.

Art. 11 Procedura per gli acquisti L’acquisto di opere d’arte e di lavori di design avviene senza bando di concorso su raccomandazione della Commissione federale d’arte o della Commissione federale del design.

2 www.bak.admin.ch

Regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti. O del DFI RU 2015

Art. 12 Ordine di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità a chi soddisfa al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Sezione 6: Entrata in vigore e validità

Art. 13

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2016.

25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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